Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge
15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
Vista
la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.
241;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto l'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
luglio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre
1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali;
E M A N A
il seguente regolamento:
Capo
I
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
Art.
1.
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità
personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione
reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato;
c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e
categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
d) qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre
1986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità
di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
2. I
certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle
scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi
titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i
certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri
demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro
competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. le amministrazioni che
ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli
sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente
regolamento.
Art. 2.
Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari
di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma l, del presente
regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. la dichiarazione di cui all'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. inoltre, tale
dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di
una pubblicazione é conforme all'originale. nel caso di pubblici concorsi
in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale
fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
3.
qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni
di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un
altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici
giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. in questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una
copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia
già in possesso.
4. restano esclusi dall'applicazione dei commi l e 2 i
certificati di cui all'articolo 10.
Art. 3.
Presentazione delle dichiarazioni
sostitutive
1. le dichiarazioni sostitutive di cui al comma l
dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto.
2. il responsabile del procedimento, identificato
ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é comunque
competente a ricevere la documentazione.
3. oltre a quanto previsto
nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce
violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della
dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di
regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di
atti di notorietà.
4. nei casi in cui l'interessato debba presentare
all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo
14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro
dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. in tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
Art. 4.
Impedimento alla sottoscrizione
1. la dichiarazione di chi non sa o non può firmare é
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante.
2. il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione é
stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla
medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
Art. 5.
Dichiarazioni sostitutive presentate da
cittadini stranieri
1. nei caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da
cittadini della comunità europea, si applicano le stesse modalità previste
per i cittadini italiani.
2. i cittadini extracomunitari residenti in
italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente approvato con decreto del presidente della
repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 6.
Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive
1. le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono.
2. le singole amministrazioni
predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni
indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. il modulo può
contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. le singole amministrazioni inseriscono nei
moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative
dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente
regolamento.
Capo II
Acquisizione diretta di documenti da parte
delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di documenti di
riconoscimento da parte degli interessati.
Art.
7.
Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di
riconoscimento
1. qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli l e 2, i certificati
relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la
procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte
dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il
registro.
2. in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità
personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad
assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
3. i documenti
trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del
documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
attraverso il sistema postale.
4. nei casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un
documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei
dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del
documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste
dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. il rifiuto da parte
del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e
qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento
in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
6. ai
fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. le relative modalità di trasmissione comprendono quelle
indicate all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al
decreto del presidente della repubblica 10 novembre 1997, n.
513.
Art. 8.
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
acquisiti dalla pubblica amministrazione
1. al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui
all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i
documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. é fatto
divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2
dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. l238, come
sostituito dall'articolo 2 della legge l5 maggio l997, n. l27, di
accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto
dall'ar ticolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n.
2128, ed é fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere
detto certificato, che é sostituito, ai fini della formazione dell'atto di
nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei
registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano
copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed
uffici del sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente
concordate. l'Istituto Nazionale di Statistica, sentito il Ministero della
Sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione
dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai
nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Art. 9.
Acquisizione di estratti degli atti dello stato
civile
1. gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato
civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre
autorità dello stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. al di fuori delle
ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono comunque provvedere
all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario
per particolari motivi inerenti alle proprie finalità
istituzionali.
Capo III
Attestazioni di soggetti privati e certificati
non sostituibili con altri strumenti di certezza
Art.
10.
Certificati non sostituibili
1. i certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità ce, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa
di settore.
2. tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive
rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno
scolastico.
Capo IV
Disposizioni finali
Art.
11.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
2. quando i controlli di cui al comma l
riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione
procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso
l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. in tal
caso non é necessaria la successiva acquisizione del certificato.
3.
fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Art. 12.
Certificati di abilitazione
1. quando é utilizzata ad indicare i titoli di
abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola "certificato"
viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al
termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di
determinate attività, rispettivamente con le parole "diploma" o
"patentino".
Art. 13.
Abrogazione di norme
1. in riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del
presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio
1968, n. l5, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del presidente della
repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24
della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. in riferimento alle disposizioni
degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, é abrogato l'articolo 3
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. in riferimento all'articolo 4 é
abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. in
riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente
regolamento é abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
5. é abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 20 ottobre 1998
Scalfaro
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari
Regionali
Visto, il guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte
dei Conti il 19 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio
n. 1