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Legge 2 agosto 1990, n° 233

(in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188)

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

Art. 1.

Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.

2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti ai sensi dell'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per cento.

3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.

5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.

6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

Art. 2.

Versamento dei contributi.

1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'art. 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.

2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'art. 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.

3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'art. 1, ai sensi del primo comma dell'art. 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni,

resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

 

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