IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», il quale all'art. 4, comma 1, lettere a) e d), prevede che spettino
agli organi di governo «le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione
dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo» e «la definizione
dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», che all'art. 15, comma 5, stabilisce che gli importi delle
sanzioni amministrative in materia di collocamento
obbligatorio di cui ai commi 1 e 4 del predetto articolo siano adeguati ogni
cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuto, in assenza di criteri indicati da espresse disposizioni di legge relativamente
alla fattispecie in esame, di dover provvedere all'adeguamento delle sanzioni
amministrative di cui all'art. 15, commi 1 e 4, della legge 12 marzo 1999, n.
68, adottando il criterio privilegiato dal legislatore nella quasi totalita'
dei casi di aggiornamento di sanzioni amministrative pecuniarie, ossia la variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, verificatasi in un determinato periodo di tempo ed accertata
dall'Istituto nazionale di statistica;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 558 del 23
febbraio 2005 da cui risulta che la variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati e' stata pari al 12,1 % nel periodo
di riferimento gennaio 2000-gennaio 2005; Visto il decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433», il quale all'art. 51, commi 2 e 3, statuisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2002, ogni sanzione amministrativa espressa in lire
nelle vigenti disposizioni normative debba essere tradotta in euro secondo il
tasso di conversione eliminando gli eventuali
decimali, al fine di conservare la congruita' e la proporzionalita' delle
sanzioni e di rispettare nello stesso tempo il principio del favor rei;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono convertiti da «lire 1.000.000» ad «euro
516,00» e da «lire 50.000» ad «euro 25,00» e poi
aumentati rispettivamente sino ad «euro 578,43» e ad «euro 28,02».
2. L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e convertito da «lire 100.000» ad «euro 51,00» e
poi aumentato sino ad «euro 57,17».
Art. 2.
1. Il presente
decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.