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Messaggio INPS n. 24655 del 5 novembre 2008

 

Oggetto: Istruzioni operative in merito alle iscrizioni alla gestione Commercio dei farmacisti Titolari o Coadiuvanti che gestiscono esercizi di Parafarmacie (circolare n. 12 dell’1 febbraio 2008).


Testo


A seguito dei chiarimenti riguardanti l’argomento in oggetto forniti con circolare n. 12 dell’1 febbraio 2008 sono pervenuti quesiti da parte delle Strutture periferiche in merito alla determinazione della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione Commercio dei farmacisti, Titolari o Coadiuvanti, che svolgono attività di parafarmacia, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.

Preme sottolineare che, per effetto delle innovazioni apportate dalle norme di legge sopra richiamate, per i titolari di parafarmacie, anche iscritti all'Albo dei farmacisti, sussiste l' obbligo di iscrizione alla gestione Commercio qualora nelle stesse parafarmacie vengano messi in vendita vari prodotti, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti erboristici, erbe sfuse, prodotti cosmetici, articoli sanitari, alimentazione, prodotti per l'infanzia e per l'igiene, ecc..

Viceversa, nel caso in cui nelle Parafarmacie siano posti in vendita anche farmaci da banco o di automedicazione e altri farmaci o prodotti medicinali non sogetti a prescrizione medica, il farmacista, Titolare o Coadiuvante, non potrà essere iscritto alla Gestione Commercio e, per il farmacista già iscritto, la decadenza dell’obbligo produrrà la conseguente cancellazione dalla Gestione stessa.

Per quanto sopra e allo scopo di verificare operativamente la sussistenza dell’obbligo assicurativo, sono state escluse dalla procedura informatica dell’iscrizione automatica tutte le imprese di cui trattasi contraddistinte dai seguenti codici “Ateco 2002” per le quali il Registro delle Imprese invia i dati all’INPS :

52.32: Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici;
52.32.0:Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici.


I dati delle imprese appartenenti alle due predette codifiche saranno inviati alle Strutture periferiche competenti per territorio affinché provvedano ad accertare l’esistenza dei requisiti che determinano l’iscrizione o l’esclusione dalla gestione Commercio.

A tale scopo le Agenzie dovranno verificare:

se nella visura camerale, nella parte contraddistinta dalla dicitura “Attività esercitata nella sede legale”, risulta la presenza di commercio di vendita di prodotti farmaceutici;

se la denominazione della farmacia risulta nell’apposito elenco in formato “.xls” pubblicato nel sito Internet del Ministero della salute, al seguente indirizzo web:

http://www.ministerosalute.it/tracciabilita/documenti/siti_logistici_italia_01102008.xls


se dai controlli precedentemente descritti non emerge la qualifica di farmacista o la vendita di medicinali senza prescrizione medica, il farmacista dovrà rilasciare autocertificazione, di cui si allega il testo, in cui il titolare o il coadiuvante dichiara di essere farmacista, di essere iscritto all’ENPAF e che presso l’impresa sono in vendita i prodotti precedentemente indicati.

Nel caso di iscrizioni di titolari di parafarmacie, già avvenute in via telematica, che per i motivi sopra citati l’obbligo di iscrizione non sussiste, si dovrà procedere alla relativa cancellazione della posizione fin dall’inizio, indicando come motivo della cessazione il cod. 76 – “errata iscrizione” previa presentazione dell’autocertificazione rilasciata dal soggetto (cfr. allegato n. 1).
Nelle ipotesi di titolari e/o di coadiuvanti di parafarmacie già iscritte alla gestione commercianti, che per effetto della vendita di medicinali da banco viene meno l’obbligo contributivo, la cancellazione dalla gestione dovrà avvenire, previa presentazione della predetta autocertificazione, e con la stessa decorrenza dalla quale hanno versato l’intero contributivo alla propria cassa di previdenza.