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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 184 del 12 aprile 2006

Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai documenti amministrativi.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Vista   la   legge   11 febbraio  2005,  n.  15  e  in  particolare l'articolo 23;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata,   di  cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 
E m a n a
il seguente regolamento:
 
Art. 1.
Oggetto
  1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  in conformità a quanto  stabilito  nel  capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
  2.   I   provvedimenti   generali   organizzatori   occorrenti  per l'esercizio    del   diritto   di   accesso   sono   adottati   dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1,  decorrente  dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento,  dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai
documenti  amministrativi  istituita  ai sensi dell'articolo 27 della legge.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
  1.   Il   diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi  è esercitabile  nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i  soggetti  di  diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico  interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da   chiunque   abbia  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale, corrispondente  a  una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.
  2.  Il  diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi  materialmente  esistenti al momento della richiesta e detenuti  alla  stessa  data  da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22,  comma 1,  lettera e),  della  legge,  nei confronti dell'autorità  competente  a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.  La  pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Art. 3.
Notifica ai controinteressati
  1.    Fermo    quanto   previsto   dall'articolo 5,   la   pubblica amministrazione  cui  è indirizzata  la  richiesta  di  accesso, se individua   soggetti   controinteressati,   di  cui  all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio  di  copia  con  raccomandata  con avviso di ricevimento,  o  per via telematica per coloro che abbiano consentito tale  forma  di  comunicazione.  I  soggetti  controinteressati  sono individuati  tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.
  2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1,   i   controinteressati   possono  presentare  una  motivata opposizione,  anche  per  via  telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso  tale  termine,  la  pubblica  amministrazione provvede sulla richiesta,  accertata  la  ricezione  della  comunicazione  di cui al comma 1.
 
Art. 4.
Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
  1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente  regolamento  si  applicano  anche  ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.
      
Art. 5.
Accesso informale
  1.  Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza  di  controinteressati  il diritto di accesso può essere esercitato  in  via  informale  mediante  richiesta,  anche  verbale, all'ufficio   dell'amministrazione   competente   a   formare  l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
  2.  Il  richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della    richiesta    ovvero   gli   elementi   che   ne   consentano l'individuazione,  specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e,  ove  occorra,  i  propri  poteri  di  rappresentanza del soggetto interessato.
  3.  La  richiesta,  esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta   mediante  indicazione  della  pubblicazione  contenente  le notizie,  esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
  4.  La  richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata  dal  titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del   procedimento   amministrativo   ed   e'   trattata   ai   sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.
  5.  La  richiesta  di  accesso  può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
  6.  La  pubblica  amministrazione, qualora in base al contenuto del documento   richiesto  riscontri  l'esistenza  di  controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
 
Art. 6.
Procedimento di accesso formale
  1.   Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato  della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del    richiedente,    sulla   sua   identità,   sui   suoi   poteri rappresentativi,  sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni  e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento  o  sull'esistenza  di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.
  2.  La  richiesta  formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla stessa   immediatamente   trasmessa  a  quella  competente.  Di  tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato.
  3.  Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.
  4.  Il  procedimento  di  accesso  deve  concludersi nel termine di trenta  giorni,  ai  sensi  dell'articolo 25,  comma 4,  della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o  dalla  ricezione  della  medesima  nell'ipotesi  disciplinata  dal comma 2.
  5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro   dieci   giorni,  ne  da'  comunicazione  al  richiedente  con raccomandata  con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
  6.  Responsabile  del  procedimento  di accesso e' il dirigente, il funzionario  preposto  all'unita'  organizzativa  o  altro dipendente addetto  all'unita'  competente  a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
 
Art. 7.
Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
  1.  L'atto  di  accoglimento  della  richiesta  di accesso contiene l'indicazione   dell'ufficio,   completa   della   sede,  presso  cui rivolgersi,  nonché  di  un  congruo  periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
  2.  L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  a  un  documento comporta  anche  la  facoltà  di  accesso agli altri documenti nello stesso  richiamati  e  appartenenti  al  medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
  3.   L'esame   dei  documenti  avviene  presso  l'ufficio  indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
  4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essere asportati  dal  luogo  presso  cui  sono  dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
  5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da  lui  incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di  cui  vanno  specificate  le  generalità,  che  devono essere poi registrate  in  calce  alla  richiesta.  L'interessato  può prendere appunti  e  trascrivere  in  tutto  o  in  parte i documenti presi in visione.
  6.   In   ogni   caso,   la   copia  dei  documenti  è  rilasciata subordinatamente   al   pagamento   degli  importi  dovuti  ai  sensi dell'articolo 25  della  legge secondo le modalità determinate dalle singole  amministrazioni.  Su  richiesta  dell'interessato,  le copie possono essere autenticate.
  
 
Art. 8.
Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
  1.  I  provvedimenti  generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:
    a) le  modalità  di  compilazione  delle  richieste  di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
    b) le  categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in  luoghi  accessibili  a  tutti  e  i  servizi  volti ad assicurare adeguate  e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la   predisposizione  di  indici  e  la  indicazione  dei  luoghi  di consultazione;
    c) l'ammontare  dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio  di  copie  dei  documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze;
    d) l'accesso    alle    informazioni   contenute   in   strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la  perdita  accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante
collegamento in rete, ove esistente.
 
      
Art. 9.
Non accoglimento della richiesta
  1.  Il  rifiuto,  la  limitazione  o  il  differimento dell'accesso richiesto  in  via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento  di  accesso,  con  riferimento specifico alla normativa vigente,  alla  individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della  legge,  ed  alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
  2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare    una   temporanea   tutela   agli   interessi   di   cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze  dell'amministrazione,  specie  nella  fase preparatoria dei provvedimenti,  in  relazione  a  documenti  la  cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
  3.  L'atto  che  dispone  il differimento dell'accesso ne indica la durata.
 
      
Art. 10.
Disciplina dei casi di esclusione
  1.  I  casi  di  esclusione  dell'accesso  sono  stabiliti  con  il regolamento  di  cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con  gli  atti  adottati  dalle  singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
  2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge e' esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
 
Art. 11.
Commissione per l'accesso
  1.  Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena  conoscibilità  dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:
    a) esprime  pareri  per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa  delle  amministrazioni  in  materia  di  accesso e per garantire  l'uniforme  applicazione  dei  principi, sugli atti che le singole  amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della  legge,  nonché,  ove  ne  sia  richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
    b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.
  2.  Il  Governo  può  acquisire  il  parere  della Commissione per l'accesso   ai   fini   dell'emanazione   del   regolamento   di  cui all'articolo 24,  comma 6,  della  legge,  delle  sue modificazioni e della  predisposizione  di normative comunque attinenti al diritto di accesso.
  3.  Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti   la   disciplina   del   diritto   di  accesso  previsti dall'articolo 24,  comma 2,  della  legge. A tale fine, i soggetti di cui  all'articolo 23  della legge trasmettono per via telematica alla Commissione  per  l'accesso  i  suddetti  atti e ogni loro successiva modificazione.
 
Art. 12.
Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso
  1.   Il   ricorso   alla   Commissione   per   l'accesso  da  parte dell'interessato  avverso  il  diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero  avverso  il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso   del   controinteressato   avverso   le  determinazioni  che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri --  Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso puo'  essere  trasmesso  anche  a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
  2.  Il  ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità  di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trenta giorni  dalla  piena  conoscenza  del provvedimento impugnato o dalla formazione  del  silenzio  rigetto  sulla  richiesta  d'accesso.  Nel termine    di   quindici   giorni   dall'avvenuta   comunicazione   i controinteressati   possono   presentare  alla  Commissione  le  loro controdeduzioni.
  3. Il ricorso contiene:
    a) le generalità del ricorrente;
    b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
    c) la sommaria esposizione dei fatti;
    d) l'indicazione  dell'indirizzo  al  quale  dovranno  pervenire, anche   a  mezzo  fax  o  per  via  telematica,  le  decisioni  della Commissione.
  4. Al ricorso sono allegati:
    a) il  provvedimento  impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
    b) le  ricevute  dell'avvenuta  spedizione,  con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso.
  5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già  individuati  nel  corso  del  procedimento, notifica ad essi il ricorso.
  6.  Le  sedute  della  Commissione  sono  valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei  presenti.  La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione  del  ricorso  o  dal  decorso  del  termine  di cui al comma 2.  Scaduto  tale  termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso  in  cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali il termine e' prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
  7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
    a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
    b) dichiara  inammissibile  il  ricorso  proposto da soggetto non
legittimato     o     comunque    privo    dell'interesse    previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
    c) dichiara  inammissibile  il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
    d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
  8.  La  decisione  di  irricevibilità  o  di  inammissibilità del ricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accesso e  quella  di  proporre  il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni  o  il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
  9.  La  decisione  della  Commissione e' comunicata alle parti e al soggetto  che  ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine  di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che  ha  adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento   confermativo   motivato   previsto  dall'articolo 25, comma 4, della legge.
  10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile,    al    ricorso    al    difensore    civico   previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
      
Art. 13.
Accesso per via telematica
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e),  della  legge,  assicurano che il diritto d'accesso possa essere  esercitato  anche  in  via  telematica. Le modalità di invio delle   domande   e  le  relative  sottoscrizioni  sono  disciplinate dall'articolo 38   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre   2000,   n.   445,  e  successive  modificazioni,  dagli articoli 4   e   5   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 febbraio  2005,  n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
 
 
Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali
  1.  Salvo  quanto  disposto  per  le  regioni e gli enti locali dal comma 2,  le  disposizioni  del  presente regolamento si applicano ai soggetti  indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali  soggetti  vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale  data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se  non  nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli  di  cui  all'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.
  2.  Alle  regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2,  l'articolo 7,  commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non  attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto   all'accesso   che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo 117,  secondo  comma, lettera m),    della   Costituzione   e   secondo   quanto   previsto dall'articolo 22,  comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano  alle  restanti  disposizioni  del  presente  regolamento  i rispettivi  regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua  entrata  in  vigore,  ferma  restando  la  potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure   organizzative   necessarie   per  garantire  nei  rispettivi territori  i  livelli  essenziali  delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.
  3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
 
      
Art. 15.
Abrogazioni
  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati  gli  articoli da  1  a  7  e  9  e seguenti del decreto del Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352. E' altresì abrogato  l'articolo 8  di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.
  2.  Dall'attuazione  del  presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.