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Messaggio INPS n.  29629 del 23 settembre 2004

 

 

 OGGETTO: Versamento dei contributi relativi ai lavoratori autonomi occasionali, di cui all’articolo 44, legge 24 novembre 2003,n. 326.

 

 

Ad integrazione della circolare n. 103 del 6 luglio scorso, concernente gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 44 della legge 326/2003, si ritiene opportuno specificare le modalità del versamento contributivo, identiche a quelle relative ai collaboratori coordinati e continuativi, da effettuare tramite il modello di pagamento unificato (F24).

 

Al punto 2) della circolare citata s'informa che i contributi dovuti per emolumenti corrisposti nel corrente anno non saranno gravati da oneri accessori se pagati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare stessa. Pertanto sugli emolumenti eccedenti i 5.000 euro, ovviamente in riferimento al singolo lavoratore, pagati nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2004 i committenti dovranno versare i contributi in unica soluzione entro il giorno 18 ottobre p.v., in quanto il giorno 16 cade di sabato.

 

Per il versamento dei contributi, nella sezione INPS del modello F24, dovrà essere indicato il codice della sede dell'Istituto di pertinenza del committente; dovranno essere usate le causali contributo CXX o C10, a seconda che si tratti di lavoratori privi di altra tutela previdenziale o di lavoratori iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione; nello spazio "matricola INPS" sarà riportato il CAP seguito dal Comune del committente (es. 00186ROMA) ; nel "periodo di riferimento" verrà  indicato, in entrambe le colonne, 09 2004, come se i compensi fossero stati corrisposti tutti nel mese di settembre.

 

Restano validi gli eventuali versamenti, se correttamente eseguiti, effettuati alle precedenti scadenze utili del 20 agosto e del 16 settembre.

 

Si coglie l'occasione per comunicare che il modello di denuncia dei compensi relativi al 2004, da presentare nel 2005, sarà lo stesso in uso per i collaboratori coordinati e continuativi (mod. GLA) ed i committenti dei lavoratori autonomi occasionali dovranno semplicemente indicare il codice 29, valido a partire dal 2005, nel campo C5 (codice attività collaboratore) del foglio GLA/C.