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Circolare INPS n.  24 del 15 Febbraio 2006

 

  

OGGETTO:

Artigiani ed esercenti attività commerciali:- Contribuzione per l’anno 2006.

 

 

 1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2006

  

1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

  

Per l'anno 2006 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €. 13.345,00.

Tale valore è stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribu­zione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2006 (€.40,62) ed aggiungendo al prodotto l'importo di €.671,39 così come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

 

A) Artigiani

-    17,40   % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

-    14,40   % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

 

B) Commercianti

-   17,79 %  per i titolari  di qualunque età  e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

-   14,79 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

Si fa presente che le percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha disposto l’aumento delle aliquote contributive in argomento di 0,8 punti percentuali, con decorrenza dall’1 gennaio 1998. La medesima norma prevede l’elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dall’1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.

 

Si precisa altresì che, per i commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall’art.2, comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%) e dell'aliquota contributiva dello 0,09%, di cui all’art.72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni (1).

 

La riduzione contributiva al 14,40% (artigiani) e al 14,79% ( commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

         

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo è determinato come segue:

 

Artigiani:

- €. 2.322,03  annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

- €. 1.921,68   per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

 

Commercianti:

 - €.  2.374,08 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

- €.  1.973,73   per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

Per i periodi inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a €. 193,50 e a €.160,14 per gli artigiani e a  €. 197,84   e € 164,48  commercianti.

 

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

 

1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

 

Il contributo per l'anno 2006 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2005 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 13.345,00  annui.

 

Le aliquote contributive sono le seguenti:

 

A. Artigiani

-  17,40 % del reddito superiore a  €.  13.345,00  e   fino €. 39.297,00 

-  18,40 % del reddito  superiore a  €. 39.297,00  e  fino  al  massimale di  €. 65.495,00

(v. successivo punto 1.3).

 

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,40%  e al  15,40%.

 

B. Commercianti

- 17,79 % del reddito superiore   a   €.13.345,00   e fino a  €. 39.297,00   

- 18,79 % del reddito superiore a €.39.297,00  e fino al massimale di €. 65.495,00

   (v. successivo punto 1.3).

 

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,79% e al  15,79%.

 

Come è già stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le aliquote suddette comprendono l'aumento disposto dall’art. 2, comma 215, della  legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%), e dall'aliquota contributiva dello 0,09%. A  tal  riguardo si  evidenzia che  il comma 272 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l’obbligo del versamento della suddetta aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo  per la cessazione definitiva  dell’attività commerciale.

 

L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a €.39.297,00 annui è stato disposto dall’art. 3  ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

 

Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2006 (si veda in proposito il se­guente punto 1.4).

 

     

1.3 - REDDITO IMPONIBILE MASSIMO

 

Il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa supe­riore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2006 pari a €. 39.297,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contri­buti previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

 

Per l'anno 2006, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €. 65.495,00 ( €. 39.297,00  più  €. 26.198,00).

 

Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto 2). In conseguenza, il contributo massimo è il seguente:

 

Artigiani

 -€. 11.658,11 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (17,40% di €. 39.297,00 più  18,40% di  €. 26.198,00;  per  i  collaboratori  di età  non  superiore  ai  21 anni, il  contributo è ridotto a €. 9.693,26  annue ( 14,40% di  €. 39.297,00  più  15,40%  di  €. 26.198,00 ).

 

Commercianti

 -€. 11.913,54 annui  per i titolari di qualunque  età e  per  i  collaboratori di  età superiore ai 21 anni (17,79% di  €. 39.297,00 più 18,79% di €. 26.198,00; per i collaboratori di età non superiore  ai  21 anni, il contributo  è ridotto  a €. 9.948,69 annui (14,79% di €. 39.297,00  più 15,79% di  €. 26.198,00).

 

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

 

Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:

 

Artigiani

- €. 971,51 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,40% e del 18,40%;

- €. 807,77 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,40%e del 15,40%

 

Commercianti

- €. 992,80 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,79% e del 18,79%;

- €. 829,06 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,79% e del 15,79%

 

Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa.

 

Preme evidenziare che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere  anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti  con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il  massimale annuo è pari, per il 2006, ad €. 85.478,00  e  tale  massimale non è frazionabile  in ragione mensile (2).

 

1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO

 

Ai sensi della legge n.438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

 

a) è  calcolato  sulla  totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza );

 

b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2006 - ai redditi 2006, da denunciare al fisco nel 2007).

 

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2006, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

 

In riferimento all’imponibile contributivo si fa rinvio alle disposizioni di  carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n.102 del 12 giugno 2003.

         

1.5 - IMPRESE CON COLLABORATORI

 

Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contri­buti eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

 

a)  imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i   collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

 

b)  aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore   una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito  attribuita a ciascuno di loro.

 

1.6 - CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITÀ

 

Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall’art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni è fissato nella misura di €. 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

         

Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per le prestazioni di maternità è stato sommato agli importi dovuti per  la contribuzione IVS  sul minimale di reddito.

 

1.7 – AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO

 

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo (3) iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei  contributi  a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità,  pari a  €. 0,62 mensili.

 

2. Agevolazioni contributive

 

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2005, le disposizioni di cui all’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.

         

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la circolare n. 63 del 17.3.1998  e circolare n. 33 del 15.2.1999.

 

Con particolare riferimento all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva si confermano integralmente le disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29.7.1998.

 

 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

 

Anche nell’esercizio 2006 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:    

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2006 e 16 febbraio 2007, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;                 

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2005, primo acconto 2006 e secondo acconto 2006.

 

Note

 

(1)   il comma 272 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l’obbligo del versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’0,09 istituita dall’art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207.

(2)   Vedasi circolare 102 del 12 gennaio 2003.

(3)   vedasi circolare n. 12 del 22 gennaio 2004.