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Circolare INPS n° 150 del 26 luglio 2001

 

OGGETTO:

Disposizioni in materia di classificazione delle imprese nel settore artigianato.

SOMMARIO:

1. Società cooperative a responsabilità limitata.

2. Società a responsabilità limitata

3. Società in accomandita semplice.

4. Imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane in base a leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

5. Decorrenza degli inquadramenti nel settore artigianato.

6. Ricorsi alle commissioni provinciali e regionali in caso di accertata inesistenza o perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana

7. Mancata iscrizione all'Albo.

   

1. Società cooperative a responsabilità limitata.

La Corte di Cassazione – Sezioni Unite – con sentenza 16.12.1999 / 5.6.2000, n. 401/2000, ha deciso: "L’articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, modificato dall’articolo 1 della legge 20 maggio 1997, n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo articolo 3 e dall’articolo 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall’ordinamento riservato a quest’ultima, dato che l’esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro".

In applicazione di tale sentenza le società cooperative a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti stabiliti dalla citata legge n. 443 del 1985, hanno titolo ad essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane.

Alle cooperative regolarmente iscritte nei registri Prefettizi si applica l’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) nella misura ridotta prevista dall’articolo 20, comma 1, numero 4) della legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1974, n.30, e successive modificazioni.

A tali cooperative dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione 3A e, ove soggette alla disciplina previdenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, anche il codice 4A.

2. Società a responsabilità limitata

Le norme di applicazione dell'art. 3, legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" sono state emanate con circolare n.140 del 16 luglio 2001.

Per le S.r.l. non iscritte all'Albo delle imprese artigiane dovrà essere attribuita la classificazione in relazione all'attività svolta in uno dei settori di cui all'art.49, legge 88/89, con esclusione, ovviamente, del settore artigianato.

3. Società in accomandita semplice.

Con circolari n. 126 del 2 giugno 1997 e n. 180 del 2 agosto 1997 sono state diramate disposizioni, per quanto attiene all’obbligo assicurativo nella gestione artigiani ed alla classificazione dei datori di lavoro, di attuazione della legge 20 maggio 1997, n. 133 che apporta modifiche all’art.3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice.

Con le suddette disposizioni viene precisato che, nelle parti non innovate dalla legge n. 133/97, deve restare salvaguardato tutto il rimanente articolato della legge 8 agosto 1985, n. 443 per l’accertamento della sussistenza del possesso della natura artigiana dell’impresa e dei soci della stessa.

Tali direttive vengono ora rettificate in applicazione di una più aderente rispondenza alla legge n° 133/97 che pone come uniche condizioni, per il riconoscimento alle società in accomandita semplice della natura artigiana, che nelle stesse ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 legge n° 443/85 e non sia unico socio di società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

Le Sedi dovranno pertanto provvedere alla verifica unicamente della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge richiamata.

4. Imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane in base a leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Con sentenza n. 196 del 24 maggio 1999 la Corte Costituzionale, richiamando la precedente sentenza n. 336 del 1989, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, 6^ comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha ribadito che "le imprese artigiane, per quanto concerne la materia previdenziale, sono qualificabili tali solo in base alla nozione che di tali imprese è data dalla legge statale e specificatamente dalla legge quadro sull’artigianato n. 443 del 1985, pertanto la nozione adottata dalle Regioni in epigrafe, nell’esercizio e nei limiti della competenza primaria ad esse attribuita in materia di artigianato, può valere solo per effetti diversi da quelli previdenziali e afferenti a oggetti sui quali le medesime Regioni abbiano la relativa competenza".

Infatti, il legislatore costituzionale, considerando quella previdenziale come materia a se stante, non ha attribuito in proposito alcuna competenza alle Regioni a statuto ordinario e ha riconosciuto di massima alle Regioni ad autonomia speciale una potestà legislativa ristretta alla mera integrazione e attuazione delle norme statali.

In relazione alla suddetta sentenza, le iscrizioni all’albo delle imprese artigiane, effettuate in base alle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale nonché a leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, non hanno valore vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali.

Tale conclusione, naturalmente, non impedisce in alcun modo che le medesime Regioni o Province dettino, per effetti diversi da quelli previdenziali, proprie definizioni dell’impresa artigiana nell’esercizio e nei limiti della competenza esclusiva ad esse costituzionalmente attribuita.

5. Decorrenza degli inquadramenti nel settore artigianato.

La classificazione delle imprese nel settore artigianato, ai fini previdenziali, è stabilita dall’art. 49, comma 1, lettera b) della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esplicito riferimento alle disposizioni di cui alla legge quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale classificazione produce effetti dal periodo di paga in corso alla data della delibera con la quale la C.P.A., attestando la natura artigiana, iscrive l’azienda all’Albo delle imprese artigiane. Qualora in tale delibera sia espressamente indicata la decorrenza del possesso della natura artigiana dell’impresa, la classificazione produrrà effetti dal periodo di paga in corso a tale data e comunque nei limiti prescrizionali di cui all’art. 3, comma 9 della L. 335/95. Tale criterio trova applicazione anche nei casi di cancellazione dall’Albo.

L’art. 3, comma 8 della legge n. 335/95 non è infatti applicabile alle variazioni della classificazione delle imprese artigiane, essendo le stesse variazioni legittimate non da un cambiamento dell’attività espletata, ma dal possesso o dalla perdita della natura artigiana dell’impresa.

Ove l’azienda ritardi nella presentazione della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al predetto Albo, le Sedi in indirizzo dovranno effettuare le indagini presso le banche dati delle Amministrazioni pubbliche competenti, così come disposto dall’art.5 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, pubblicato nella G.U. del 21 novembre 2000, n. 272, al fine di accertare l’avvenuta iscrizione all’Albo della impresa interessata.

6. Ricorsi alle Commissioni provinciali e regionali in caso di accertata inesistenza o perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana.

Qualora a seguito di accertamenti ispettivi o da altri controlli sia accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti richiesti dalle norme di legge per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le Sedi dovranno segnalare tempestivamente tale circostanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente C.P.A., per i conseguenti provvedimenti di cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, come disposto dall’articolo 7 della legge quadro per l’artigianato.

Ai sensi del medesimo articolo 7, i provvedimenti delle C.P.A. devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data della notifica della comunicazione. Contro le decisioni delle C.P.A. è previsto il ricorso alle C.R.A. e all’Autorità giudiziaria.

In assenza di decisioni da parte della C.P.A. o della C.R.A. entro il termine di sessanta giorni stabilito dalle norme, l’iscrizione all’Albo e alla gestione non è più vincolante, a norma dell’art.1, comma 3 legge n.63/93, ai fini previdenziali ed assistenziali. Le Sedi sono di conseguenza competenti ad effettuare i trasferimenti di settore delle aziende e la cancellazione dei soci dagli elenchi della gestione artigiani, con effetti dalla data dell’accertata perdita dei requisiti e, comunque, entro i limiti prescrizionali.

7.Mancata iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

L'art.5, primo comma della legge n. 443/1985 recita: "E' istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art.2, 3 e 4 {omissis} ".

In relazione al suddetto disposto normativo, qualora- a seguito di accertamenti ispettivi o di altri controlli- venga accertata la mancata iscrizione all'Albo delle imprese tenute all’iscrizione stessa, le Sedi dovranno darne immediata comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato per i provvedimenti di competenza.

Quanto sopra, al fine di consentire all'Istituto l'adempimento dei propri compiti in materia di assicurazione obbligatoria, cui sono tenuti anche i soggetti che prestino la loro attività lavorativa negli organismi di cui sono soci, come disposto dalle leggi 662/96 e 133/97.