DECRETO MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI del 9 luglio 2008
Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro edisciplina del relativo regime transitorio. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, chedisciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro daparte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratorisubordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati inpartecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute edelle politiche sociali le modalità e tempi di tenuta econservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativoregime transitorio; Visti gli articoli 1, commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri
soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la lorosede il libro unico del lavoro; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per lasemplificazione amministrativa, che, all'art. 15 comma 2, prevede chegli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblicaamministrazione e dai privati, con strumenti informatici otelematici, nonché la loro archiviazione o trasmissione construmenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tuttigli effetti di legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione,trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione evalidazione, anche temporale, dei documenti informatici; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codicedella amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli articoli 3, 39, 45 e 71; Decreta: Art. 1. Modalità di tenuta 1. Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire aciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventualifogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del librounico del lavoro può essere effettuata mediante la utilizzazione diuno dei seguenti sistemi: a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclocontinuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima dellamessa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione evidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzatidall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo; b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da partedell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica; c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scritturacostituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioniin precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati,garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche lainalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialitàcronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regoletecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione edautorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzofax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente perterritorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliatadelle caratteristiche tecniche del sistema adottato. 2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o diassenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causaleprecisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazionetramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del librounico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento dellaesibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla pienacomprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate. 3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2dell'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, laregistrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire conun differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciòsia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro. Art. 2.Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati 1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggettidi cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12,che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitariadel libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono: a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, ancheinserita nella lettera di incarico o documento equipollente; b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiestadi autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e delcodice fiscale dei medesimi; c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore dilavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno deidatori di lavoro già comunicati ai sensi della precedentelettera b). Art. 3. Luogo di tenuta e modalità di esibizione 1. Il libro unico del lavoro e' conservato presso la sede legaledel datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio deiconsulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o pressola sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni dicategoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese,anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibitoagli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quandotrattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o postaelettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operativecomportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso piùluoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sonocaratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, illibro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro chelo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nellarichiesta espressamente formulata a verbale dagli organi divigilanza. 3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati,nonché i servizi e i centri di assistenza delle associazioni dicategoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n.12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenutonon oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata averbale dagli organi di vigilanza. Art. 4. Elenchi riepilogativi mensili 1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di unaccesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre diecilavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano illibro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'art. 1,comma 1, del presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativimensili del personale occupato e dei dati individuali relativi allepresenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornatiall'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anchesuddivisi per ciascuna sede. 2. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchiriepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'iniziodell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, lamateriale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessida parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o dellaassociazione di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge11 gennaio 1979, n. 12. Art. 5. Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori 1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cuiagli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabiledi lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa,stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o inparte, l'attività aziendale e risulti dotata degli strumentinecessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi. 2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e all'art. 4 del presentedecreto, si computano i lavoratori subordinati, a prescinderedall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati econtinuativi e gli associati in partecipazione con apportolavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora inforza. Art. 6. Obbligo di conservazione 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unicodel lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultimaregistrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
2. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso ai libri obbligatori inmateria di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore dellasemplificazione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112 e alle disposizioni del presente decreto. Art. 7. Regime transitorio e disposizioni finali 1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 idatori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighidi istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo ledisposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenutadel libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro deilavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti adomicilio, debitamente compilati e aggiornati. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ledisposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libriobbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devonoessere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile. 3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendonoimmediatamente abrogati.