Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita
dalla seguente: "h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche".
All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta
la seguente: "r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale".
All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola:
"statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di
cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri
delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;".
All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle
esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente".
All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: "2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei
componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria
competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 _
dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo
statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare
competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti
pubblici territoriali".
All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il
seguente: "4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che
si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo
ha facoltà di adottare i decreti legislativi".
All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al
comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di
efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo
comma".
All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un
decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri
direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 ".
All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e
osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il
termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".
All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio
1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole:
"nonché gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti:
"le istituzioni di diritto privato e le società per azioni,
controllate".
All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo
1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola:
"procedure" è inserita la seguente: "facoltative".
All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il
seguente: "4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati
previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati".
All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono
aggiunte le seguenti: "g-bis) soppressione dei procedimenti che
risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi
della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora
non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole:
"Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due
anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti
nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal
comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti
di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati
nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive
modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8,
dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti: "112-bis. Procedimento per
il collocamento ordinario dei lavoratori: legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56; legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro
dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863; legge 10 aprile 1991, n. 125. 112-quater. Procedimenti di rilascio
di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione: regolamento (CE)
n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; regolamento (CE) n. 737/94
della Commissione, del 30 marzo 1994; decreto del Ministro per il
commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990. 112-
quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità: testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, articolo 221; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio
1985, n. 47, articolo 52; legge 9 gennaio 1989, n. 13. 112-sexies.
Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.112-septies. Procedimento per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni: decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 112-octies. Procedimenti relativi
all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto
proprio: legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39; decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783. 112-nonies.
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di
temporanee importazioni ed esportazioni: testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
12-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato: testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639. 112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e
riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque
territoriali: regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; regio decreto 11
luglio 1941, n. 1161; codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; legge 2
febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; decreto
del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977, n.
801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1993, n. 207".
All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il
seguente: "20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la
regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di
certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in
aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997,
n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono
definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con
la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425".
Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le
modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le
parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una
validità superiore".
All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Il procedimento per il quale gli atti
certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la _ dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4,
secondo periodo, le parole: "È comunque fatta salva" sono sostituite
dalle seguenti: "Resta ferma".
All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il
rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento
muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i
documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il
codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo
sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può
contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da
altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la
firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento
contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di
nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono
adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta
di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei
diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla
produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali
innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti
di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le
pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione
dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori
servizi o utilità".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui
all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i
seguenti: "11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, è abrogato. 11-ter. Nell'articolo 3 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità
deve essere indicata la data di scadenza"".
All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole:
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".
All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali".
All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età".
All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal
seguente:"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel
fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che
la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi
non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) è inserita
la seguente: "f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale
in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale";
All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva
l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga a ogni diversa disposizione. 3-ter. In attesa di apposita
definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai
responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di
funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive
disponibilità di bilancio dei comuni medesimi. 3-quater. Nei comuni tra
loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per
l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei
servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in
attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate
indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa
maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei
termini previsti dalla convenzione"".
All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre
1991." è inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la
data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i
dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in
aspettativa senza assegni".
All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni".
All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento
motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità
della prestazione individuale".
All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La stessa disposizione si applica altresì alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende
sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".
All'articolo 6, comma 13, capoverso 1- bis , sono
aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di
ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali
assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati
della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto
legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e
dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle
variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri
di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile".
All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita
dalla seguente: "h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e
116".
All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".
All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il
procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4.
All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente: "6-bis . I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) ,
e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono
prorogati di sei mesi".
All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto"
sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".
All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori
civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di
difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle
seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome,
su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino
all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che
operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della
giustizia".
All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la
conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione
che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è
sciolta".
All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti
locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),".
All'articolo 17, dopo il comma 58, è inserito il
seguente: "58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli
effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali
hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro
delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580"".
All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il
seguente: "78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale
di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai
sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i
limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio".
All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il
seguente: "79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni
stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti
pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di
prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro _ del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della
Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da
prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni
centrali".
All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il
seguente: "133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla
installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città
ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di
limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative
sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità
perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le
categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a
mezzo degli impianti".
Nell'ambito delle iniziative di innovazione
amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare
i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti
esercizi.
Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il
funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in
apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove
unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali.
Nell'ambito delle iniziative di innovazione
amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono
essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono
essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere
all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati
nuovi finanziamenti.
Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale
previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla
frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per
il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello _
stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure
annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri.
Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al
corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di
residenzialità.
All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "tecnico" è
soppressa.
Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego
flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono
installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici
necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a
parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede
di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa.
I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta,
nella sede di lavoro originaria.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità
organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi
comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione
lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le
singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le
misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al
presente articolo.
Nella materia di cui al presente articolo le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie
leggi.
La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse
tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della
prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro
dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno
provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base
delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla
base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9,
comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono
computate le somme già trasferite dai comuni alle province e le spese
sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni
previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino
le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1°
settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai
predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella
misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi
decreti.
Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti
dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 è autorizzata, per l'anno
1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province.
All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede
all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle
spese correnti sostenute da ciascun comune cosi' come determinate dai
decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1.
Nelle more della stipulazione delle convenzioni
previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti alle spese
sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da
quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle
province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1_ gennaio 1999,
il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore
delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base
dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le relative
somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del
Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del
Ministero dell'interno.