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Circolare INPS n° 43 del 26 febbraio 2002

 

 

OGGETTO:

Artigiani ed esercenti attività commerciali:

- Contribuzione per l'anno 2002.

 

SOMMARIO:

1. Misura dei contributi dovuti per l'anno 2002.

2. Agevolazioni contributive.

3. Modalità e termini di versamento.

 

 

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2002.

 

1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito.

 

            Per l'anno 2002, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €. 12.312,00               Tale valore è stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribu­zione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2002 (€. 37,31) ed aggiungendo al prodotto l'importo di €.671,39 così come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415 .

 

            La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

 

A) Artigiani

-   16,60  % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

-   13,60 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

 

B) Commercianti

-  16,99  %  per i titolari  di qualunque età  e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

-  13,99  % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

 

            Si fa presente che le percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dell’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha disposto l’aumento delle aliquote contributive in argomento di 0,8 punti percentuali, con decorrenza dall’1 gennaio 1998. La medesima norma prevede l’elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dall’1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.

 

            Si precisa altresì che, per i commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall’art.2, comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%) e dell'aliquota contributiva dello 0,09%, di cui all’art.72 della legge 28 dicembre 2001, n.448. (1)

 

            La riduzione contributiva al 13,60% (artigiani) e al 13,99%( commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

           

            In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo è determinato come segue:

 

Artigiani:

- €. 2.043,79  annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

- €. 1.674,43   per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

 

Commercianti:

- €.2.091,81   annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

- €.1.722,45  per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

         Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a €. 170,32  e a €. 139,54  per gli artigiani e a €.174,32   e €.  143,54   per i commercianti.

 

            I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

 

1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

 

            Il contributo per l'anno 2002 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2001, per la quota eccedente il predetto minimale di €.  12.312,00  annui.

 

            Le aliquote contributive sono le seguenti:

A. Artigiani

- 16,60  % del reddito superiore a  €. 12.312,00   e   fino €.   36.093,00   

- 17,60 % del reddito  superiore a  €. 36.093,00  e  fino  al  massimale di  €. 60.155,00  (v. successivo punto 1.3).

 

            Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al  13,60%  e al   14,60 %.

 

B. Commercianti

-         16,99  % del reddito superiore   a    €.  12.312 ,00  e fino a  €.  36.093,00        

-         17,99 % del reddito superiore a  €. 36.093,00  e fino al massimale di €.60.155,00  (v. successivo punto 1.3).

 

            Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al  13,99  % e al   14,99  %.

 

            Come è già stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le aliquote suddette comprendono l'aumento disposto dall’art.2 , comma 215, della  legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%), e dall'aliquota contributiva dello 0,09% già prevista dall'art.5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, ripristinata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002, per il periodo 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.

           

            L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a €. 36.093,00  annui è stato disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

 

            Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2002 (si veda in proposito il se­guente punto 1.4).

            Si rammenta che per i soci di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei  massimali di cui ai punti che seguono. (2)

 

1.3 - REDDITO IMPONIBILE MASSIMO

 

            Il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa supe­riore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2002 pari a €. 36.093,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contri­buti previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

 

        Per l'anno 2002, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €. 60.155,00  ( €.36.093,00 più  €. 24.062,00 ) .

 

            Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto 2). In conseguenza, il contributo massimo è il seguente:

 

Artigiani

-  €. 10.226,35 annui per i titolari di qualunque età e per i colla­bora­tori di età superiore ai 21 anni  (16,60 % di €. 36.093,00  più 17,60 % di  €.  24.062,00);

-   per  i  collaboratori  di età  non  superiore  ai  21  anni,  il  contributo è ridotto a €.8.421,70  annue ( 13,60 % di €. 36.093,00  più 14,60 % di € 24.062,00).

 

Commercianti

-  €.  10.460,95  annui  per i  titolari  di  qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai

21 anni (16,99 % di  €. 36.093,00 più 17,99 % di €. 24.062,00);

 per i collaboratori di età non superiore  ai  21 anni, il contributo è ridotto a  €.8.656,30 annui (13,99 % di  €. 36.093,00  più 14,99 % di €.24.062,00).

 

            Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

 

            Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:

Artigiani

- €. 852,20 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del  16,60% e del   17,60 %;

- €. 701,81 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 13,60 del 14,60 %.

 

Commercianti

- €.871,75 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 16,99 % e del  17,99 %  ;

- €.721,36 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 13,99 % e del 14,99 %.

 

            Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti indi­viduali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'im­presa stessa.

 

            Si fa presente che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il  massimale annuo è pari a €.68.172,00 per il 1996, €.70.831,00 per il 1997, €.72.035,00 per il 1998,  €.73.332,00  per il 1999,  €.74.506,00 per il 2000, €.76.443,00 per il 2001 e  €. 78.507,00 per il 2002.  Tale massimale non è frazionabile  in ragione mensile.

 

 

1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO

 

            La legge n.438/92 citata ha stabilito che, dall'anno 1993, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

 

a) è  calcolato  sulla  totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza );

 

b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2002 - ai redditi 2002, da denunciare al fisco nel 2003).

 

            In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2002, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

 

            Il rinvio ricettizio contenuto nell'art. 3 bis della legge n. 438/92 alle norme fiscali ("...il contributo ... è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa...") con­sente la determinazione dei suddetti redditi che vanno individuati in quelli "d'impresa" propriamente detti (capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22 dicembre 1986, n.917 - artt. 51/80) ed in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato Testo unico. Per i soci di S.r.l. si rinvia a quanto precisato al punto 1.2

 

            Si ritiene opportuno far presente che, nell'ipotesi in cui gli interessati siano percettori di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e quelli a saldo vanno calcolati sull'importo risultante dalla sottrazione del reddito negativo da quello di segno positivo. 

 

1.5 - IMPRESE CON COLLABORATORI

 

            Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contri­buti eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

 

a) Imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

 

b) Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito  attribuita a ciascuno di essi .

 

1.6 - CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITÀ

 

            Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall’art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, è fissato nella misura di €. 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

           

            Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per le prestazioni di maternità è stato sommato agli importi dovuti per  la contribuzione IVS  sul minimale di reddito.

 

1.7 - AFFITTACAMERE

 

            Coloro che esercitano l'attività di affittacamere, iscritti alla Gestione dei Commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei  contributi  a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità,  pari a  €. 0,62 mensili .

 

2. Agevolazioni contributive

 

2.1- Artigiani e commercianti pensionati con più di 65 anni di età.

 

            Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2002, le disposizioni di cui all’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni INPS.

           

            Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la circolare n. 63 del 17.3.1998 e circolare n.33 del 15.2.1999.

 

            Con particolare riferimento all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva si confermano integralmente le disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29.7.1998.

 

2.2- Soggetti di età inferiore a trentadue anni che si sono  iscritti alle  Gestioni nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 (L.23 DICEMBRE 2000 n. 388).

 

            Come è noto,  ai sensi dell’art.3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.448, i soggetti di età inferiore a trentadue anni che si sono iscritti  per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, hanno diritto, per i tre anni successivi all’iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le predette gestioni.

 

 

3 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

 

            Anche nell’esercizio 2002 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F 24, alle scadenze che seguono:   

-16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2002 e 16 febbraio 2003, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;                      

 

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2001, primo acconto 2002 e secondo acconto 2002.(3)

 

Si rammenta, infine, che in sede di versamento delle singole rate, degli acconti e del saldo, tutti gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro, così come disposto con circolare n.208 del 27 novembre 2001.

 

 

 

(1)     L’aliquota dell’0,09 %, già prevista dall’art.5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è stata ripristinata, per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, dall’art. 72 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

(2)     Si  richiamano i chiarimenti forniti con le circolari n 32 del 15 febbraio 1999 e n.140 del 16 luglio 2001.

(3)     Per effetto delle modifiche apportate al decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241 dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni.