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   CHI DEVE PAGARE  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     I
    professionisti privi di cassa previdenziale. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    professionisti con cassa previdenziale limitatamente ai redditi di natura
    economica esclusi dal contributo alla cassa previdenziale. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    professionisti che versano alla cassa di categoria solo il contributo in
    misura fissa a titolo di solidarietà e non hanno quindi obbligo di pagare
    la quota per la pensione. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Gli
    amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, salvo che le
    prestazioni non rientrino nel "diritto d'autore". 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    partecipanti a collegi e commissioni. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Coloro
    che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza
    vincolo di subordinazione. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Chi
    svolge attività sportiva quando non rientra nell'obbligo ENPALS. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    venditori a domicilio. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Gli
    spedizionieri doganali dal 1/1/98 a seguito della soppressione del loro
    fondo di previdenza. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    beneficiari dal 1 gennaio 1999 di borse di studio per la frequenza ai corsi
    di dottorato di ricerca. 
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   CHI NON DEVE PAGARE
   
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Gli assegnatari
    di borse di studio, con l'esclusione di quelli che hanno borse di studio
    per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Chi
    produce redditi di lavoro autonomo e che hanno già un obbligo assicurativo
    (es. lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals). 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già
    assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    percettori di diritti d'autore. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Chi
    svolge prestazioni occasionali. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Gli
    associati in partecipazione. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    segretari comunali per l'attività di levata dei protesti. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    percettori di indennità di cessazione di rapporti di agenzia. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    promotori finanziari, per i quali si è resa obbligatoria l'iscrizione degli
    esercenti attività commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Coloro
    che partecipano agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di
    Società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    soggetti che producono reddito di impresa (artigiani, commercianti ecc.). 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     I
    dipendenti pubblici che partecipano a collegi e commissioni e la cui
    partecipazione è connessa con il rapporto di lavoro pubblico. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Coloro
    che svolgono attività gratuita. 
     | 
    
   
    (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   CONDIZIONI LEGATE ALL'ETA'  
   | 
  
   
   Norma transitoria (fino al 2001) 
  
   
    | 
       
     | 
    
     Chi ha
    più di 65 anni, ha facoltà di versare il contributo ma non l'obbligo. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Chi ha
    da 60 a 65 anni, ha l'obbligo di versamento ma potrà chiedere il rimborso
    dei contributi versati se, al compimento dei 65 anni di età, non raggiunge
    il diritto ad alcuna prestazione pensionistica. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Tale
    regime ha carattere transitorio, per un periodo di 5 anni, a decorrere dal
    30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme
    obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti a
    forme pensionistiche. Al termine del regime transitorio (aprile e giugno 2001)
    chi non ha esercitato il diritto alla cancellazione e alla non iscrizione
    non può più esercitarlo. Pertanto gli iscritti (60-65) anni non potranno
    cancellarsi e chiedere il rimborso dei contributi versati; mentre coloro
    che, pur avendo compiuto 65 anni non hanno esercitato il diritto a non
    iscriversi, non potranno più farlo, pertanto anche gli
    ultrasessantacinquenni che intraprenderanno attività soggetta all'obbligo
    contributivo per la prima volta, dovranno iscriversi alla gestione
    separata. 
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   COME ISCRIVERSI  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Gli
    interessati devono presentare domanda di Iscrizione all'INPS utilizzando i
    modelli in distribuzione presso tutte le sedi. 
    La domanda dovrà essere presentata presso la sede INPS nel cui ambito
    territoriale è ubicata l'azienda committente nel caso di attività di
    collaborazione coordinata e continuativa, nel caso invece di svolgimento di
    attività professionale, la domanda dovrà essere presentata alla sede INPS
    nel cui ambito territoriale risiede il professionista. 
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   QUANDO SI VERSA  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Se i
    redditi derivano da collaborazione coordinata e continuativa il versamento va effettuato
    dall'impresa committente entro il 16 di ogni mese successivo a quello di
    corresponsione del compenso con delega F24 e l'indicazione della Sede INPS
    della provincia in cui ha sede l'azienda e con i codici C10 per i
    versamenti del 10% - CXX per i versamenti del 14% - il contributo è a
    carico del committente per 2/3 mentre 1/3 è a carico del collaboratore. 
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Se i
    redditi derivano da attività professionale saranno gli stessi
    interessati a versare il contributo entro le stesse scadenze previste per
    il pagamento di quanto dovuto per le dichiarazioni dei redditi. 
    Anche per questi ultimi è previsto il diritto di rivalsa del versamento
    pari al 4% del compenso. 
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   QUANTO SI VERSA  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Il
    contributo è del 10% per coloro che hanno un'altra copertura
    previdenziale e del 14% (dal 1/1/2002) per chi non ha altra
    copertura previdenziale, tale percentuale è comprensiva dello 0,50% per
    finanziare le prestazioni per maternità, gli assegni familiari e la
    malattia nel caso di ricovero ospedaliero 
    E' previsto un aumento di un punto percentuale ogni biennio fino al 2014. 
    Il versamento viene fatto nei limiti di un massimale contributivo che non è
    divisibile a mesi. 
    Il versamento è:  
    
     
      | 
       ·  mensile per i collaboratori coordinati e
      continuativi da parte del committente entro il 16 del mese successivo a
      quello di pagamento dei compensi in delega F24 
      ·  alle scadenze previste per la dichiarazione dei
      redditi per i professionisti e precisamente: alla scadenza di
      presentazione e pagamento del mod. UNICO  
      acconto nella misura del 40% dovuto
      sui redditi di lavoro autonomo relativo alla dichiarazione Irpef riferita
      all'anno precedente; 
      il
      saldo del
      contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31
      dicembre dell'anno precedente in base alle risultanze della dichiarazione
      dei redditi in scadenza; 
      a
      novembre il secondo acconto pari al 40% calcolato sui redditi di lavoro
      autonomo relativi alla dichiarazione Irpef riferita all'anno precedente.  
       | 
      
     
    
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   PRESTAZIONI  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Il
    pagamento del contributo comporta l'assicurazione obbligatoria contro i
    "rischi" di vecchiaia, invalidità e morte. 
    Al verificarsi di tali eventi e a seguito di domanda all'INPS, gli
    interessati in possesso dei requisiti previsti avranno diritto alle seguenti
    prestazioni:  
    
     
      | 
         
       | 
      
       pensione
      di vecchiaia  
       | 
      
     
      | 
         
       | 
      
       assegno
      di invalidità  
       | 
      
     
      | 
         
       | 
      
       pensione
      di inabilità  
       | 
      
     
      | 
         
       | 
      
       pensione
      ai superstiti  
       | 
      
     
    tali
    prestazioni sono attribuite in base ai criteri esistenti per la gestione
    previdenziale degli esercenti attività commerciali. 
     
    Si ha diritto alla pensione secondo il criterio contributivo. La pensione è
    direttamente calcolata sulle somme versate in quanto è pari al 10% del
    versato. 
     
    Inoltre per chi paga il 14% non avendo altra copertura previdenziale sono
    riconosciute:  
    
     
      | 
         
       | 
      
       prestazioni
      in caso di maternità e paternità
       
       | 
      
     
      | 
         
       | 
      
       indennità
      di malattia per ricovero ospedaliero  
       | 
      
     
      | 
         
       | 
      
       assegni
      familiari  
       | 
      
     
    
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   PENSIONE DI VECCHIAIA
   
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Gli
    interessati devono aver compiuto almeno 57 anni, tale requisito non occorre
    se l'anzianità contributiva maturata dall'interessato è di almeno 40 anni
    effettivi.   
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Per i
    raggiungimento del requisito dei 40 anni, i periodi lavorati prima dei 18
    anni di età vengono valutati una volta e mezza.  
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Per
    avere diritto alla pensione occorre avere almeno 5 anni di contribuzione
    effettiva.  
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Ogni
    anno è riconosciuto utile a condizione che siano stati versati i contributi
    su un reddito non inferiore a quello minimale previsto per gli artigiani e
    commercianti, in caso di redditi inferiori i mesi di assicurazione sono
    proporzionalmente ridotti.  
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   ASSEGNO DI INVALIDITA'  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Occorre
    che il richiedente sia in possesso di un requisito sanitario e di uno
    contributivo.  
    
     
      | 
         
       | 
      
       Requisito
      sanitario: la
      capacità lavorativa deve essere ridotta in modo permanente a causa di
      infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Il grado di
      invalidità deve essere accertato da medici INPS.  
       | 
      
     
      | 
         
       | 
      
       Requisito
      contributivo:
      all'atto della presentazione della domanda l'assicurato deve aver versato
      almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la
      domanda.   
       | 
      
     
    
     | 
    
   
  (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   PENSIONE DI INABILITA'  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Requisito
    sanitario: il
    lavoratore deve avere una riduzione assoluta della capacità lavorativa. 
    L'inabilità viene accertata dai medici INPS.  
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     Requisito
    contributivo:
    gli stessi previsti per l'assegno di invalidità. 
    Per poter percepire la pensione l'assicurato, riconosciuto inabile, deve
    aver cessato il rapporto di lavoro dipendente ed essere cancellato dagli
    elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei
    lavoratori autonomi e dagli albi professionali.  
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   LA PENSIONE AI SUPERSTITI  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Se il
    lavoratore o il pensionato, muore, i familiari possono chiedere,
    rispettivamente la pensione indiretta o di reversibilità.  
    
     
      | 
         
       | 
      
       Viene
      liquidata la pensione indiretta se il lavoratore defunto aveva,
      alla data della morte, almeno 15 anni di contributi oppure almeno 5 anni
      di contributi di cui minimo 3 nel quinquennio antecedente la data di
      morte. 
       | 
      
     
      | 
         
       | 
      
       Viene
      invece liquidata la pensione di reversibilità se il defunto era
      titolare di pensione di vecchiaia o inabilità. 
       | 
      
     
    
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   LA PENSIONE SUPPLEMENTARE  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Viene
    erogata quando gli iscritti non raggiungono i requisiti per il diritto a
    una pensione autonoma (ad esempio perché non raggiungono i 5 anni di
    versamenti contributivi) e sono titolari di un'altra pensione, tali
    soggetti hanno diritto a percepire una pensione supplementare calcolata in
    base ai contributi versati nella nuova gestione, a condizione che abbiano
    raggiunto i 57 anni di età.  
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   VERSAMENTI VOLONTARI
   
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     E'
    possibile, qualora l'assicurato cessi l'attività senza raggiungere il
    diritto alla pensione, richiedere di versare volontariamente i contributi
    mancanti.  
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   INDENNITA' DI MALATTIA PER RICOVERO OSPEDALIERO  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Dal 1°
    gennaio 2000 è stata estesa la tutela relativa alla malattia in caso di
    degenza ospedaliera, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS.  
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     La
    tutela è riservata a coloro che non hanno altra copertura previdenziale
    (coloro che versano il 14% dal 1/1/2002). 
    L'indennità spetta purché:  
    
     
      | 
       ·  Nei 12 mesi precedenti il ricovero risultino
      accreditati almeno 3 mesi anche non continuativi di contribuzione. 
      ·  Nell'anno solare precedente l'evento, il reddito
      individuale assoggettato a contributo alla gestione separata, non sia
      superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. 
       | 
      
     
    
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     L'indennità
    si calcola dividento per 365 il massimale contributivo valido per l'anno
    nel quale ha avuto inizio l'evento e viene erogata con percentuali diverse
    secondo la contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero:  
    
     
      | 
         
       | 
      
       8%
      del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti risultano accreditate
      da 3 a 4 mensilità; 
       | 
      
     
      | 
         
       | 
      
       12%
      se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità; 
       | 
      
     
      | 
         
       | 
      
       16%
      se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità. 
       | 
      
     
    
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     L'indennità
    spetta su richiesta dell'interessato all'INPS con apposita modulistica per
    un massimo di 180 giorni per anno solare, per tutte le giornate di ricovero
    presso le strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il
    SSN, alla domanda dovrà essere allegato il certificato di degenza. 
     | 
    
   
   (Indice) 
   | 
 
 
  | 
   ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  
   | 
  
   
  
   
    | 
       
     | 
    
     Tale
    prestazione è erogata direttamente dall'INPS ai soggetti che non hanno
    altra copertura previdenziale e versano pertanto il 14% (per il 2001) su
    presentazione di apposita domanda e l'assegno è corrisposto a decorrere dal
    mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta
    la prestazione.  
     | 
    
   
    | 
       
     | 
    
     L'assegno
    non spetta se la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione
    coordinata e continuativa, da vendita a porta a porta e da libera
    professione, è inferiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito
    nell'anno solare precedente il 1° luglio.  
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     L'assegno
    spetta anche ai nuclei reddituali misti che raggiungano il 70% del reddito
    complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da
    collaborazione coordinata e continuativa ecc.  
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     L'erogazione
    avviene a seguito di compilazione di apposita domanda presso la sede INPS
    nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.  
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     Con
    Decreto del 4 aprile 2002 è estesa la disciplina degli assegno per il
    nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 2 del
    decreto legge 13 marzo 88 n. 69 con effetto dal 1° gennaio 1998.  
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   (Indice) 
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   ASSEGNI DI MATERNITA' E PATERNITA'  
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     L'indennità
    di maternità spetta alle madri iscritte alla gestione separata tenute al
    versamento dello 0.50% (coloro che prive di altra copertura previdenziale
    versano il contributo pieno) (14% dal gennaio 2002).  
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     L'indennità
    spetta per i due mesi precedenti il parto ed i tre mesi successivi alla
    data stessa.  
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     L'indennità
    spetta a coloro che nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla
    data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione.  
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     In caso
    di adozione o affidamento l'indennità spetta per i 3 mesi successivi
    all'effettivo ingresso in famiglia del bambino che non abbia superato i sei
    anni di età.  
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     In caso
    di adozione o affido preadottivo internazionale l'indennità spetta per i 3
    mesi successivi all'ingresso in famiglia, anche se il minore ha superato i
    6 anni di età e fino al compimento della maggiore età.  
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  Indennità di paternità:  
  
   
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     L'indennità
    spetta anche al padre lavoratore ed iscritto alla gestione separata per i 3
    mesi successivi al parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla
    madre, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono,
    nonché nei casi di esclusivo affidamento al padre. 
    In caso di adozione o affido l'indennità spetta anche in alternativa alla
    madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.  
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     Con
    Decreto del 4 aprile 2002 è stata modificata la misura dell'indennità di
    maternità che viene ora determinata (con effetto retroattivo dal 1/1/1998)
    per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80% di
    1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e
    continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i
    dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.  
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     Per i
    liberi professionisti viene preso a riferimento per ciascuno dei mesi di
    indennità di maternità 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei
    redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in
    cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.  
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     Per i
    collaboratori viene preso a base il reddito dei dodici mesi precedenti
    risultante dai versamenti contributivi in base alla dichiarazione del
    committente.  
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     Nel
    caso in cui l'anzianità sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di
    riferimento e l'indennità sono proporzionalmente ridotti.  
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   (Indice) 
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   DENUNCIA ANNUALE  
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     Ogni
    anno entro il 31 marzo, i committenti dovranno comunicare all'INPS i propri
    dati e quelli dei collaboratori con i relativi compensi erogati attraverso
    i mod. GLA.  
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     I
    termini sono maggiori per chi presenta le dichiarazioni su supporto
    magnetico.  
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   (Indice) 
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