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LEGGE n. 248 del 4 agosto 2006


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(S.O. n. 183 alla G.U. n. 186 del 11.08.2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
    
1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223

All'articolo 1:
   dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
     "1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".

All'articolo 2:
   al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorietà di tariffe";
   al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
     "b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine";
   al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
     "c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità";
   al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali";
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
     "2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
       "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"".

All'articolo 3:
   al comma 1, alinea, le parole: "le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande," sono sostituite dalle seguenti: "le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande";
   al comma 1, lettera a), le parole: "fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti" sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande";
   al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare";
   al comma 1, lettera e), la parola: "generali" è soppressa;
   al comma 1, lettera f), dopo la parola: "temporale" sono inserite le seguenti: "o quantitativo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti";
   al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
     "f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".

All'articolo 4:
   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito";
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
     "2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
     2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:
       a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
       b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
       c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo".

All'articolo 5:
   al comma 1, dopo le parole: "a prescrizione medica," sono inserite le seguenti: "previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e";
   al comma 2, le parole: "con l'assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente";
   al comma 3, dopo le parole: "sulla confezione del farmaco" sono inserite le seguenti: "rientrante nelle categorie di cui al comma 1";
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
     "3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574";
   al comma 5, dopo la parola: "distribuzione" è inserito il segno di interpunzione: ",";
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
     "6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362";
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
     "6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
       "9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
       10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".
     6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
       "4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale."";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
     "7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato".

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
   "Art. 6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi).- 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e 1'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
     a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
     b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
     c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
     d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
     e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
     f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
     g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
   2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni".

All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: "l'autenticazione" sono inserite le seguenti: "della sottoscrizione" e dopo le parole: "di cui all'articolo 2 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".

All'articolo 8:
   al comma 1, dopo le parole: "prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta" sono inserite le seguenti: "ai consumatori";
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
     "3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
       "2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
       2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto"".

All'articolo 9, al comma 1, al capoverso 2-quater, dopo le parole: "Ministero delle politiche agricole" il segno di interpunzione: "," è soppresso e, al capoverso 2-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gestori del servizio di telefonia".

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
   "Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
     "Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
     2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contrattò, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
     3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
     4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".
   2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura".

All'articolo 11:
   ai commi 2, 4 e 5, le parole: "Camere di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
   al comma 3, dopo le parole: "dall'articolo 1 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "7 ottobre 1993, n. 589" sono sostituite dalle seguenti: "21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni".

All'articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali".

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
   "Art. 13. - (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.
   2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
   3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
   4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data".

All'articolo 14:
   al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "capo II" sono inserite le seguenti: "del titolo II"; al capoverso Art. 14-bis, comma 2, le parole: "sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate" sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate";
   al comma 1, capoverso Art. 14-ter, le parole da: ""Art. 14-ter" fino a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 14-ter. (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione"; al medesimo capoverso, al comma 2, le parole: "un sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione";
   al comma 2, capoverso 2-bis, le parole: ""2-bis" sono sostituite dalle seguenti: ""2-bis" e le parole: "può essere ridotta in misura non superiore alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario".

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
   "Art. 14-bis. - (Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
   2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto".

All'articolo 15, al comma 1, dopo le parole: "15-ter, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007".

All'articolo 17, al comma 2, le parole: "dall'articolo 1 della" sono sostituite dalla seguente: "dalla" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti".

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
   "Art. 17-bis. - (Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali). - 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
     a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007";
     b) al comma 3, le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007".

All'articolo 18, al comma 2, dopo la parola: "Fondo" è inserita la seguente: "nazionale".

Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:
   "Art. 18-bis. - (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi). - 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
   2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
   3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
   "3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".
   3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10".

All'articolo 21:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
     "1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario";
   al comma 4, alinea, dopo le parole: "in materia di" sono inserite le seguenti: "spese di";
   al comma 4, al capoverso 6-bis, le parole: "per le istanze cautelari di primo e secondo grado," e le parole: "aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205," sono soppresse; dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241," sono inserite le seguenti: "per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato"; le parole: "di ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
     "4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.";
   al comma 5, capoverso 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 22, al comma 1, dopo le parole: ", degli Istituti zooprofilattici sperimentali" sono inserite le seguenti: ", degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette".

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
   "Art. 22-bis. - (Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria). - 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
   2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007".
   3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
   4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente".

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole: "abrogato" sono aggiunte le seguenti: "e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: ", nonché alla loro conferma in ruolo"".

All'articolo 24, al comma 1, dopo le parole: "tabella D allegata al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".

All'articolo 25:
   al comma 3, la parola: "coesistente" è sostituita dalla seguente: "rispettivo";
   al comma 4, la parola: "manovra" è sostituita dalla seguente: "legge".

All'articolo 29:
   al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
     "e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
     e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.";
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
     "2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.";
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
     "4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi".

All'articolo 30:
   al comma 1, capoverso 204, dopo le parole: "Dipartimento degli affari regionali" sono inserite le seguenti: "e del Ministero dell'interno";
   al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, è aggiunto il seguente:"204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005".

All'articolo 31, al comma 2, sono soppresse le parole: "e successive modificazioni,".

All'articolo 32, al comma 1, alinea, le parole: "i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 6 è sostituito" e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: "comma 6, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".

All'articolo 34, al comma 3, dopo la parola: "trasparenza" il segno di interpunzione: "." è soppresso.

Nel titolo II, dopo l'articolo 34 sono aggiunti i seguenti:
   "Art. 34-bis. - (Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno). - 1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
   Art. 34-ter. - (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili). - 1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
   Art. 34-quater. - (Controllo del costo del lavoro). - 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica".
   Art. 34-quinquies. - (Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

All'articolo 35:
   al comma 2, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma";
   al comma 3, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "primo comma" e, dopo le parole: "testo unico delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: ", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
   al comma 5, capoverso, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma";
   al comma 6, le parole: "Il comma precedente si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano" e le parole: "Direttiva 77/388/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 77/388/CEE del Consiglio,";
   dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
     "6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto".
     6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro";
   al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
     "a) all'articolo 10, primo comma:
       1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
         "8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
         8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457";
       2) dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:
         "8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
           a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
           b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
           c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
           d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione"";
   al comma 8, la lettera c) è soppressa;
   al comma 8, lettera d), le parole: "il n. 127-ter è soppresso" sono sostituite dalle seguenti: "la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa";
   il comma 9 è sostituito dal seguente:
     "9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
   il comma 10 è sostituito dal seguente:
     "10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
       a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),";
       b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
       c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento"";
   dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
     "10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
       a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
       b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:
         "1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento".
     10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
     10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
     10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta.
     10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale";
   al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: "imposte sui redditi," sono inserite le seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
   al comma 12, la parola: "aggiunti" è sostituita dalla seguente: "inseriti";
   dopo il comma 12 è inserito il seguente:
     "12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro";
   al comma 13, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; al capoverso 5-bis, all'alinea, le parole: "2359, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2359, primo comma"; alla lettera a), la parola: "controllate" è sostituita dalla seguente: "controllati" e le parole: "comma 1" dalle seguenti: "primo comma" e, alla lettera b), la parola: "amministrate" dalla seguente: "amministrati";
   al comma 14, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 13";
   al comma 15, all'alinea, la parola: "del" è soppressa; alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "che risultano applicando" sono inserite le seguenti: "le seguenti percentuali", le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al", le parole: "8-bis, comma 1" dalle seguenti: "8-bis, primo comma" e le parole: "dei precedenti periodi" dalle seguenti: "del primo periodo";
     alla lettera b), capoverso 3, le parole: "articolo 8-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 8-bis, primo comma"; alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: "n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 1973, n. 600";
   al comma 16, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15";
   al comma 17, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: "articolo 37-bis del" sono inserite le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica";
   al comma 19, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 121";
   al comma 20, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 19";
   dopo il comma 22 è inserito il seguente:
     "22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente: "b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità"";
   dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:
     "23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
     23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
       "5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni"";
   al comma 24, alla lettera a), le parole: "53-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 53-bis", dopo le parole: "n. 600" è inserito il segno d'interpunzione: ",", le parole: "e catastale di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "e catastale previste dal testo unico di cui al" e dopo le parole: "n. 347."" il segno di interpunzione: "." è sostituito dal seguente: ";"; alla lettera b), la parola: "inserito" è sostituita dalla seguente: "aggiunto"; al comma 25, le parole: "dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dai direttori generali"; al comma 26, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 25";
   dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:
     "26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
     26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.
     26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
       a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
       b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
     26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
       "e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
       e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"";
   al comma 27, al primo periodo, le parole: "la causale del predetto versamento," sono soppresse; dopo le parole: "1° ottobre 2006." è aggiunto il seguente periodo: "I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "delle trasmissioni" sono inserite le seguenti: "mediante posta elettronica certificata";
   al comma 33, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 32";
   il comma 34 è sostituito dal seguente:
     "34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente"; al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: "articolo 53 del" sono inserite le seguenti: "codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al";
   dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
     "35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere.
     35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
     35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente:
       "121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione"".

All'articolo 36:
   al comma 1, le parole da: "sono soppresse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è soppressa la voce di cui al numero 123-bis";
   al comma 2, dopo le parole: "n. 633, del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al", dopo le parole: "n. 131 del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle imposte sui redditi, di cui al" e dopo le parole: "n. 917" è inserito il segno d'interpunzione: ",";
   al comma 3, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 4, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
   dopo il comma 4, è inserito il seguente:
     "4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "utili provenienti"";
   al comma 5, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 6, dopo le parole: "testo unico" sono inserite le seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;";
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
     "6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2".
     6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";
   al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo";
   al comma 9, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 10, le parole: "medesimo testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986" e la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite";
   al comma 12, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1), la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite"; alla lettera b), la parola: "soppressa" è sostituita dalla seguente: "abrogata";
   al comma 13, le parole: "predetto testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986" e dopo le parole: "comma 12" sono inserite le seguenti: "del presente articolo";
   il comma 15 è sostituito dal seguente:
     "15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";
   al comma 16, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 18, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 20, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e la parola: "soppresso" è sostituita dalla seguente: "abrogato";
   al comma 21, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 20";
   al comma 22, alinea, le parole: "approvato, con" sono sostituite dalle seguenti: ", di cui al" e la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "dicembre";
   al comma 23, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al", la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "dicembre" e la parola: "soppresso" dalla seguente: "abrogato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
   al comma 24, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "primo comma", la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo la parola: "permettere" il segno d'interpunzione: "," è soppresso;
   il comma 25 è sostituito dai seguenti:
     "25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito".
     25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
   al comma 27, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 29, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1), alinea, la parola: "aggiunti" è sostituita dalla seguente: "inseriti"; alla lettera a), numero 2), la parola: "aggiunto" è sostituita dalla seguente: "inserito"; alla lettera b), la parola: "aggiunta" è sostituita dalla seguente: "inserita";
   ai commi 30 e 31, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 33, dopo le parole: "articolo 13, comma 1" è inserito il segno d'interpunzione: ",";
   al comma 34, le parole: "ai fini dell'imposta sul reddito delle società" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive";
   dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:
     "34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
   "Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
     2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
       a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
       b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
     3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
     4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
     5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
     6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
       "10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".
     7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
         "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";
       b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
         "5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".
     8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
     9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".
     10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
     11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
     12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni".

All'articolo 37:
   al comma 1, dopo la parola: "professioni" è inserito il segno d'interpunzione: ",";
   al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 2 del" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al";
   al comma 4, alla lettera a), la parola: "comunicati" è sostituita dalla seguente: "comunicate"; alla lettera b), la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo le parole: "connesse alla riscossione mediante ruolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione";
   al comma 5, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4" e le parole: "dal 1° gennaio 2001" dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2005";
   al comma 6, alla lettera a), punto 1, la parola: "aggiungere" è sostituita dalle seguenti: "sono inserite le seguenti" e al punto 2, dopo le parole: "n. 600, e" sono inserite le seguenti: "dell'articolo"; alla lettera b), alinea, la parola: "aggiunto" è sostituita dalla seguente: "inserito";
   al comma 7, la parola: "aggiunta" è sostituita dalla seguente: "inserita";
   al comma 8, alinea, dopo le parole: "8-bis del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
   al comma 10, all'alinea, dopo la parola: "Al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; alla lettera c), punto 2, le parole: "d'affari" sono sostituite dalle seguenti: "di affari"; alla lettera f), prima delle parole: "per il tramite" il segno d'interpunzione: "," è soppresso;
   al comma 11, dopo la parola: "comma 1, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
   al comma 12, alinea, dopo la parola: "Al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
   al comma 13, dopo le parole: "30 giugno" sono inserite le seguenti: ", ovunque ricorrano,";
   al comma 15, capoverso Art. 32-bis, al comma 3, le parole: "dell'imposta," sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta e" e al comma 4, dopo le parole: "articolo 10, n. 8)" le seguenti: ", del presente decreto" e dopo la parola: "convertito" sono inserite le seguenti: ", con modificazioni,";
   al comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: "è subordinato alla" sono sostituite dalle seguenti: "determina la"; e le parole: "nonché all'eventuale preventiva" dalle seguenti: "nonché l'eventuale"; al capoverso 15-ter, lettera b), le parole: "è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria" sono sostituite dalle seguenti: "determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro" e la lettera c) è soppressa;
   al comma 19, le parole: "dal 1° settembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° novembre 2006";
   al comma 21, le parole: "lettera f)," sono sostituite dalle seguenti: "lettera f) del primo comma";
   dopo il comma 21 è inserito il seguente:
     "21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.";
   al comma 22, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 21";
   al comma 27, all'alinea, dopo le parole: "articolo 60" il segno d'interpunzione: "," è soppresso; alla lettera a), la parola: "aggiunta" è sostituita dalla seguente: "inserita"; alla lettera b), la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite"; al comma 28, alle lettere a) e b), la parola: "plico" è sostituita dalla seguente: "quale";
   al comma 30, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 29";
   al comma 32, lettera a), la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite";
   al comma 34, primo periodo, le parole: "e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e le parole: "comma precedente" dalle seguenti: "comma 33";
   il comma 35 è sostituito dal seguente:
     "35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati";
   al comma 36, dopo le parole: "registrazione e" è inserita la seguente: "di" e le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 33 e 34";
   al comma 37 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti";
   al comma 38, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 39, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "del comma 1";
   al comma 40, lettera a), dopo le parole: "e 20 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";
   ai commi 41 e 43, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 44, primo periodo, dopo le parole: "e 16" il segno d'interpunzione: "," è soppresso;
   al comma 45, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 46, le parole: "comma precedente", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "comma 45";
   al comma 47, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
   al comma 51, le parole: "da 518" sono sostituite dalle seguenti: "a 518";
   al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";
   al comma 55, le parole: "ed è versata" sono sostituite dalle seguenti: "e può essere versata".

All'articolo 38:
   al comma 1, lettera c), dopo le parole: "destinate al gioco" sono inserite le seguenti: "disciplinato dal regolamento";
   al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), le parole: "all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 498"; alla lettera j), la lettera: "j)" è sostituita dalla seguente: "l)" e dopo le parole: "disciplinate dal" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
   al comma 3, all'alinea, le parole: "il punto 3" sono sostituite dalle seguenti: "il numero 3)"; al capoverso 3), i numeri: "i.", "ii.", "iii.", "iv." e "v." sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "3.1)", "3.2)", "3.3)", "3.4)" e "3.5)";
   al comma 4, lettera j), la lettera: "j)" è sostituita dalla seguente: "l)" e dopo le parole: "scommesse ippiche" sono inserite le seguenti: "disciplinate dal regolamento".

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
   "Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). - 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
       "1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere";
     b) al comma 4, le parole: "lire mille" sono sostituite dalle seguenti: "un euro" e le parole: "lire 5 miliardi annue" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui";
     c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
       "5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";
     d) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria".
   2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,".
   3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) il comma 1 è abrogato;
     b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.
   4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
   5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:
   "Art. 40. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
   "Art. 40-bis. - (Norma transitoria). - 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".