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Circolare INPS n° 140 del 16 luglio 2001

 

OGGETTO:

Società a responsabilità limitata con qualifica artigiana.

SOMMARIO:

a)Condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l.

b)Iscrizione dei soci alla gestione previdenziale.

c)Base imponibile.

d)decorrenza.

 

a) Condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l.

La legge 5 marzo 2001, n.57, pubblicata nella G.U. n.66 del 20 marzo 2001, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, introduce, con l'art. 13, una rilevante innovazione nella disciplina delle imprese artigiane, riconoscendo la relativa qualifica alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci .

La nuova disposizione viene inserita, dal secondo comma del citato art.13, dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.443; il primo ed il terzo comma apportano le conseguenti modifiche alla previgente normativa, evidenziate nel testo coordinato che si allega.

Il riconoscimento della qualifica artigiana alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci é subordinato alla coesistenza delle seguenti condizioni:

  1. la società é costituita ed esercitata per gli scopi e nei limiti dimensionali previsti dalla legge n° 443/1985 per la generalità delle imprese artigiane;
  2. la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolge in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo,
  3. la maggioranza dei soci lavoratori detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione).

La norma in esame é palesemente rivolta a rafforzare la struttura finanziaria delle società artigiane, nel rispetto del tradizionale principio della prevalenza funzionale del lavoro sul capitale. L'attribuzione della qualifica artigiana alla S.r.l. presuppone, infatti, che il capitale, l'amministrazione, la direzione siano riferibili alla maggioranza dei soci lavoratori.

In ordine alle specifiche condizioni sopra elencate non si evidenziano particolari problematiche posto che quelle indicate ai punti 1 e 2 sono proprie di tutte le società artigiane mentre la terza é agevolmente accertabile sulla base degli atti societari.

Viceversa, l’ulteriore previsione di una domanda da presentare alla Commissione provinciale per l'artigianato, quale condizione per aver titolo alla qualifica artigiana, rappresenta una rilevante innovazione, con conseguenze immediate e dirette anche nell'ordinamento previdenziale, poiché configura come facoltativa l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (cfr. testo allegato).

In sostanza la norma in esame dispone che le S.r.l., se in possesso dei prescritti requisiti, qualora presentino domanda alla Commissione provinciale per l’artigianato, hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo provinciale.

Pertanto, si dispone che le Sedi adottino i provvedimenti di loro competenza, con riferimento all'iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani, soltanto per le società di cui trattasi che abbiano richiesto l'iscrizione all'albo provinciale.

b) Iscrizione dei soci alla Gestione previdenziale.

Per l'iscrizione, nella relativa Gestione previdenziale, dei singoli soci delle S.r.l. iscritte all'albo provinciale sono necessari i requisiti previsti per la generalità degli imprenditori artigiani, fatta eccezione per la piena responsabilità dell'impresa, incompatibile con la forma societaria in argomento.

A tal riguardo si ritengono integralmente applicabili i principi affermati dal Consiglio di Stato in riferimento alle S.r.l. commerciali, in base ai quali l'impresa va rapportata direttamente al socio-lavoratore, prescindendosi dagli effetti del beneficio della separazione della responsabilità, in cui consiste la caratteristica delle società di capitali. In sostanza, ai fini previdenziali, l'esistenza dello schermo societario non é sufficiente a far venir meno il rapporto assicurativo-contributivo, allorché sussista, in termini effettivi e sostanziali, uno svolgimento di attività lavorativa non diverso da quello ordinario.

Per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo dei soci in questione é necessario che gli stessi esercitino la loro attività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso, quale insieme unitario di fasi organizzate, dirette e gestite dai soci stessi.

Devono, ad esempio, considerarsi estrinsecazioni del processo produttivo la trasformazione e l'utilizzo di materie prime e semilavorati, l'approvvigionamento, l'acquisizione di commesse, la direzione commerciale, i rapporti con il mercato, le attività di commercializzazione, la conduzione di macchinari, impianti e sistemi, le analisi di fattibilità, la progettazione, l'ideazione, ecc. Tutte queste attività sono tra loro coordinate dall'attività di organizzazione, direzione, pianificazione e gestione dell'imprenditore artigiano.

Riguardo al requisito della manualità si evidenzia che lo stesso va valutato in relazione alla natura dell'attività svolta e che può esplicarsi in senso materiale e tradizionale ovvero come partecipazione tecnica ed operativa.

In analogia a quanto disposto in riferimento alle S.r.l. commerciali, si precisa che l'eventuale qualifica di amministratore della S.r.l. artigiana rivestita dal socio é compatibile con l'obbligo assicurativo nella Gestione degli artigiani allorché il socio partecipi, con i requisiti predetti, al processo produttivo.

c) Base imponibile.

La base imponibile per la contribuzione previdenziale dovuta dai soci delle S.r.l. é costituita, fermo restando il minimale contributivo, dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ( in riferimento all'anno 2000 il reddito dichiarato nel rigo RF 50 del quadro RF del modello UNICO 2001) attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite del massimale di legge.

Nell'ipotesi nelle quali la durata dell'esercizio sia inferiore all'anno, il minimale deve essere ragguagliato ai mesi di durata dell'esercizio; similmente, in caso di cessione di quota o di trasformazione della S.r.l. in S.p.A. nel corso dell'anno, la quota di reddito d'impresa deve essere rapportata al periodo per il quale sussistono i presupposti per l'iscrizione.

Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l'anno solare, per l'individuazione del reddito d'impresa dovrà farsi riferimento all'ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in cui cade il 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati sul reddito dichiarato nell'anno precedente.

Non appare superfluo evidenziare che anche per i soci delle S.r.l. trova applicazione l'art. 3 bis del D.L.19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n.438 e che, pertanto, l'ammontare del contributo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa e non soltanto al reddito che dà titolo all'iscrizione.

d) Decorrenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale.

L'iscrizione dei soci lavoratori alla Gestione decorrerà dalla data di richiesta dell'iscrizione all'albo, data dalla quale si acquisisce titolo alla qualifica artigiana, e non potrà, comunque, essere anteriore al mese di aprile 2001, in considerazione della data di entrata in vigore della legge (5 aprile 2001).

 

 

Allegato 1

 

LEGGE 8 AGOSTO 1985, n° 443

MODIFICHE APPORTATE DALL’ART. 13 DELLA LEGGE 5 MARZO 2001, n° 57

 

Art. 5

(Albo delle imprese artigiane)

*

E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

*

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

*

L’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’art.3, presenti domanda alla commissione di cui all’art.9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo provinciale, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli altri organi deliberanti della società.

*

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

*

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

*

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

*

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

*

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

*

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall’autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Art. 7

(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio)

*

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3,4 e 5.

*

La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

*

La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

*

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della Commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

*

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane e' ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

*

Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere

impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

 

 

Art. 9

(Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato)

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Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

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In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la Commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la Commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.