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Circolare INPS n.  8 del 27 Gennaio 2005

 

 

 OGGETTO: Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335. Aliquote contributive 2005

 

 

Con circolare n. 27 del 10 febbraio 2004  sono state rese note le innovazioni introdotte con l’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha disposto, a decorrere dal 2004, l’equiparazione dell’aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la Gestione previdenziale dei commercianti.

 

Conseguentemente, per l’anno 2005, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, l’aliquota del contributo per l’assicurazione I.V.S. è pari al 17,50 per cento, entro il limite di reddito di cui all’art.3 della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissato, per il corrente anno, in € 38.641,00, ed al 18,50 per cento oltre tale limite.

 

Rilevato che per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale è dovuta la contribuzione per la tutela della maternità, l’assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, fissata nella misura dello 0,50 per cento dall’art.59, comma 16, della legge n.449/1997, l’aliquota complessiva risulta pari al 18,00 per cento e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19,00 per cento.

 

Continua ad applicarsi la preesistente normativa che fissa l’aliquota nella misura del 15 per cento per i titolari di pensione diretta e in quella del 10 per cento per gli altri pensionati e per i titolari di “ulteriori” rapporti assicurativi.

 

Le predette aliquote del 10%, 15%, 18,00% e 19,00% devono essere applicate in riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all’art.53, comma 1 del T.U.I.R. (professionisti privi di cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui al citato articolo 44 D.L. n 269/2003, fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per l’anno 2005, a € 84.049,00.

 

Nulla è modificato in ordine alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente ( rispettivamente 1/3 e 2/3 ) e resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del quattro per cento, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata,  ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Al solo fine dell’accredito dei contributi mensili si fa presente che il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, da prendere in considerazione per l’anno 2005, è pari a € 13.133,00.

 

 Per completezza di esposizione, nel rinviare alle direttive in corso di emanazione per la contribuzione degli associati in partecipazione, confluiti nella Gestione separata ai sensi dell’art. 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si fa presente che l’aliquota contributiva per gli stessi in vigore dal 1° gennaio 2005 è del 17,50 per cento sui compensi non eccedenti il limite di reddito di € 38.641,00. e del 18,50 per cento sui compensi eccedenti tale limite, fino al raggiungimento del predetto massimale di reddito  di € 84.049,00.

 

 

Allegato n. 1

 

Gestione Separata

Aliquote contributive per l’anno 2005

 

C A T E G O R I E

Aliquota  %  per  l’anno  2005

Reddito imponibile

I. V. S.

Malattia

Maternità A.N.F.

TOTALE aliquota

da  € …

… a €

 

PENSIONATI  o  ISCRITTI ad altra  forma pensionistica obbligatoria

 

10,00

0,00

10,00

0,00

84.049,00

PENSIONATI titolari di pensione DIRETTA

15,00

0,00

15,00

0,00

84.049,00

NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

17,50

0,50

18,00

0,00

38.641.00

18,50

19,00

38.641,00

84.049,00

ASSOCIATI in partecipazione

17,50

0,00

17,50

0,00

38.641,00

18,50

18,50

38.641,00

84.049,00