Torna a: Artigiani e Commercianti

Circolare INPS n.  75 del 23 Maggio 2006

 

OGGETTO:

Riscossione 2006 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

 

SOMMARIO:

  1. Termini e modalità di versamento.
  2. Reddito imponibile.
  3. Rateizzazione.
  4. Quadro “RR” del modello UNICO 2006.
  5. Compensazione.  

 

 1. Termini e modalità di versamento.

 

Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare 24 del 15 febbraio 2006 in ordine alla misura e le modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti, nel corrente esercizio, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi afferenti la quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno, entro il 20 giugno 2006  (saldo 2005 e primo acconto 2006) ed entro il 30 novembre 2006 (secondo acconto 2006).

  

Si evidenzia, al riguardo, che il versamento del saldo 2005 e del primo acconto 2006 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 20 luglio 2006, anziché entro il 20 giugno 2006, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi .

 

La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.

   

2. Reddito imponibile.

 

In riferimento all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno, conseguiti nel 2005.

 

Per i soci di S.r.l. iscritti  alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

 

Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono  la base  imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta:

 

RF50 – (RF51 + RF53, col.1) + [(RG28, col.3 ovvero RG26) – (RG29+RG31,col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 o 3 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12].

 

Sempre ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo si rammenta che i  redditi  in argomento  devono essere integrati anche con  redditi eventualmente derivanti, agli  iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata.

 

3. Rateizzazione.

 

La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2006.

 

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).

 

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

 

L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso  dello 0,5 mensile, come indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali.

 

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI) e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

 

In riferimento  alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

·        gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi ;

·        le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi;

·        la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 21 giugno al 20 luglio. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

 

4. Il quadro "RR" del modello UNICO 2006.

 

Anche per l’anno 2006, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR" del modello "UNICO 2006 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2005, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I) nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (sezione II).

 

Per la compilazione del quadro si fa rinvio alle istruzioni contenute nel modello Unico 2006; in questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai  predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare); in caso di importi diversi da quelli originari la  codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto 5 che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.

 

5.Compensazione.

 

L’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2006 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato

F 24. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione  dell’anno 2004,  se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR  (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2005, se il credito emerge dalla dichiarazione 2006 ( i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni). Sarà quindi indicato il periodo di riferimento ( l’anno 2004 ovvero il 2005, secondo quanto appena evidenziato, e l'importo che si intende compensare.

 

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – art./com. – calcolo codeline.    

 

                                                         °                                              

                                                     °       °

Si coglie l’occasione per evidenziare che nelle “avvertenze” allegate ai modelli F24 inviati per il pagamento dei contributi dell’anno corrente, è stato erroneamente indicato, quale limite di reddito oltre il quale calcolare l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, ex art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, l’importo di € 39.247,00, anziché di € 39.297,00, come correttamente riportato nella citata circolare n. 24 del 15 febbraio 2006.