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Circolare INPS n° 32 del 15 febbraio 1999

OGGETTO: Gestione esercenti attività commerciali. Soci di S.r.l. Chiarimenti.

L’obbligo di iscrizione dei soci di S.r.l. alla Gestione degli esercenti attività commerciali, introdotto dall’art.1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ha formato oggetto di circolari illustrative con le quali l’Istituto, a più riprese e sin dal mese di febbraio 1997, ha fornito chiarimenti in ordine all’individuazione dei soggetti obbligati, alla determinazione della base imponibile ed ai termini di versamento dei contributi.

Considerata l’imminente scadenza del termine del 16 febbraio 1999, data entro la quale i soci di S.r.l. potranno regolarizzare, con aggravio dei soli interessi legali, le loro posizioni relative a periodi contributivi pregressi, si richiamano i criteri in base ai quali accertare la sussistenza dell’obbligo assicurativo e si forniscono talune precisazioni in ordine a peculiari fattispecie concernenti la determinazione della base imponibile, per la cui definizione si é reso necessario acquisire il parere del Ministero delle Finanze.

A) Soggetti obbligati.

Come si é avuto modo di precisare, l’obbligo d'iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali sussiste, per i soci di S.r.l., soltanto allorché si sia in presenza di società che svolgano le attività individuate nell’art.29 della legge n.160/1975 e successive modifiche ed integrazioni o attività classificabili nel settore terziario, di cui all’art.49, comma 1, lettera d) della legge n.88/1989 e che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari..

Si é chiarito, inoltre, che i soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restando esclusi dall’obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza.

E’ stato parimenti evidenziato che l’eventuale qualifica di amministratore della S.r.l. rivestita dal socio non fa venir meno l’obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti, allorché il socio stesso partecipi, con i predetti requisiti di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società, cosi’ come previsto dallo stesso art.1, comma 203, della citata legge n.662/1996. Si precisa, al riguardo nel lavoro aziendale rientra sia l’attività esecutiva, ad esempio vendita dei prodotti, sia attività di organizzazione e di direzione.

Preme rilevare, conclusivamente, che l’accertamento della sussistenza dell’obbligo assicurativo nei confronti di un socio di S.r.l. commerciale in nulla differisce dall’accertamento dell’esistenza dell’obbligo stesso in capo ai soci di società di persone tenuti all’iscrizione alla Gestione.

Si consideri, al riguardo, che la finalità della innovazione introdotta dalla legge n.662/1996 va individuata proprio nell’esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione di lavoro del socio resa nell’impresa societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria, e, quindi, nell’esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra le ditte individuali o i soci di società di persone ed i soci di S.r.l.

B) Base imponibile.

Si ribadisce che la base imponibile per la contribuzione dovuta dai soci di S.r.l., fermo restando il minimale contributivo, é costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi. Cosi’ ad esempio, relativamente all’anno 1997, l’importo da prendere a base é quello indicato al rigo RA 49 del modello 760 RA/1998.

In riferimento al caso di S.r.l. in liquidazione deve ritenersi che tale stato della società non comporta necessariamente la cessazione dell’attività dei soci e che, in tale presupposto, i contributi continuino ad essere dovuti sulla base del reddito d’impresa determinato secondo le disposizioni contenute nell’art.124 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n.917, fermo restando il minimale di legge.

Nell’ipotesi in cui la durata dell’esercizio sia inferiore all’anno, il minimale ed il massimale contributivo, rispettivamente pari, per l’anno 1999, a £. 22.351.888 ed a £. 108.800.000, devono essere ragguagliati ai mesi di durata dell’esercizio; similmente, in caso di cessione della quota, di trasformazione o di scissione nel corso dell’anno, la quota del reddito d’impresa deve essere rapportata al periodo per il quale sussistono i presupposti per l’iscrizione. La concessione della quota societaria in usufrutto, viceversa, non fa venir meno l’obbligo contributivo per il nudo proprietario che continui a svolgere la sua attività nella società.

Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del reddito d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della società ( Mod. 760 ) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati sul reddito dichiarato nell’anno precedente.

Relativamente al periodo di imposta chiuso successivamente alla data del 31/12/1996, la quota del reddito d'impresa da prendere a base ai fini contributivi é quella rapportata al periodo compreso tra il primo gennaio 1997, data dalla quale sorge l’obbligo contributivo, e la data di chiusura del periodo medesimo.

Non appare superfluo evidenziare, infine, che nel caso in cui la società subisca un accertamento che rettifichi in aumento il reddito dichiarato, il singolo socio sarà tenuto alla contribuzione dovuta sul maggior imponibile, come sopra determinato.