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Soci di S.r.l. del terziario e obbligo contributivo

Ministero del Lavoro - Nota del 23 dicembre 1999

Con riferimento all'interrogazione n° 4-25190 (iscrizione all'INPS dei soci di S.r.l.), l'INPS fa presente quanto segue.

L'obbligo di iscrizione ai soci di S.r.l. alla gestione degli esercenti attività commerciali, introdotta dall'art. 1, comma 203, della legge n° 662/1996, ha formato oggetto di circolari illustrative con le quali l'Istituto, a più riprese e sin dal mese di febbraio 1997, ha fornito chiarimenti in ordine all'individuazione dei soggetti obbligati.

In seguito ai pareri emessi da questo Ministero e da quello delle Finanze è stata emanata la circolare n° 32 del 15.2.1999 nella quale si è precisato che l'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali sussiste, per i soci di S.r.l., soltanto allorché si sia in presenza di società che svolgono le attività individuate nell'art. 29 della legge n° 160/1975 e successive modificazioni o integrazioni o attività classificabili nel settore terziario, di cui all'art. 49, comma 1, lettera d), della legge n° 88/1989 e che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.

Si è chiarito, inoltre, che i soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza.

Infatti, la finalità dell'innovazione introdotta dalla legge n° 662/1996 va individuata proprio nell'esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione di lavoro del socio resa nell'impresa societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e quindi, nell'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra le ditte individuali o soci di società di persone e i soci di S.r.l.