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Procedure semplificate per l'Albo artigiani
(Dlgs CdM 27.8.99)

Sarà più semplice per le imprese artigiane iscriversi all'Albo. Il regolamento approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 27 agosto 1999, prevede la presentazione di una sola domanda (la stessa semplificazione vale per le cancellazioni dall'Albo); il regolamento stabilisce anche la nuova composizione delle commissioni provinciali dell'artigianato, che rispetto alla precedente stesura del provvedimento, non prevede più la presenza di un rappresentante dell’INPS. I ricorsi contro la commissione provinciale in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dell'albo artigiano possono essere inoltrati alla commissione regionale per l'artigianato. Per i ricorsi vale il principio del silenzio-rigetto: si intendono cioè respinte se entro 90 giorni non viene comunicata la decisione.

 

Regolamento per la semplificazione delle procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane

Articolo1
Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 10 della legge 8/8/1985, n. 443, e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane, di cui agli artt. 5 e 7 della predetta legge.

2. Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge 8 agosto 1985, n. 443; per: "commissioni" le commissioni provinciali per l'artigianato, per "albo", l'albo provinciale delle imprese artigiane e per "registro" il registro delle imprese.

Articolo 2
Composizione delle commissioni

1. Le regioni stabiliscono con proprie leggi le modalità per l'individuazione dei componenti l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 10 della legge.

2. I componenti della commissione di cui all'art. 10 terzo comma della legge possono essere individuati tra i titolari di imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 5 della legge citata, anche su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale, purché regolarmente costituite e operanti nella provincia.

Articolo 3
Procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo

1. Le commissioni prima di adottare le delibere di cui al primo comma dell'articolo 7 della. legge, possono assegnare all'impresa, per una sola volta, un congruo termine per completare o rettificare la domanda, ovvero per completare la documentazione.

2. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del DPR 7 dicembre-1995, n. 581. Le regioni hanno facoltà di integrare i predetti modelli con appositi intercalari al fine di acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'albo e dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di artigianato.

3. Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo, ai sensi della legge, e degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni, e alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di qualifica artigiana, adottano delibera vincolante ai fini previdenziali e assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della legge.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 3 comma 8 della legge 8 agosto 1995 n. 335, le commissioni, all'atto dell'iscrizione modificazione e cancellazione dell'impresa, determinano la data nella quale è accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge, anche allo scopo di definire l'insorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali e assistenziali previsti per i titolari d'impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti, nonché ai fini della classificazione dell'impresa con dipendenti nel settore dell'artigianato agli effetti dell'art. 49 della legge 9/3/1989, n. 88 e successive modificazioni.

5. Le direzioni provinciali del lavoro, gli istituti previdenziali, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino la insussistenza, la modificazione o la perdita di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge prima di adottare i provvedimenti di competenza nei termini previsti dalla normativa in vigore compresi i provvedimenti di variazione d'ufficio della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ne danno comunicazione alle commissioni ai fini degli accertamenti di ufficio e delle relative decisioni di merito, che sono assunte entro 60 giorni: e che fanno stato a ogni effetto. Le decisioni della commissione sono trasmesse entro i successivi trenta giorni, anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione, fermo restando che, decorso il termine di 60 giorni, i provvedimenti si intendono comunque adottati.

6. I ricorsi in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale avverso la delibera della commissione provinciale senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al tribunale competente per territorio, di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge.

9. Le procedure di iscrizione d'ufficio al registro dei committenti e al registro dei lavoratori a domicilio, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, e le relative procedure di ricorso e di contenzioso, anche ai fini degli adempimenti contributivi con l’INPS e con l’INAIL, qualora queste riguardino la posizione di imprenditori artigiani titolari di imprese regolarmente iscritte all'albo, possono essere avviate solo a seguito del preventivo esperimento e della definizione delle procedure, anche in sede di contenzioso, previste dall'articolo 7 della legge.

Articolo 4
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: il quarto comma dell'articolo 7 e il quinto comma dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Articolo 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.