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Sentenza n.523 del 12.6.97

PRETURA CIRCONDARIALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe MAZZEO ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro in primo grado tra:

DE LEONARDIS Francesco, rappresentato e difeso dall'Avvocato CONSALES Claudio

CONTRO

DITTA LOPEZ Maria, rappresentata e difesa dall'Avvocato VALENTINI Colomba

OGGETTO: differenze retributive

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3.9.1991, Francesco De Leonardis ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della sig.ra Maria Lopez dal 1.6.1988 all'11.5.1991 con la qualifica di addetto alla vendita, presso l'edicola corrente a Brindisi in Piazza Crispi.

Ha esposto il ricorrente di aver lavorato nel periodo 10.6.198830.11.1988 tutti i giorni della settimana, dalle ore 6 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 22; nel periodo 1.12.1988-11.5.1991 dalle ore 6 alle ore 14.

Ha proseguito il ricorrente affermando che per tutto il predetto periodo di lavoro ha ricevuto una retribuzione mensile di lire 300.000=.

Ha ancora dichiarato di non aver ricevuto né tredicesima, né quattordicesima mensilità, di non aver mai usufruito di ferie e di non aver ricevuto il T.F.R..

Sulla base delle denunciate inadempienze della datrice di lavoro ha richiesto la somma complessiva di lire 51.205.004= oltre accessori.

Si è costituita in giudizio la Lopez contestando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che nella fattispecie si era realizzata tra essa resistente ed il ricorrente un'associazione in partecipazione.

Secondo la Lopez, il De Leonardis partecipava mensilmente agli utili di impresa incassando la quota di utili nella misura pattuita limitandosi, quale corrispettivo, all'apporto della sola attività lavorativa senza alcun vincolo di dipendenza e garanzia di guadagno. Inoltre, accusando il De Leonardis di essersi appropriato di notevoli somme ha inoltrato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di £ 29.771.640. Nel corso del processo si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti, all'ascolto dei testimoni ed all'espletamento di consulenza tecnica. In esito al deposito di note difensive autorizzate, all'udienza del 7.5.1997 la causa veniva discussa ed i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del De Leonardis è fondata e deve essere accolta nei limiti di ragione.

La difesa della Lopez si fonda esclusivamente sul disconoscimento del prospettato rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che tra le parti è intercorso un rapporto di associazione in partecipazione.

A supporto del suo assunto, la Lopez richiama le ricevute che avrebbe rilasciato al De Leonardis nel corso del rapporto, sulle quali si riporta le seguente espressione: "per quota a percentuale spettante sugli utili di esercizio".

Orbene ritiene il Pretore come non sia rimasto acquisito agli atti alcun serio elemento atto a supportare il dedotto rapporto associativo.

Al riguardo e' necessario premettere che ai fini di accertare la sussistenza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato o di un contratto di lavoro subordinato è necessario verificare se il corrispettivo dell'attività lavorativa sia in effetti collegato agli utili della impresa ed escluda almeno un apprezzabile rischio, se esiste o meno un potere gerarchico della persona o dell'organo direttivo della azienda, se il prestatore abbia un potere di controllo sulla gestione economica della impresa, in particolare in relazione all'obbligo del rendiconto da parte dell'associante (in tal senso Cass.12052/1992, 8836/1992, 96717/1991).

Nella specie fa difetto alcun elemento documentale o di prova orale dei suddetti elementi che connotano il contratto di associazione in partecipazione, essendo assolutamente inidonee allo scopo le ricevute quietanziate dal De Leonardis, in cui si attesta la ricezione da parte dello stesso di determinate somme in alcune nella misura del 40% ed in altre nella misura del 50% degli utili di esercizio riferentesi a determinati periodi. Pur non potendosi disconoscere, invero, che tale ricevute quietanziate fanno fede nei confronti del lavoratore con riferimento agli importi ivi indicati, non avendo il De Leonardis dato alcuna prova della sua alligazione di aver percepito solo £ 300.000 mensili, va innanzitutto rilevato che di fronte alla contestazione di controparte, la Lopez avrebbe dovuto dimostrare, a mezzo della produzione di scritture contabili o di altra documentazione equipollente, la esatta corrispondenza tra la percentuale corrisposta e gli effettivi utili di impresa.

Ma, a prescindere dall'anzidetto, la pretesa partecipazione agli utili del prestatore di lavoro non e' certamente elemento univoco per configurare la sussistenza di un rapporto associativo, costituendo tale partecipazione una forma dì compenso normativamente prevista anche per il lavoro subordinato (art.2099 u.c. c.c.).

Rimane un vuoto probatorio sugli altri elementi del contratto di associazione in partecipazione, quali l'aver assolto all'obbligo del rendiconto nei confronti del prestatore ed aver consentito a questo un controllo sulla gestione economica dell'azienda.

Non potendosi ravvisare il predetto rapporto associativo, rileva il Pretore che le risultanze della prova testimoniale hanno evidenziato modalità e tempi della attività svolta dal De Leonardis, secondo quanto enunciato in ricorso, ed, al tempo stesso, proprio in considerazione della stessa natura delle mansioni impegnate dall'istante, non possono che far condurre la sua prestazione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Il teste Massimiliano Di Santantonio ha riferito: "Nel periodo che va dal 1988 al 1991 spesse volte, sia di mattina che di pomeriggio, mi sono recato presso l'edicola della stazione ferroviaria dove il ricorrente prestava lavoro, addetto alla vendita".

Il teste Carlo Viola la cui attendibilità deve ritenersi completa considerata la sua appartenenza alla Polizia in servizio permanente presso la stazione ferroviaria di Brindisi, dove l'edicola in questione è ubicata, ha riferito testualmente: "da circa dieci anni ho rilevato che nella rivendita dei giornali della Stazione si sono succeduti diversi ragazzi e ragazze, soprattutto nel turno della mattina, mentre nel pomeriggio normalmente vi erano i titolari. Ricordo di aver visto il sig. De Leonardis sin dalla primavera del 1988 nell'edicola in questione; ho visto il De Leonardis sicuramente di mattina dalle ore 6 alle ore 14 ed a volte anche nelle ore pomeridiane e serali sino alle ore 21 circa; in ordine all'orario pomeridiano non posso essere più preciso perché effettuavo dei turni. Durante la mia saltuaria vigilanza all'interno della Stazione ho potuto constatare che talvolta era presente anche la sig.ra Lopez ....... Per quanto ho potuto riscontrare il De Leonardis era sempre presente ed ha prestato attività dentro l'Edicola sino all'estate 1991. ... Per quanto mi risulta l'Edicola durante il periodo in cui lavorava il De Leonardis rimaneva sempre aperta di mattina secondo gli orari previsti ...".

Il teste Agostino Conte, agente di Polizia in attività presso la Stazione ferroviaria, ha riferito: "Ho riscontrato la presenza presso l'edicola della stazione del sig.Francesco De Leonardis a partire da prima dell'estate del 1988 e sino al maggio 1991. Vedevo lavorare il De Leonardis presso l'Edicola della Stazione dalla mattina alle ore 5,30-6 sino alle ore 14-14,30; raramente l'ho visto di sera anche perché di pomeriggio vi erano in edicola i titolari".

Infine il teste Federico Tofani, segnalato dalla stessa Lopez, ha così riferito: "Nel Giugno 1988 avevo già iniziato il mio rapporto di lavoro. Ho avuto modo di sostare soprattutto nel periodo estivo nei pressi dell'edicola e lì ho visto, forse non nel 1988, non sono in grado di essere preciso, tale Francesco De Leonardis. Ho visto sempre Francesco De Leonardis che apriva l'edicola la mattina, verso le ore 6,30 e ne riscontravo la presenza quando andavo via alle ore 12,30, quando io dopo la partenza del treno Parigi andavo via. ... Nell'edicola di tanto in tanto ho potuto constatare sempre con la presenza del De Leonardis o la titolare o il marito della titolare. Il che non accadeva comunque spesso. I suddetti si portavano presso l'edicola verso le 11/12 ed ho notato che durante i periodi di maggior afflusso dei clienti, davano una mano al ragazzo. Nel pomeriggio ho constatato anche la presenza del De Leonardis presso il rivenditore quando avevo occasione di sostare. Non posso tuttavia essere più preciso sulle prestazioni pomeridiane. Io l'ho visto anche attendere alle attività' di pulizia del locale...".

Alla luce del compendio testimoniale sopra richiamato non appare ragionevole contestare - ovviamente in esito alla esclusione della dedotta associazione in partecipazione - la sussistenza del prospettato rapporto di lavoro subordinato.

Ed invero, il De Leonardis ha prestato l'attività di vendita dei giornali in una edicola la cui gestione e organizzazione - come è pacifico- faceva capo alla Lopez, sulla quale ricadeva il rischio di impresa. Trattasi di una attività ripetitiva che doveva svolgersi secondo modalità e tempi vincolati, sicché è' credibile l'affermazione dell'istante secondo cui gli erano state impartite disposizioni in ordine all'orario di lavoro.

Per di più la presenza presso l'edicola della titolare in diverse occasioni ed anche in ausilio del ricorrente lascia presumere chiaramente l'esercizio di un potere di controllo e sorveglianza sulla esecuzione del lavoro.

In proposito va sottolineato che la prova della subordinazione può' certamente essere data anche attraverso presunzioni sulla base di alcuni indici, fra cui assumono rilievo l'inserimento stabile del prestatore nella struttura organizzativa dell'impresa, la continuità della prestazione da eseguirsi in tempi stabiliti, l'assenza di rischio connesso con l'attività espletata, essendo indifferente al riguardo la aleatorietà' del compenso.

Ritenuto, pertanto, provata la domanda ed inadeguato il compenso erogato al ricorrente sotto forma di "utili" in considerazione della quantità di lavoro profuso, il giudicante deve procedere alle necessarie integrazioni ai sensi dell'art.36 della Costituzione.

Tenuto presente come parametro il C.C.N.L. del settore commercio, escluso il diritto alla 14^ mensilità (il contratto non è applicabile in via diretta), spettano al De Leonardis £. 63.767.502 per differenze retributive, £. 8.389.347 per 13^ mensilità, £. 9.641.981 per ferie non godute, £. 8.547.981 per T.F.R..

Tali importi comprensivi di svalutazione monetaria ed interessi legali al 17.03.1997 sono stati diligentemente elaborati dal consulente d'ufficio Annunziato Masiello nella relazione depositata il 17.02.1997.

La Lopez deve essere, quindi, condannata al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di £. 90.346.122, cui vanno aggiunti l'indennizzo da svalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo in data successiva al 17.3.97.

La domanda riconvenzionale della Lopez deve essere disattesa, in quanto destituita di qualsivoglia supporto probatorio.

La peculiarietà della questione trattata consiglia la integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa ed onorari di lite.

Vanno poste definitivamente a carico della Lopez le spese e competenze di consulenza tecnica, liquidate in favore del C.T.U. Annunziato Masiello nella misura complessiva di £. 1.389.700.

P.Q.M.

Il Pretore,

visto l'art.420 della legge 11-8-1973 n.533, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Leonardis Francesco nei confronti della ditta Lopez Maria con ricorso depositato il 3.9.91 nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata da Lopez Maria con la memoria di costituzione del 20.2.92, così provvede:

condanna Lopez Maria al pagamento in favore di De Leonardis Francesco della somma complessiva di £. 90.346.122, importo comprensivo di indennizzo da svalutazione monetaria ed interessi legali sino al 17.3.97, oltre accessori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;

rigetta la domanda riconvenzionale;

dichiara interamente compensate tra le parti spese di difesa ed onorari di lite;

pone definitivamente a carico di Lopez Maria le spese e competenze di consulenza tecnica che liquida in favore del CTU Gianni Annunziato Masiello in complessive £. 1.389.700 di cui £. 89.700 per spese.

Brindisi, lì 7.5.97

IL PRETORE

(F.to: dr. Giuseppe MAZZEO)

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 1997