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Circolare INPS n.  30 del 16 Febbraio 2005

 

 

 OGGETTO: Associati in partecipazione. Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Imputazione contabile.

 

SOMMARIO:

La legge finanziaria 2005 ha abrogato le disposizioni che prevedevano l’istituzione di un’apposita gestione previdenziale per la tutela pensionistica degli associati in partecipazione ed  ha disposto  l’iscrizione di detti lavoratori nella Gestione separata di cui alla Legge 335/1995. Prime disposizioni applicative in materia di denuncia dei rapporti e di versamento dei contributi.

 

 Con circolare n. 57 del 29 marzo 2004  sono state fornite le prime indicazioni in merito all’obbligo assicurativo degli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative, obbligo previsto, con effetto dal 1° gennaio 2004, dall’art. 43 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituiva, a tal fine, un’apposita gestione pensionistica (comma 1).

L’art. 1, comma 157, della legge  30 dicembre 2004 n. 311, modificando le disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del citato art. 43, ha disposto l’obbligo di iscrizione degli associati in partecipazione nella Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 ed ha abrogato il comma 9 del medesimo articolo,  che rinviava ad un regolamento la disciplina del rapporto assicurativo e dell’assetto organizzativo della gestione originariamente prevista.

 

A tal riguardo, nel richiamare il contenuto della circolare citata, si forniscono le seguenti precisazioni.

 

 a) La contribuzione.

 

Il secondo comma dell’articolo 43  della legge n. 326/2003, non abrogato, fa esplicito riferimento, in ordine al contributo dovuto alla Gestione separata per gli associati in partecipazione, al contributo pensionistico corrisposto dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, disponendone la ripartizione nella misura del 55% a carico dell’associante e nella misura del 45% a carico dell’associato.

 

Consegue da detta disposizione che la contribuzione I.V.S. è dovuta per i lavoratori in argomento sempre nella misura massima prevista per gli iscritti alla Gestione separata, ancorché si tratti di soggetti pensionati od iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie (1).

 

Pur in mancanza di un richiamo formale al contributo dello 0,50 per cento istituito, dall’articolo 59 della legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero, deve ritenersi che, nel nuovo contesto normativo, anche gli associati in partecipazione abbiano diritto al  trattamento contributivo ed assicurativo spettante, in presenza dei presupposti di legge, agli altri iscritti alla Gestione, ai fini delle predette prestazioni  non pensionistiche.

 

A tale determinazione, che modifica parzialmente quanto anticipato con circolare n. 8 del 27 gennaio 2005, si è pervenuti, sentiti i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’ economia e finanze, sulla scorta di un’interpretazione logico-sistematica delle disposizione.

 

In considerazione di quanto precede il contributo per l’assicurazione I.V.S. è dovuto, per l‘anno 2004, nella misura del 17,30%, entro il limite di reddito di cui all’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (€ 37.883,00) e del 18,30% oltre tale limite. Per l’anno 2005, per effetto dell’incremento annuale dello 0,20 di cui all’art. 45 della  legge 326/2003, le predette misure sono pari, rispettivamente, al 17,50% entro il limite di reddito di € 38.641,00 ed al 18,50% oltre tale limite. Il contributo è dovuto entro il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 pari, per l’anno 2004, a € 82.401,00 e, per il 2005, a € 84.049,00.

 

Per gli associati che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni è dovuto, altresì, il contributo dello 0,50% di cui all’art. 59 della citata legge n. 449/1997.

 

 Si rammenta che il secondo comma dell’art. 43 in argomento individua la base imponibile nel reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

 

A tal riguardo, il successivo comma 6 precisa che il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.  

                                 

Si fa presente, inoltre, che restano confermate le disposizioni contenute nei commi 3,4 e 5 dell’articolo in esame, concernenti l’accredito dei contributi, da effettuare con gli stessi criteri previsti per tutti gli iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e che, in considerazione della natura di redditi di lavoro autonomo riconosciuta ai compensi in argomento (art. 53, comma 2, lettera c, del T.U.I.R.), non è applicabile il c.d. “criterio di cassa allargato” ( cfr. circolare 8/1/2002, n.10).

 

b) Le modalità ed i termini di denuncia e di versamento.

 

Per le modalità di denuncia dei rapporti di associazione in partecipazione e di pagamento dei contributi deve farsi esclusivo riferimento a quelle vigenti per i collaboratori iscritti alla Gestione separata.

 

Conseguentemente l’obbligo di denuncia dei compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2005 dovrà essere assolto con le modalità previste per la trasmissione mensile ed in via telematica dei dati retributivi, ai sensi del  citato art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nei termini indicati dalla circolare n. 152 del 22 novembre 2004 (punto 2.2).

 

Il pagamento del contributo sarà effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, tramite modello F24, riportando:

 

·         quale “codice sede”, il codice della sede Inps competente;

·         quale “codice tributo”, il codice C10, previsto per tutti gli iscritti per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50%, o il codice CXX in riferimento ai soggetti privi di altra copertura previdenziale con contribuzione comprensiva dell’aliquota dello 0,50%; 

·         nel campo “filiale azienda”, il C.A.P. ed il comune della Sede legale dell’associante. Tale dato deve coincidere con quello indicato nelle denunce;

·         quale “periodo di riferimento”, il mese e l’anno di erogazione del compenso.

 

I contributi relativi agli emolumenti erogati nel mese di gennaio 2005 devono essere corrisposti entro il 16 marzo p.v. previa separata evidenziazione nel mod.F24, con periodo di riferimento “01 2005”.

 

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alle modalità di denuncia e di versamento dei contributi relativi all’anno 2004.

 

c) Imputazione contabile.

 

In considerazione del fatto che gli associati in partecipazione sono confluiti nella Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 si dispone che le riscossioni del contributo dovuto da detti assicurati siano imputate al conto esistente PAR 52/010.

 

Riguardo alla sistemazione contabile di eventuali riscossioni afferenti il contributo di che trattasi, avvenute nell’esercizio 2004 ovvero nel corrente esercizio con imputazione al conto APR 52/110 di cui alla citata circolare n. 57 del 29 marzo 2004, si fa riserva di successive istruzioni

                                                       

                                                    

 

  

(1) l’aliquota relativa ai collaboratori, agli incaricati alle vendite a domicilio, ai professionisti, ai lavoratori autonomi occasionali iscritti alla gestione separata è ridotta, in tali ipotesi, rispettivamente al 15% ed al 10%.