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DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10 settembre 2003

ATTUAZIONE  DELLE  DELEGHE  IN  MATERIA  DI  OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO,

DI CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30.

 

 

Aggiornamenti (parti aggiunte in neretto, parti eliminate barrate):

DLGS n. 251 del 6-10-2004l (GU n. 239 dell’11-10-2004 )

Legge n. 80 del 14-5-2005 (GU n. 111 del 14-5-2005 SO n. 91) in vigore dal 15-5-2005 

Sentenza Corte costituzionale n. 50 del 28-1-2005

Finanziaria 2006

Finanziaria 2008

Legge 6 agosto 2008 , n. 133

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. - Finalità e campo di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione  ai  principi  e  criteri  direttivi contenuti nella legge 14 febbraio  2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari  in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono  finalizzate  ad  aumentare,  nel  rispetto  delle  disposizioni  relative  alla  libertà  e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio  1970,  n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n.

903, e successive  modificazioni  ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive  modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a  contenuto  formativo e contratti a orario modulato compatibili  con  le  esigenze  delle  aziende  e  le aspirazioni dei lavoratori.

  2.  Il  presente  decreto  non  trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.

  3.  Sono  fatte  salve  le  competenze  riconosciute alle regioni a statuto  speciale  ed  alle  province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione  per le parti  in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite.

   

Art. 2. - Definizioni

  1. Ai  fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

    a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;

    b) «intermediazione»:l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili  e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e  costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su  richiesta  del  committente,  di  tutte le comunicazioni  conseguenti  alle  assunzioni avvenute a seguito della attività  di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione   ed  erogazione  di  attività  formative  finalizzate all'inserimento lavorativo;

    c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di  direzione  finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione   committente, attraverso l'individuazione di candidature  idonee  a  ricoprire  una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della  candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del  programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso  appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature  maggiormente  idonee;  progettazione  ed  erogazione  di attività    formative    finalizzate   all'inserimento   lavorativo; assistenza  nella  fase  di  inserimento  dei  candidati;  verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

    d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed  esclusivo incarico dell'organizzazione committente,  anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o   collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della  persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

    e) «autorizzazione»: provvedimento  mediante  il  quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per  il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);

    f) «accreditamento»:  provvedimento  mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i  servizi  al  lavoro  negli  ambiti regionali di riferimento, anche mediante  l'utilizzo  di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva   alla  rete  dei  servizi  per  il  mercato  del  lavoro  con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

    g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,  persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati  e  datori  di  lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

    h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei  prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del  mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione  regolare  e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;  la programmazione di attività formative  e  la  determinazione  di  modalità  di  attuazione della formazione  professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro  la  discriminazione  e  per  la  inclusione dei soggetti più svantaggiati;  la  gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e  di  regolarità  o  congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti  la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione  assegnata  loro  dalla  legge o dai contratti collettivi di riferimento;

    i) «libretto  formativo  del  cittadino»:  libretto personale del  lavoratore   definito,   ai   sensi  dell'accordo  Stato-regioni  del 18 febbraio  2000,  di  concerto  tra il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e  della   ricerca,   previa   intesa   con   la   Conferenza  unificata Stato-regioni  e  sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le  competenze  acquisite  durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata   da   soggetti  accreditati  dalle  regioni,  nonché  le competenze  acquisite  in  modo  non  formale e informale secondo gli indirizzi   della   Unione   europea   in  materia  di  apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

    j) «lavoratore»:  qualsiasi  persona che lavora o che é in cerca di un lavoro;

    k) «lavoratore  svantaggiato»:  qualsiasi  persona appartenente a una  categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  f),  del regolamento  (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo  alla  applicazione  degli  articoli 87 e 88 del trattato CE agli  aiuti  di  Stato  a  favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

    l)  «divisioni  operative»:  soggetti  polifunzionali gestiti con strumenti  di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti  i  dati  economico-gestionali  specifici  in  relazione a ogni attività;

    m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali   e   sindacali   comparativamente   più rappresentative.

 

 

Titolo II - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

 

Art. 3. - Finalità

  1.  Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare  un  sistema  efficace  e  coerente  di strumenti intesi a garantire   trasparenza  ed  efficienza  del  mercato  del  lavoro  e migliorare  le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e  di  quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.

  2.  Ferme  restando  le  competenze  delle  regioni  in  materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando  il  mantenimento  da  parte  delle  province delle funzioni amministrative  attribuite  dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469,  e  successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:

    a) viene  identificato  un  unico  regime di autorizzazione per i soggetti  che  svolgono  attività  di  somministrazione  di  lavoro, intermediazione,  ricerca  e  selezione  del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

    b) vengono  stabiliti  i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di  riferimento  anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);

    c) vengono  identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli   operatori,   pubblici   o  privati,  al  fine  di  un  migliore funzionamento del mercato del lavoro;

    d) vengono  stabiliti  i  principi  e  criteri  direttivi  per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;

    e) vengono  abrogate  tutte  le disposizioni incompatibili con la nuova  regolamentazione  del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.

 

Capo I - Regime autorizzatorio e accreditamenti

 

Art. 4. - Agenzie per il lavoro

  1.  Presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali é istituito  un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento  delle  attività  di  somministrazione, intermediazione, ricerca  e  selezione  del  personale,  supporto  alla ricollocazione professionale. Il predetto albo é articolato in cinque sezioni:

    a) agenzie   di   somministrazione   di   lavoro  abilitate  allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

    b) agenzie  di  somministrazione  di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

    c) agenzie di intermediazione;

    d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

    e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta   giorni   dalla   richiesta  e  previo  accertamento  della sussistenza  dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,  l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali  viene fatta richiesta   di   autorizzazione,  provvedendo contestualmente  alla  iscrizione  delle  agenzie  nel predetto albo.

Decorsi  due  anni,  su  richiesta  del soggetto autorizzato, entro i novanta   giorni   successivi   rilascia   l'autorizzazione  a  tempo indeterminato  subordinatamente  alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

  3.  Nelle  ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti,   la  domanda  di  autorizzazione  provvisoria  o  a  tempo indeterminato si intende accettata.

  4.  Le  agenzie  autorizzate  comunicano alla autorità concedente, nonché  alle  regioni  e  alle  province  autonome  competenti,  gli spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle  filiali  o  succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente   decreto   legislativo,   stabilisce   le  modalità  della presentazione  della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui   é   subordinato  il  rilascio  della  autorizzazione  a  tempo indeterminato,   i   criteri   e   le   modalità   di  revoca  della autorizzazione,    nonché   ogni   altro   profilo   relativo   alla organizzazione  e  alle  modalità  di  funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

  6.  L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di cui alla lettera a), comma  1,  comporta  automaticamente  l'iscrizione della agenzia alle sezioni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  predetto albo. L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta  automaticamente  l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

  7.  L'autorizzazione  di  cui  al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.

 

Art. 5. - Requisiti giuridici e finanziari

  1.   I   requisiti  richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di  cui all'articolo 4 sono:

    a) la  costituzione  della  agenzia  nella  forma  di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro  Stato  membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) é ammessa anche la forma della società di persone;

    b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

    c) la  disponibilità  di  uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per  specifiche  esperienze  nel  settore delle risorse umane o nelle relazioni  industriali,  secondo  quanto  precisato dal Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  sentite  le associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più  rappresentative,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

    d) in   capo  agli  amministratori,  ai  direttori  generali,  ai dirigenti  muniti  di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di  condanne  penali,  anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive  di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni  ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti  contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto  previsto  dall'articolo  416-bis  del  codice  penale, o per delitti  non  colposi  per  i  quali  la  legge commini la pena della reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a  tre  anni, per delitti o contravvenzioni  previsti  da  leggi  dirette  alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro  o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle  misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,  o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

    e) nel  caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto  sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite  con  strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

    f) l'interconnessione  con la borsa continua nazionale del lavoro di  cui  al  successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più  nodi  regionali,  nonché  l'invio alla autorità concedente di ogni  informazione  strategica  per  un  efficace  funzionamento  del mercato del lavoro;

    g) il  rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del   diritto   del   lavoratore  alla  diffusione  dei  propri  dati nell'ambito da essi stessi indicato.

  2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, é richiesta:

    a) l'acquisizione  di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro  ovvero  la  disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato  e  riserve  indivisibili  nel  caso  in  cui  l'agenzia  sia costituita in forma cooperativa;

    b) la  garanzia  che  l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero  territorio  nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

    c) a   garanzia  dei  crediti  dei  lavoratori  impiegati  e  dei corrispondenti  crediti  contributivi  degli  enti  previdenziali, la disposizione,  per  i  primi  due  anni, di un deposito cauzionale di 350.000  euro  presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei  territorio  nazionale  o  di  altro  Stato  membro  della Unione

europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della  cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria  o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, non inferiore  al  5  per  cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente  e  comunque non inferiore  a  350.000  euro.  Sono  esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad   obblighi   analoghi  previsti  per  le  stesse  finalità  dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea; (DLGS 251/2004)

    d) la  regolare  contribuzione  ai  fondi  per  la  formazione  e l'integrazione  del  reddito  di  cui  all'articolo  12,  il regolare versamento  dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli  obblighi  previsti  dal  contratto  collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

    e)  nel  caso  di  cooperative  di  produzione e lavoro, oltre ai requisiti  indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno  sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo   mutualistico   per   la   promozione   e  lo  sviluppo  della cooperazione,  di  cui  agli  articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

    f)   l'indicazione   della  somministrazione  di  lavoro  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.

  3.  Per  l'esercizio  di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, é richiesta:

    a) l'acquisizione  di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro  ovvero  la  disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato  e  riserve  indivisibili  nel  caso  in  cui  l'agenzia  sia costituita in forma cooperativa;

    b) a   garanzia  dei  crediti  dei  lavoratori  impiegati  e  dei corrispondenti  crediti  contributivi  degli  enti  previdenziali, la disposizione,  per  i  primi  due  anni, di un deposito cauzionale di 200.000  euro  presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel  territorio  nazionale  o  di  altro  Stato  membro  della Unione

europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della  cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria  o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, non inferiore  al  5  per  cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente  e  comunque non inferiore  a  200.000  euro.  Sono  esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad   obblighi   analoghi  previsti  per  le  stesse  finalità  dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea; (DLGS 251/2004)

    c) la  regolare  contribuzione  ai  fondi  per  la  formazione  e l'integrazione  del  reddito  di  cui  all'articolo  12,  il regolare versamento  dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli  obblighi  previsti  dal  contratto  collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

    d) nel  caso  di  cooperative  di  produzione  e lavoro, oltre ai requisiti  indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno  venti  soci  e  tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo   mutualistico   per   la   promozione   e  lo  sviluppo  della cooperazione,  di  cui  agli  articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

  4.  Per  l'esercizio  della  attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, é richiesta:

    a) l'acquisizione  di  un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

    b) la  garanzia  che  l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero  territorio  nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

    c) l'indicazione   della  attività  di  intermediazione  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

  5.  Per  l'esercizio  della  attività  di  ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, é richiesta:

    a) l'acquisizione  di  un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

    b) l'indicazione  della  ricerca  e  selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

  6.  Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, é richiesta:

    a) l'acquisizione  di  un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

    b) l'indicazione  della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

     

Art. 6. - Regimi particolari di autorizzazione

  1. Sono   autorizzate   allo   svolgimento   della   attività   di intermediazione  le  università  pubbliche  e  private,  comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con   specifico  riferimento  alle  problematiche del mercato del lavoro, a condizione  che  svolgano  la  predetta  attività senza finalità di lucro  e  fermo  restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua  nazionale  del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa  al  funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

  2. Sono  altresì  autorizzati  allo svolgimento della attività di intermediazione,  secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al  comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli  istituti  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  statali e paritari,  a  condizione  che  svolgano  la  predetta attività senza finalità  di  lucro  e  che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c),  f)  e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

  2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all’articolo 5, comma 1, nonché l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17. (DLGS 251/2004)

  3. Sono  altresì  autorizzate  allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di  lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  le associazioni in possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di rilevanza nazionale e aventi  come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali,   del   lavoro  o  delle  disabilità,  e  gli  enti bilaterali  a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

  4.  L'ordine  nazionale  dei  consulenti  del  lavoro può chiedere l'iscrizione   all'albo   di   cui  all'articolo 4  di  una  apposita fondazione  o  di  altro  soggetto  giuridico  dotato di personalità giuridica   costituito   nell'ambito   del  Consiglio  nazionale  dei consulenti  del  lavoro  per  lo  svolgimento  a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione é subordinata al rispetto dei  requisiti  di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g) di cui all'articolo 5, comma 1.

  5.  É  in  ogni  caso  fatto  divieto  ai consulenti del lavoro di esercitare  individualmente  o  in  altra  forma  diversa  da  quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5,  anche  attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

  6.   L'autorizzazione  allo  svolgimento  delle  attività  di  cui all'articolo 2,  comma 1,  lettere  b),  c), d), può essere concessa dalle  regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio  territorio  e  previo  accertamento  della  sussistenza  dei requisiti  di  cui  agli  articoli 4  e  5,  fatta  eccezione  per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).

  7.  La  regione  rilascia  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta l'autorizzazione  provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6,  provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in  una  apposita  sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4,

comma 1.  Decorsi  due  anni,  su richiesta del soggetto autorizzato, entro    i   sessanta   giorni   successivi   la   regione   rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

  8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare  entro  trenta  giorni  dalla data  di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalità  di  costituzione  della  apposita  sezione regionale  dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.

  8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l’autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l’attività si sia svolta nel rispetto della normativa all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. (DLGS 251/2004)

  8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l’attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni. (DLGS 251/2004)

     

Art. 7. - Accreditamenti

  1.  Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di   lavoro   comparativamente   più  rappresentative,  istituiscono appositi  elenchi  per  l'accreditamento  degli  operatori pubblici e privati  che  operano  nel  proprio  territorio  nel  rispetto  degli indirizzi  da  esse  definiti  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

    a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete   di   operatori   qualificati,   adeguata   per   dimensione  e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

    b) salvaguardia   di   standard   omogenei  a  livello  nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

    c) costituzione   negoziale   di   reti   di   servizio  ai  fini dell'ottimizzazione delle risorse;

    d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del  lavoro  di  cui  all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente   di   ogni   informazione   strategica  per  un  efficace funzionamento del mercato del lavoro;

    e) raccordo  con  il  sistema  regionale  di accreditamento degli organismi di formazione.

  2.  I  provvedimenti  regionali  istitutivi  dell'elenco  di cui al comma 1 disciplinano altresì:

    a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,   autorizzati  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 4, 5  e 6  o accreditati ai sensi del presente articolo, per le  funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della  disoccupazione  di  lunga  durata, promozione dell'inserimento lavorativo  dei  lavoratori  svantaggiati,  sostegno  alla  mobilità geografica del lavoro;

    b) requisiti   minimi   richiesti  per  l'iscrizione  nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

    c) le procedure per l'accreditamento;

    d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;

    e) le modalità   di  tenuta  dell'elenco  e  di  verifica  del mantenimento dei requisiti.

  

Capo II - Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati

 

Art. 8. - Ambito  di  diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,  n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per  il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati  assicurano  ai  lavoratori  il  diritto  di  indicare  i soggetti  o  le  categorie  di soggetti ai quali i propri dati devono essere  comunicati,  e  garantiscono  l'ambito di diffusione dei dati medesimi  indicato  dai  lavoratori  stessi,  anche ai fini del pieno soddisfacimento  del  diritto  al  lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.

  2.  Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,  sentite  le  regioni  e  le province autonome  di  Trento e di Bolzano nonché, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, il Garante per la protezione  dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:

    a)  le  informazioni  che possono essere comunicate e diffuse tra gli  operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

    b) le   modalità   attraverso  le  quali  deve  essere  data  al lavoratore  la  possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;

    c) le  ulteriori  prescrizioni  al  fine  di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.

  3.   Per   le   informazioni   che   facciano  riferimento  a  dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento  alla  presenza  in  capo  al  lavoratore  di particolari benefici  contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.

 

Art. 9. - Comunicazioni  a  mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione

  1.   Sono   vietate   comunicazioni,   a  mezzo  stampa,  internet, televisione  o  altri  mezzi  di  informazione,  in  qualunque  forma effettuate,   relative  ad  attività  di  ricerca  e  selezione  del personale,    ricollocamento    professionale,    intermediazione   o somministrazione  effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici  o  privati,  non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda  e  offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che  facciano  esplicito  riferimento  ai  soggetti  in  questione, o entità  ad  essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di  imprese  o  in  quanto  controllati  o  controllanti,  in  quanto potenziali datori di lavoro.

  2.   In   tutte   le   comunicazioni  verso  terzi,  anche  a  fini pubblicitari,  utilizzanti  qualsiasi  mezzo  di  comunicazione,  ivi compresa   la  corrispondenza  epistolare  ed  elettronica,  e  nelle inserzioni  o  annunci  per  la  ricerca di personale, le agenzie del lavoro  e  gli  altri  soggetti  pubblici  e  privati  autorizzati  o accreditati   devono   indicare  gli  estremi  del  provvedimento  di autorizzazione   o   di  accreditamento  al  fine  di  consentire  al lavoratore,  e  a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.

  3.  Se  le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci  pubblicati  su  quotidiani  e  periodici  o mediante reti di comunicazione  elettronica,  e  non  recano  un  facsimile di domanda comprensivo  dell'informativa  di  cui  all'articolo 13  del  decreto legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni   attraverso   il   quale   il  medesimo  facsimile  é conoscibile in modo agevole.

     

Art. 10. - Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori

  1.  É  fatto  divieto  alle  agenzie  per  il  lavoro e agli altri soggetti  pubblici  e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia  indagine  o  comunque  trattamento  di  dati  ovvero di preselezione  di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni  personali,  alla  affiliazione  sindacale o politica, al credo  religioso,  al  sesso,  all'orientamento  sessuale, allo stato matrimoniale  o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla   razza,   all'origine   etnica,  al  colore,  alla  ascendenza, all'origine  nazionale,  al  gruppo linguistico, allo stato di salute nonché  ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a  meno  che  non  si  tratti  di  caratteristiche che incidono sulle modalità   di   svolgimento   della   attività   lavorativa  o  che costituiscono  un  requisito  essenziale e determinante ai fini dello svolgimento  dell'attività  lavorativa. É altresì fatto divieto di trattare  dati  personali  dei  lavoratori che non siano strettamente attinenti  alle  loro  attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 non possono in ogni caso impedire  ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi  o  azioni  mirate  per  assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.

     

Art. 11. - Divieto di oneri in capo ai lavoratori

  1.  É  fatto  divieto  ai  soggetti  autorizzati  o accreditati di esigere  o  comunque  di  percepire,  direttamente  o indirettamente, compensi dal lavoratore.

  2.  I  contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   più rappresentative  a livello nazionale o territoriale possono stabilire che  la  disposizione  di  cui  al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.

     

Art. 12. - Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito

  1.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione di lavoro sono tenuti  a  versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per  cento  della  retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto  a  tempo  determinato  per  l'esercizio  di  attività  di somministrazione.  Le  risorse sono destinate per interventi a favore dei  lavoratori  assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere    percorsi   di   qualificazione   e riqualificazione  anche  in  funzione  di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.

  2.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione di lavoro sono altresì  tenuti  e  versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari  al 4 per cento  della  retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti   con  contratto  a  tempo  indeterminato.  Le  risorse  sono destinate a:

    a)  iniziative  comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

    b)  iniziative  comuni  finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione  di  lavoro  e  la sua efficacia anche in termini di promozione  della  emersione  del  lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

    c) iniziative  per  l'inserimento  o il reinserimento nel mercato   del   lavoro   di   lavoratori   svantaggiati   anche  in  regime  di accreditamento con le regioni;

    d) per   la   promozione   di   percorsi   di   qualificazione  e riqualificazione professionale.

  3.  Gli  interventi  e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel  quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle  imprese  di  somministrazione  di  lavoro ovvero, in mancanza, stabilite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali,   sentite  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei prestatori   di  lavoro  maggiormente  rappresentative  nel  predetto ambito.

  4.  I  contributi  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale  appositamente  costituito,  anche  nell'ente  bilaterale, dalle  parti  stipulanti  il  contratto  collettivo  nazionale  delle imprese di somministrazione di lavoro:

    a) come   soggetto  giuridico  di  natura  associativa  ai  sensi dell'articolo 36 del codice civile;

    b) come  soggetto  dotato  di  personalità  giuridica  ai  sensi dell'articolo   12   del   codice  civile  con  procedimento  per  il riconoscimento  rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

  5.  I  fondi  di  cui  al  comma  4  sono  attivati  a  seguito  di autorizzazione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, previa   verifica   della   congruità,   rispetto   alle   finalità istituzionali  previste  ai  commi  l  e 2, dei criteri di gestione e delle  strutture  di  funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento  alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.

  6.  All'eventuale  adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si  provvede  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  previa  verifica  con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

  6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. (DLGS 251/2004)

 7.  I  contributi  versati  ai  sensi  dei commi 1 e 2 si intendono soggetti  alla  disciplina  di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.

  8.  In  caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1  e 2, il datore di lavoro é tenuto a corrispondere, oltre al contributo  omesso  e  alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione  amministrativa,  di  importo  pari  a quella del contributo omesso;  gli  importi  delle  sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.

  9.  Trascorsi  dodici  mesi  dalla  entrata  in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,  sentite  le  associazioni  dei  datori  e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre  i  contributi  di  cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.

  

Art. 13. - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato

  1.  Al  fine  di  garantire  l'inserimento  o  il reinserimento nel mercato  del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive  e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro é consentito:

    a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un  piano  individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro,  con  interventi  formativi  idonei e il coinvolgimento di un tutore  con  adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione  del  lavoratore,  da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

    b) determinare  altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo  in  caso  di  contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto  eventualmente  percepito  dal lavoratore medesimo a titolo di indennità  di  mobilità,  indennità  di disoccupazione ordinaria o speciale,  o  altra  indennità  o  sussidio la cui corresponsione é collegata  allo  stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai  contributi  dovuti  per  l'attività  lavorativa l'ammontare dei contributi  figurativi  nel  caso  di  trattamenti  di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

  2.  Il  lavoratore  destinatario  delle attività di cui al comma 1 decade  dai  trattamenti  di  mobilità,  qualora  l'iscrizione nelle relative  liste  sia  finalizzata  esclusivamente  al  reimpiego,  di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la  cui corresponsione é collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:

    a) rifiuti  di  essere  avviato  a  un  progetto  individuale  di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a  un  corso  di formazione professionale autorizzato dalla regione o non  lo  frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

    b)  non  accetti  l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo  non  inferiore  del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

    c) non  abbia  provveduto  a  dare  preventiva comunicazione alla competente    sede    I.N.P.S.   del   lavoro   prestato   ai   sensi dell'articolo 8,  commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si applicano quando le attività  lavorative  o  di  formazione  offerte al lavoratore siano congrue  rispetto  alle  competenze  e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici  da  quello  della  sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente  competente  ai fini della cancellazione dalle liste di  mobilità,  i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti   dai   trattamenti   previdenziali.   A  seguito  di  detta comunicazione,  l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

  5.  Avverso  gli  atti  di  cui al comma 4 é ammesso ricorso entro trenta  giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti   che  decidono,  in  via  definitiva,  nei  venti  giorni successivi  alla  data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso  é  comunicata  al  competente  servizio  per  l'impiego  ed all'I.N.P.S.

  6.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore di norme regionali che disciplinino  la  materia,  le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano  solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate  alla  somministrazione  di  lavoro,  anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse. (L 80/2005)

  7.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento  ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative  regionali  in  convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione   di   lavoro,   previo   accreditamento   ai  sensi dell'articolo 7.

  8.  Nella  ipotesi  di  cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione  di  lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione  e  il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri  per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di   costituzione   e   funzionamento   nei   limiti   delle  proprie disponibilità finanziarie.

 

Art. 14. - Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

  1.  Al  fine  di  favorire  l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati   e   dei   lavoratori   disabili,   i  servizi  di  cui all'articolo 6,  comma 1,  della  legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo  di  cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge  12 marzo  1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative   a  livello  nazionale  e  con  le  associazioni  di rappresentanza,   assistenza   e  tutela  delle  cooperative di  cui all'articolo 1,  comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,  e  con  i  consorzi  di  cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni  quadro  su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse  di  lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

  2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

    a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

    b) i  criteri  di  individuazione  dei lavoratori svantaggiati da inserire  al  lavoro  in  cooperativa;  l'individuazione dei disabili sarà  curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

    c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente  conferito  da  ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;

    d) la  determinazione  del  coefficiente  di  calcolo  del valore unitario  delle  commesse,  ai  fini  del  computo di cui al comma 3,secondo  criteri  di  congruità  con i costi del lavoro derivati dai  contratti   collettivi   di  categoria  applicati  dalle  cooperative  sociali;

    e) la  promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;

    f) l'eventuale   costituzione,   anche  nell'ambito  dell'agenzia sociale  di  cui  all'articolo 13  di una struttura tecnico-operativa senza  scopo  di  lucro  a  supporto  delle  attività previste dalla convenzione;

    g) i  limiti  di  percentuali  massime  di  copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

  3.  Allorché  l'inserimento  lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che   presentino   particolari   caratteristiche   e  difficoltà  di inserimento  nel  ciclo  lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione  dei  servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  lo  stesso si considera utile ai fini della copertura  della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge  cui  sono  tenute  le  imprese  conferenti.  Il  numero  delle coperture  per  ciascuna  impresa  é dato dall'ammontare annuo delle commesse  dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2,  lettera d),  e  nei limiti di percentuali massime stabilite con  le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.   La   congruità  della  computabilità  dei  lavoratori inseriti  in  cooperativa  sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

  4.   L'applicazione   delle  disposizioni  di  cui  al  comma 3  é subordinata   all'adempimento   degli   obblighi   di  assunzione  di lavoratori  disabili  ai  fini  della  copertura della restante quota d'obbligo  a  loro  carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (L 247/2007).

  

Capo III - Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico

 

Art. 15. - Principi e criteri generali

  1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4    della    Costituzione,   e   nel   pieno   rispetto dell'articolo 120  della  Costituzione  stessa,  viene  costituita la borsa   continua   nazionale  del  lavoro,  quale  sistema  aperto  e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete  di  nodi  regionali.  Tale  sistema  é  alimentato da tutte le informazioni  utili  a  tale  scopo  immesse  liberamente nel sistema stesso   sia  dagli  operatori  pubblici  e  privati,  autorizzati  o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

  2.   La   borsa   continua  nazionale  del  lavoro  é  liberamente accessibile  da  parte  dei  lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile  da  un  qualunque  punto  della rete. I lavoratori e le imprese  hanno  facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale  direttamente  e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

  3.  Gli  operatori  pubblici  e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i  dati  acquisiti,  in  base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.

  4.  Gli  ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

    a) un livello nazionale finalizzato:

      1)  alla  definizione  degli  standard  tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

      2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

      3)   alla   definizione  dell'insieme  delle  informazioni  che permettano  la  massima  efficacia  e  trasparenza  del  processo  di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

    b) un  livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle  regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali  del lavoro:

      1)  realizza  l'integrazione  dei  sistemi  pubblici  e privati presenti sul territorio;

      2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

      3)   coopera  alla  definizione  degli  standard  nazionali  di intercomunicazione.

  5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve  in  ogni  caso  garantire,  nel rispetto degli articoli 4 e 120 della  Costituzione,  la  piena  operatività  della  borsa  continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali rende disponibile l'offerta  degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e  alle province autonome  che  ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.

     

Art. 16. - Standard tecnici e flussi informativi di scambio

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della  innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province  autonome,  gli  standard  tecnici e i flussi informativi di scambio  tra  i  sistemi,  nonché  le  sedi  tecniche finalizzate ad assicurare  il  raccordo  e  il  coordinamento  del sistema a livello nazionale.

  2.  La  definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di  scambio  tra  i  sistemi  avviene  nel  rispetto delle competenze definite  nell'Accordo  Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002  e  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

     

Art. 17. - Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro

  1. Le  basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale  del  lavoro,  nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute  dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle  attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per   come   riportate   nella  scheda  anagrafico-professionale  dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le  azioni  di  monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto  legislativo  e  poste  in  essere dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  le regioni e le province per i rispettivi ambiti  territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.

  2.  A  tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti  previdenziali  in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,  tiene  conto  delle  esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN  e  da  parte  dell'ISTAT,  nonché  di  quesiti  specifici di valutazione  di  singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.

  3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7  del  decreto  legislativo  n.  181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione  di  tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della  borsa  continua  nazionale  del  lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza  degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  tenuto  conto  delle  esigenze definite  nei  commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro  tre  mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive  agli  Enti  previdenziali,  avvalendosi a tale scopo delle indicazioni  di  una  Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche  del  lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali,  da  costituire  presso  lo stesso Ministero ed in cui siano  presenti  rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti   previdenziali,   dell'ISTAT,   dell'ISFOL   e   del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  4.  La  medesima  Commissione  di  cui  al  comma  3, integrata con rappresentanti   delle   parti  sociali,  é  inoltre  incaricata  di definire,  entro  sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei  diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo    esame   ed   approvazione   della   Conferenza   unificata, costituiranno   linee  guida  per  le  attività  di  monitoraggio  e valutazione  condotte  dal  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali,  dalle  regioni  e  dalle  province  per i rispettivi ambiti territoriali  di  riferimento  e  in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.

  5.  In  attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del  lavoro  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali predispone,   d'intesa   con   la   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o  accreditate,  nonché  agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta  al  questionario  di cui al comma precedente é valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.

  6.  Sulla  base  di  tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della  formulazione  di  specifici  quesiti di valutazione di singole politiche   ed  interventi  formulati  annualmente  dalla  Conferenza unificata  o  derivanti  dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, avvalendosi  di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone  un  Rapporto  annuale,  al  Parlamento  e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle  politiche  esistenti,  e  al  loro interno dell'evoluzione dei servizi  di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili  oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado  di  fornire  elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle  singole  politiche  che  lo  stesso  Ministero, le regioni, le province  o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.

  7.  Le  attività  di  monitoraggio  devono  consentire di valutare l'efficacia  delle  politiche  attive  per  il  lavoro, nonché delle misure  contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari  opportunità  e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

  8.  Con  specifico  riferimento  ai  contratti di apprendistato, é istituita  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali da adottarsi  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  una  Commissione  di  sorveglianza con compiti di valutazione  in  itinere della riforma. Detta Commissione é composta da  rappresentanti  ed  esperti  designati dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni  e  province  autonome,  dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL.   La  Commissione,  che  si  riunisce  almeno  tre  volte all'anno,  definisce  in  via preventiva indicatori di risultato e di impatto  e  formula  linee  guida  per  la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al  comma  6  dovrà  farsi  carico  e può commissionare valutazioni puntuali  su  singoli  aspetti  della riforma. Sulla base degli studi valutativi  commissionati  nonché  delle  informazioni contenute nel Rapporto  annuale  di  cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente  formulare  pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre  anni  dalla  approvazione  del  presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e  delle  evidenze  prima  richiamate,  evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche  in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal  bilancio  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio   centrale   orientamento   e  formazione  professionale  dei lavoratori.

  

Capo IV - Regime sanzionatorio

 

Art. 18. - Sanzioni penali

  1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, é punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attività di intermediazione é punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi é scopo di lucro la pena é della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi é sfruttamento dei minori, la pena é dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda é aumentata fino al sestuplo.  Nel caso di condanna, é disposta in ogni caso la confisca del  mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.

  1. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, lettera c), è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) ed e) è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività di cui al presente comma. (DLGS 251/2004)

  2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena  dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi é sfruttamento dei minori, la pena é dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda é aumentata fino al sestuplo.

  2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. (DLGS 251/2004)

  3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonché per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 é punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.

  3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all’articolo 20 commi 3, 4 e 5 e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. (DLGS 251/2004)

  4.  Fatte  salve  le  ipotesi  di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga  o  comunque  percepisca  compensi  da parte del lavoratore per avviarlo  a  prestazioni  di  lavoro  oggetto  di somministrazione é punito  con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e  dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale é disposta la cancellazione dall'albo.

  5.  In  caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni  di  cui  all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.

  5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. (DLGS 251/2004)

  6.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.

 

Art. 19. - Sanzioni amministrative

  1.  Gli  editori,  i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali  siano  pubblicati  annunci in violazione delle disposizioni di cui  all'articolo 9  sono  puniti  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.

  2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,  é  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

  3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo  21 aprile 2000, n. 181, così come modificato  dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre  2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

  4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.  297,  é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.

  5.  Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al  pagamento della sanzione minima ridotta della  metà qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione. (L 296/2006)

     

 

Titolo III - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO

 

Capo I - Somministrazione di lavoro

 

Art. 20. - Condizioni di liceità

  1.  Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da  ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad  altro  soggetto,  di  seguito  denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

  2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la  propria  attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a  disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la  prestazione  lavorativa  presso un utilizzatore, salvo che esista una  giusta  causa  o  un  giustificato  motivo  di  risoluzione  del contratto di lavoro.

  3.  Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a  termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:

    a) per   servizi   di   consulenza   e   assistenza  nel  settore informatico,   compresa  la  progettazione  e  manutenzione  di  reti intranet  e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

    b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

    c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

    d) per  la  gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei,  archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

    e) per  attività  di  consulenza  direzionale,  assistenza  alla certificazione,  programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e  cambiamento,  gestione  del  personale,  ricerca  e  selezione del personale;

    f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

    g) per  la  gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative   imprenditoriali   nelle   aree  Obiettivo 1  di  cui  al regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

    h)  per  costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni  o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività  produttive,  con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica  navale,  le  quali  richiedano più fasi successive di lavorazione,  l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

    i) in  tutti  gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro  nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. (L 247/2007)

  4.  La  somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La  individuazione, anche in misura non uniforme, di  limiti  quantitativi  di  utilizzazione  della somministrazione a tempo  determinato é  affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro  stipulati  da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

  5. Il contratto di somministrazione di lavoro é vietato:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

   b) salva  diversa  disposizione  degli  accordi sindacali, presso unità  produttive  nelle  quali  si  sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti  alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto di somministrazione  ovvero  presso  unità  produttive  nelle quali sia operante  una  sospensione  dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

    c)   da  parte  delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato  la valutazione   dei   rischi   ai  sensi  dell'articolo 4  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

    

Art. 21. - Forma del contratto di somministrazione

  1.  Il  contratto di somministrazione di manodopera é stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

    a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

    b) il numero dei lavoratori da somministrare;

    c) i   casi  e  le  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;

    d)   l'indicazione   della   presenza  di  eventuali  rischi  per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

    e) la  data  di  inizio  e  la  durata  prevista del contratto di somministrazione;

    f) le  mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;

    g) il  luogo,  l'orario  e  il  trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

    h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;

    i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

    j)  assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i  trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;

    k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al  lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

  2.  Nell'indicare  gli  elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.

  3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono  essere comunicate per iscritto al prestatore di  lavoro  da  parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro   ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

  4.  In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui  alle  lettere  a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione é nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. (DLGS 251/2004)

     

Art. 22. - Disciplina dei rapporti di lavoro

  1.  In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro  tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina  generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali. (L 247/2007)

  2.  In  caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro  tra  somministratore  e prestatore di lavoro é soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto  compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il  termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi  e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. (L 247/2007)

  3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto  stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo é stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità é stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non é inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura é proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa  a tempo  parziale  anche  presso  il  somministratore.

L'indennità di disponibilità  é  esclusa  dal  computo  di  ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

  4.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio1991, n. 223, non  trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12. (L 247/2007)

  5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non é computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione  di  normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione  per  quelle  relative  alla  materia  dell'igiene  e della sicurezza sul lavoro.

  6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di  cui  all'articolo  4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione. (sentenza CC 50/2005)

    

Art. 23. - Tutela  del  prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà

  1.  I  lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento  economico  e  normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

  2.  La  disposizione  di  cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento  ai  contratti  di  somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento  e  riqualificazione  professionale erogati, a favore dei lavoratori  svantaggiati,  in  concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.

  3.  L'utilizzatore  é obbligato in solido con il somministratore a corrispondere  ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

  4.  I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità  e  criteri  per  la  determinazione e corresponsione delle erogazioni   economiche   correlate  ai  risultati  conseguiti  nella realizzazione  di  programmi  concordati  tra  le  parti  o collegati all'andamento  economico  dell'impresa.  I  lavoratori dipendenti dal somministratore  hanno  altresì  diritto a fruire di tutti i servizi sociali  e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti   alla  stessa  unità  produttiva,  esclusi  quelli  il  cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative  o  al  conseguimento  di  una  determinata anzianità di servizio.

  5.  Il somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi per la sicurezza  e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti   in   conformità   alle  disposizioni  recate  dal  decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.  Il  contratto  di  somministrazione può prevedere che tale  obbligo  sia  adempiuto  dall'utilizzatore;  in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni  cui  é  adibito  il  prestatore  di  lavoro richiedano una sorveglianza   medica   speciale   o   comportino  rischi  specifici, l'utilizzatore  ne  informa  il  lavoratore  conformemente  a  quanto previsto  dal  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  L'utilizzatore  osserva altresì,  nei  confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di  protezione  previsti  nei  confronti  dei propri dipendenti ed é responsabile   per   la   violazione   degli  obblighi  di  sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

  6. Nel  caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore  consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in   mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

  7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che é riservato al  somministratore,  l'utilizzatore  comunica al somministratore gli elementi   che   formeranno  oggetto  della  contestazione  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.  

  8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato é nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.

  9.  La  disposizione  di  cui al comma 8 non trova applicazione nel caso  in  cui  al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo  quanto  stabilito  dal  contratto  collettivo applicabile al somministratore.

 

Art. 24. - Diritti sindacali e garanzie collettive

  1. Ferme  restando  le  disposizioni  specifiche  per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle società o   imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio   1970, n. 300, e successive modificazioni.

  2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

  3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

  4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in  mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano nazionale:

    a) il  numero  e  i  motivi  del ricorso alla somministrazione di lavoro  prima  della  stipula  del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,  l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

    b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori  di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e  i  motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata  degli  stessi,  il  numero  e  la  qualifica  dei  lavoratori interessati.

     

Art. 25. - Norme previdenziali

  1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a  carico  del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo  49  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, é inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo 22,  comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

  2. Il  somministratore non é tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

  3. Gli  obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in  relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono  inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio,  o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore  temporaneo,  ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.

  4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici   trovano  applicazione  i  criteri  erogativi,  gli  oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

     

Art. 26. - Responsabilità civile

  1.  Nel  caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei  confronti  dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.

 

Art. 27. -Somministrazione irregolare

  1.  Quando  la  somministrazione  di lavoro avvenga al di fuori dei limiti  e  delle  condizioni  di  cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere  a),  b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso  giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.

  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo   retributivo   o   di   contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente  utilizzato  la  prestazione dal debito corrispondente fino  a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti  dal  somministratore  per la costituzione o la gestione del rapporto,  per  il  periodo  durante  il quale la somministrazione ha avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  dal  soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

  3.  Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo  giudiziale é limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni  che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.

    

Art. 28. - Somministrazione fraudolenta

  1.  Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro é posta in essere con la specifica finalità di  eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una  ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

  

Capo II - Appalto e distacco

 

Art. 29. - Appalto

  1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte  dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

  2.  In  caso  di  appalto  di servizi il committente imprenditore o datore  di  lavoro é obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite  di  un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori  i  trattamenti  retributivi  e i contributi previdenziali dovuti.

  2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. (DLGS 251/2004)

  2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. (L 296/2006)

  3.  L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

  3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. (DLGS 251/2004)

 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. (DLGS 251/2004)

    

Art. 30. – Distacco

  1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

  2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

  3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore é adibito, il distacco può avvenire soltanto per   comprovate ragioni tecniche, organizzative,  produttive o sostitutive.

  4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

  4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. (DLGS 251/2004)

 

 

Titolo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

 

Art. 31. - Gruppi di impresa

  1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.

  2.  I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa  di  cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata.

  2. I consorzi di società cooperative costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. (DLGS 251/2004)

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

   

Art. 32. - Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile

  1.  Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive  europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile é sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al  presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il  mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento é  attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».

  2.  All'articolo 2112 del codice civile é aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676 di cui all’articolo 29, comma 2, del presente decreto». (DLGS 251/2004)

 

 

Titolo V - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE

 

Capo I - Lavoro intermittente

 

Art. 33. -  Definizione e tipologie

  1. Il contratto di lavoro intermittente é il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne  può  utilizzare  la  prestazione  lavorativa  nei  limiti di cui all'articolo 34.

  2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato. (già abrogato con la L 247/2007)

  

Art. 34. - Casi di ricorso al lavoro intermittente

  1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento  di  prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative   sul  piano  nazionale  o  territoriale  o,  in  via provvisoriamente   sostitutiva,  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche  sociali,  con  apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo.

  1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell’articolo 37. (DLGS 251/2004)(abrogato L 247/2007)

  2.  In  via  sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere  altresì  concluso  anche per prestazioni rese da soggetti in stato  di  disoccupazione  con  meno  di  25  anni  di età ovvero da lavoratori  con  più  di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo  produttivo  o  siano  iscritti  alle  liste  di mobilità e di collocamento.

  2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con  meno  di  25  anni  di età ovvero da lavoratori  con  più  di 45 anni di età, anche pensionati. (Legge 80/2005) (abrogato L 247/2007)

  3. É vietato il ricorso al lavoro intermittente:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

    b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti  alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori  adibiti  alle  mansioni  cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

    c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (già abrogato con la L 247/2007)

     

Art. 35. - Forma e comunicazioni

  1. Il  contratto di lavoro intermittente é stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

    a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;

    b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore  che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

    c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove  prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;

    d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro é legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

    e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

    f) le  eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  2.  Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.

  3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro é altresì tenuto a informare con cadenza annuale le   rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. (già abrogato con la L 247/2007)

     

Art. 36. - Indennità di disponibilità

  1. Nel contratto di lavoro intermittente é stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta  al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa  di  utilizzazione. La misura di detta indennità é stabilita dai contr atti collettivi e comunque non é inferiore alla misura prevista, ovvero aggiorn ata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente   più rappresentative sul piano nazionale. (già abrogato con la L 247/2007)

  2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

  2. Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. (L 80/2005) (già abrogato con la L 247/2007)

  3.  L'indennità  di  disponibilità é esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

  4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore é tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.

  5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere  alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo  risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, é stabilita la  misura dell a retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la  differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero  abbiano  usufruito  della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura. (già abrogato con la L 247/2007)

     

Art. 37. - Lavoro  intermittente  per  periodi  predeterminati  nell'arco  della settimana, del mese o dell'anno

  1.  Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze  natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 é corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

  2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. (già abrogato con la L 247/2007)

     

Art. 38. - Principio di non discriminazione

  1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve  ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

  2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente é riproporzionato, in ragione della prestazione  lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di  essa,  nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.

  3.  Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non é titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36. (già abrogato con la L 247/2007)

     

Art. 39. - Computo del lavoratore intermittente

  1. Il prestatore di lavoro intermittente é computato nell'organico dell'impres a, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione  all'orario  di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. (già abrogato con la L 247/2007)

     

Art. 40. - Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva

  1.  Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute   nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui é ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2. (già abrogato con la L 247/2007)

     

Capo II - Lavoro ripartito

 

Art. 41. - Definizione e vincolo di solidarietà

  1. Il contratto di lavoro ripartito é uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.

  2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti,  ogni lavoratore resta  personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.

  3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati é posta in capo all'altro obbligato.

  4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.

  5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.

  6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati é disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.

     

Art. 42. - Forma e comunicazioni

  1. Il contratto di lavoro ripartito é stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

    a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione  tra  di  loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;

    b) il  luogo  di  lavoro,  nonché  il  trattamento  economico  e normativo spettante a ciascun lavoratore;

    c) le  eventuali  misure  di  sicurezza  specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  2.  Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza  almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.

 

Art. 43. - Disciplina applicabile

  1.  La regolamentazione del lavoro ripartito é demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.

  2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a  favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.

    

Art. 44. - Principio di non discriminazione

  1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere,   per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

  2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati é riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali.

  3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verrà ripartito fra i coobbligati  proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.

    

Art. 45. - Disposizioni previdenziali

  1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della indennità di  malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera,  settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai  lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per  mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

  

Capo III - Lavoro a tempo parziale

 

Art. 46. - Norme  di  modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni

  1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo  26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) é sostituita dalla seguente:

«a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o  l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»;

    b) all'articolo 1, il comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare  condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì,  prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione  collettiva ai sensi del presente decreto.»;

    c) all'articolo 1, il comma 4 é sostituito dal seguente:

  «Le  assunzioni  a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge  23 luglio  1991,  n.  223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;

    d) all'articolo 3, il comma 1 é sostituito dal seguente:

  «1.  Nelle  ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo 1  del decreto legislativo  9 ottobre  2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di  richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle  concordate  con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;

    e) all'articolo 3, il comma 2 é sostituito dal seguente:

  «2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro  supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo   svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;

    f) all'articolo 3, il comma 3 é sostituito dal seguente:

  «3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;

    g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, é soppresso;

    h) all'articolo 3, il comma 5 é sostituito dal seguente:

  «5.  Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, é consentito lo svolgimento di prestazioni  lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed  integrazioni  in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;

    i) all'articolo 3, il comma 6 é abrogato;

    j) all'articolo 3, il comma 7 é sostituito dal seguente:

  «7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di  quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:

    1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

    2)  condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro  può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;

    3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.»;

    k) all'articolo 3, il comma 8 é sostituito dal seguente:

  «8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in  aumento  la  durata  della  prestazione  lavorativa,  nonché  di modificare  la collocazione temporale della stessa comporta in favore del  prestatore  di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti,  di  almeno  due  giorni  lavorativi,  nonché  il  diritto  a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;

    l) all'articolo 3, il comma 9 é sostituito dal seguente:

  «9.  La  disponibilità  allo  svolgimento del rapporto di lavoro a tempo  parziale  ai  sensi  del  comma  7  richiede  il  consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale   al   contratto   di  lavoro,  reso,  su  richiesta  del lavoratore,  con  l'assistenza  di un componente della rappresentanza sindacale  aziendale  indicato  dal  lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto  del  lavoratore  non  integra  gli  estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;

    m) all'articolo 3, il comma 10 é sostituito dal seguente:

  «10.  L'inserzione  nel  contratto  di  lavoro  a tempo parziale di clausole  flessibili  o  elastiche  ai sensi del comma 7 é possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;

    n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;

    o) l'articolo 5 é sostituito dal seguente:

  «Art.  5  (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -

1.  Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale, o il proprio rapporto  di  lavoro  a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce  giustificato  motivo  di licenziamento. Su accordo delle parti   risultante  da  atto  scritto,  convalidato  dalla  direzione provinciale  del  lavoro  competente  per  territorio,  é ammessa la trasformazione  del  rapporto  di  lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo  parziale.  Al  rapporto  di lavoro a tempo parziale risultante dalla  trasformazione  si  applica  la  disciplina di cui al presente decreto legislativo.

  2.  Il  contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di  personale  a  tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori  assunti  a  tempo  parziale  in  attività  presso unità produttive  site  nello  stesso  ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni  od  a  mansioni  equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali é prevista l'assunzione.

  3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro  é  tenuto  a darne tempestiva informazione al personale già dipendente  con  rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site  nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante comunicazione scritta  in  luogo  accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere  in  considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi  di  cui  all'articolo 1,  comma  3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.

  4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno   definiti, compatibilmente  con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,   nell'ambito   della  riforma  del  sistema  degli  incentivi all'occupazione.»;

    p) il comma 2 dell'articolo 6 é soppresso;

    q) l'articolo 7 é soppresso;

    r) all'articolo 8, il comma 2 é sostituito dal seguente:

  «L'eventuale  mancanza  o  indeterminatezza  nel  contratto scritto delle  indicazioni  di  cui  all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità   del   contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale.  Qualora l'omissione  riguardi  la  durata  della  prestazione  lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la  sola  collocazione  temporale  dell'orario, il giudice provvede a determinare  le  modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa  a  tempo  parziale  con  riferimento  alle previsioni dei contratti  collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,

con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto  in  particolare  delle responsabilità  familiari  del  lavoratore  interessato,  della  sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale  mediante  lo  svolgimento  di  altra  attività lavorativa, nonché   delle  esigenze  del  datore  di  lavoro.  Per  il  periodo antecedente  la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in  entrambi  i  casi  diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla   corresponsione   di   un  ulteriore  emolumento  a  titolo  di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso  del  successivo  svolgimento  del  rapporto, é fatta salva la possibilità   di   concordare  per  iscritto  clausole  elastiche  o flessibili  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità  giudiziaria,  le controversie di cui al presente comma ed  al  comma 1 possono  essere,  risolte  mediante le procedure di conciliazione  ed  eventualmente  di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;

    s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3,  comma  7,  senza  il  rispetto  di  quanto stabilito dall'articolo 3,  commi  7,  8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro  il  diritto,  in  aggiunta  alla  retribuzione  dovuta,  alla corresponsione  di  un  ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.

  2-ter.  In  assenza  di  contratti  collettivi  datore  di lavoro e prestatore  di  lavoro  possono concordare direttamente l'adozione di clausole  elastiche  o  flessibili  ai  sensi  delle disposizioni che precedono.»;

    t) dopo l'articolo 12 é aggiunto, in fine, il seguente:

  «Art.  12-bis  (Ipotesi  di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale).  -  1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di  terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.».

(l'articolo 1 comma 44 della L 247/2007 ha modificato alcune norme relative al contratto a tempo parziale intervenendo direttamente sul Dlgs 61/2000)     

 

Titolo VI - APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO

 

Capo I - Apprendistato

 

Art. 47.- Definizione, tipologie e limiti quantitativi

  1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di  formazione, il contratto di apprendistato é definito secondo le seguenti tipologie:

    a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

    b) contratto di apprendistato  professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

    c) contratto  di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

  2. Il  numero complessivo  di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle  maestranze specializzate e qualificate in servizio presso  il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque  ne abbia  in  numero  inferiore  a  tre,  può  assumere apprendisti  in  numero non superiore a tre. La presente norma non si applica  alle  imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

  3.  In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai  sensi  del  presente  decreto  continua  ad applicarsi la vigente normativa in materia.

     

Art. 48. - Apprendistato  per  l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

  1.  Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attività, con contratto  di  apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione  e  formazione  i  giovani  e  gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

  2.   Il   contratto   di   apprendistato   per  l'espletamento  del diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non superiore a  tre  anni  ed  é  finalizzato  al  conseguimento di una qualifica professionale. La  durata   del   contratto   é   determinata  in considerazione  della  qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle  competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti  privati  accreditati,  mediante  l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

  3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione é disciplinato in base ai seguenti principi:

    a) forma  scritta  del  contratto,  contenente  indicazione della prestazione  lavorativa  oggetto  del  contratto, del piano formativo individuale,  nonché  della qualifica che potrà essere acquisita al termine   del  rapporto  di  lavoro  sulla  base  degli  esiti  della formazione aziendale od extra-aziendale;

    b) divieto  di  stabilire  il  compenso  dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

    c) possibilità  per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di  lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

    d) divieto  per  il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato  in  assenza  di  una giusta causa o di un giustificato motivo.

  4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero  dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e dei prestatori di lavoro comparativamente più  rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

    a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

    b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla  azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in  funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

    c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di  lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

    d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del  percorso  di  formazione,  esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

    e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

    f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

 

Art. 49. - Apprendistato professionalizzante

  1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di  una  qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i  soggetti  di  età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

  2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

  3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato   professionalizzante  che,  in  ogni  caso,  non  può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

  4. Il contratto di apprendistato professionalizzante é disciplinato in base ai seguenti principi:

    a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché  della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

    b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

    c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

    d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del  limite massimo di durata di cui al comma 3.

    e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato  in  assenza  di  una giusta causa o di un giustificato motivo.

  5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di  Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori  di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

    a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

    b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di  lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e  della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;i

    c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

    d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

    e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

  5.bis Fino all’approvazione della Legge Regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (L 80/2005)

5. ter – In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo

 

Art. 50. - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

  1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

  2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato  di  cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

  3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi  di alta formazione é rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali  dei  datori di lavoro  e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative in assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all’articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all’articolo 53.

     

Art. 51. - Crediti formativi

  1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato  costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

  2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della  ricerca, e previa  intesa  con  le  regioni  e le province autonome definisce le modalità  di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel  rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.

     

Art. 52. - Repertorio delle professioni

  1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali é istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università  e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

     

Art. 53. - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali

  1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali é finalizzato il contratto.

  2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

  3.  In  attesa  della  riforma  del  sistema  degli  incentivi alla occupazione,  restano  fermi  gli  attuali  sistemi di incentivazione economica  la  cui  erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica  della  formazione  svolta secondo le modalità definite con decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-regioni.  In  caso  di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore  di  lavoro  e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità  di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1,  il  datore  di lavoro é tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.

  3. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. (DLGS 251/2004)

  4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

   

Capo II - Contratto di inserimento

            

Art. 54. - Definizione e campo di applicazione

  1. Il contratto di inserimento é un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

    a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

    b) disoccupati  di  lunga  durata  da ventinove fino a trentadue anni;

    c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

    d) lavoratori  che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

    e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

    f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

  2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

    a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;

    b) gruppi di imprese;

    c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;

    d) fondazioni;

    e) enti di ricerca, pubblici e privati;

    f) organizzazioni e associazioni di categoria.

  3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei  diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo  svolgimento  sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.

  5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di  contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

     

Art. 55. - Progetto individuale di inserimento

  1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento é la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale  di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze  professionali  del  lavoratore  stesso al contesto lavorativo.

  2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione  del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle   capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di  comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

  3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2,  la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e  delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo    interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.

  4.  La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.

  5.  In  caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro é tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.

  5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. (DLGS 251/2004)    

 

Art. 56. - Forma

  1. Il contratto di inserimento é stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.

  2. In mancanza di forma scritta il contratto é nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

     

Art. 57. - Durata

  1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.

  2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di  quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.

  3. Il contratto di inserimento non é rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.

     

Art. 58. - Disciplina del rapporto di lavoro

  1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali  aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali  unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

  2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori  assunti  con  contratto  di inserimento.

     

Art. 59. - Incentivi economici e normativi

  1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento  del  lavoratore non può essere inferiore, per più di due  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che  richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali é preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.

  1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto colletto nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sotto inquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lett. e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (L 80/2005)

  2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

  3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia  di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002. (DLGS 251/2004)

    

Art. 59-bis - Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro

  1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.

  2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro 30 giorni dalla stipula, domanda all’INPS contenente l’indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.

  3. L’INPS ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l’accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della priorità della data della stipula del  contratto di formazione e lavoro. L’accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali».

  4. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al comma 2, dell’articolo 59 bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. (DLGS 251/2004)

 

Art. 60. - Tirocini estivi di orientamento

  1.  Si  definiscono  tirocini  estivi  di  orientamento  i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane,   regolarmente   iscritto   a   un  ciclo  di  studi  presso l'università  o  un  istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

  2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre  mesi  e  si  svolge  nel  periodo compreso tra la fine dell'anno accademico  e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata é quella massima in caso di pluralità di tirocini.

  3.  Eventuali  borse  lavoro  erogate  a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.

  4.  Salvo  diversa  previsione  dei  contratti collettivi, non sono previsti  limiti  percentuali  massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.

  5.  Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del  1997  e  al  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142. (sentenza CC 50/2005)

     

 

Titolo VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

 

Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale

 

Art. 61. - Definizione e campo di applicazione

  1. Ferma  restando  la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente  personale  e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,  n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi  di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal   tempo   impiegato  per  l'esecuzione  della attività lavorativa.

  2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso  committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel  medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

  3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali é necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società  sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva  riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

  4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

    

Art. 62. - Forma

  1. Il  contratto di lavoro a progetto é stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

    a) indicazione  della  durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

    b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;

    c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi  e  le  modalità  di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

    d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

    e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore  a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.

  

Art. 63. - Corrispettivo

  1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente  corrisposti  per  analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

   

Art. 64. - Obbligo di riservatezza

  1. Salvo  diverso  accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.

  2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

     

Art. 65. - Invenzioni del collaboratore a progetto

  1. Il  lavoratore  a  progetto  ha  diritto  di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.

  2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,  compreso  quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

     

Art. 66. - Altri diritti del collaboratore a progetto

  1. La  gravidanza,  la  malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto  non  comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

  2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae  per  un  periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

  3. In  caso  di gravidanza, la durata del rapporto é prorogata per un  periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

  4. Oltre  alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive  modificazioni  e  integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel  campo  di  applicazione  del presente capo si applicano le norme sulla  sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626  del  1994  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  quando la prestazione   lavorativa   si   svolga   nei  luoghi  di  lavoro  del committente,  nonché  le  norme  di  tutela contro gli infortuni sul lavoro  e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma  1,  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, e del decreto del Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

  

Art. 67. - Estinzione del contratto e preavviso

  1. I  contratti  di  lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.

  2. Le  parti  possono recedere prima della scadenza del termine per giusta  causa  ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il   preavviso,   stabilite  dalle  parti  nel  contratto  di  lavoro individuale.

   

Art. 68. -  Rinunzie e transazioni

  1. I  diritti  derivanti  dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede  di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.

  1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del presente decreto legislativo secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile. (DLGS 251/2004)

 

Art. 69. - Divieto  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa atipici e conversione del contratto

  1. I rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa instaurati senza  l'individuazione  di  uno  specifico  progetto, programma  di  lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono   considerati   rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

  2. Qualora  venga  accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai  sensi  dell'articolo 61  sia  venuto a configurare un rapporto di lavoro  subordinato,  esso  si  trasforma  in  un  rapporto di lavoro subordinato   corrispondente   alla   tipologia  negoziale  di  fatto realizzatasi tra le parti.

  3. Ai  fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale é  limitato  esclusivamente,  in  conformità  ai  principi generali dell'ordinamento,  all'accertamento  della  esistenza  del  progetto, programma  di  lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto   di  sindacare  nel  merito  valutazioni  e  scelte  tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

    

Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

 

Art. 70. - Definizione e campo di applicazione

 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici;

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

c) dell'insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;

e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno

di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni

ordine e grado;

f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera

e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

 

  1. Per  prestazioni  di  lavoro  accessorio  si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di  esclusione  sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

    a) dei   piccoli  lavori  domestici  a  carattere  straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

    b) dell'insegnamento privato supplementare;

    c) dei  piccoli  lavori  di  giardinaggio,  nonché  di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

    d) della   realizzazione  di  manifestazioni  sociali,  sportive, culturali o caritatevoli;

    e) della  collaborazione  con  enti  pubblici  e  associazioni di volontariato  per  lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

    e bis) dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del C.C., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. (L 80/2005)

  2.  Le  attività  lavorative  di cui al comma 1, anche se svolte a favore  di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale  e  accessoria,  intendendosi  per  tali le attività che coinvolgono  il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta  giorni  nel  corso  dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno  complessivamente  luogo  a  compensi  superiori  a 3 mila euro a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore  di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale  e  accessoria,  intendendosi  per  tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

  3.  Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. (L 80/2005)

 

Art. 71. - Prestatori di lavoro accessorio

  1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

    a) disoccupati da oltre un anno;

    b) casalinghe, studenti e pensionati;

    c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

    d) lavoratori   extracomunitari,   regolarmente  soggiornanti  in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di  lavoro  accessorio,  comunicano la loro disponibilità ai servizi per   l'impiego   delle   province,   nell'ambito   territoriale   di riferimento,  o  ai  soggetti  accreditati  di  cui all'articolo 7. A seguito   della   loro  comunicazione  i  soggetti  interessati  allo svolgimento  di  prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

     

Art. 72. - Disciplina del lavoro accessorio

  1.  Per  ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

  2.  Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio  compenso  presso uno o più enti o società concessionari di cui  al  comma  5  all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8  euro  per  ogni  buono  consegnato.  Tale  compenso é esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

  3.  L'ente  o  società  concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio,  registrando  i  dati  anagrafici  e  il codice fiscale e provvedendo  per  suo  conto  al  versamento  dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

  4.  L'ente  o  società  concessionaria  trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

  5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute  nel  presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle   politiche   sociali   individua   gli   enti  e  le  società concessionarie   alla  riscossione  dei  buoni,  nonché  i  soggetti autorizzati  alla  vendita  dei  buoni  e  regolamenta,  con apposito decreto,  criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato.

  2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all’articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del  prestatore di lavoro accessorio.

  4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 335 del 1995, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento  del valore nominale  del buono e trattiene l’importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali, all’INPS, alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13% del valore del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato, dal Decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

  4 bis. Con riferimento all’impresa familiare, di cui all’art. 70, comma 1, lett e bis) lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. (L 80/2005)

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lett. a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree metropolitane (L 80/2005) e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. (DLGS 251/2004)

     

Art. 73. - Coordinamento informativo a fini previdenziali

  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento  delle  prestazioni  di  carattere  previdenziale e delle relative   entrate  contributive,  conseguenti  allo  sviluppo  delle attività  di  lavoro  accessorio  disciplinate dalla presente legge, anche  al  fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni  di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS  e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  2.  Decorsi  diciotto  mesi  dalla  entrata  in vigore del presente provvedimento  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali predispone,  d'intesa  con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del   lavoro  occasionale  di  tipo  accessorio  e  ne  riferisce  al Parlamento.

     

Art. 74. - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

  1.  Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte  da  parenti  e  affini  sino al terzo grado in modo meramente occasionale  o  ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

     

 

Titolo VIII - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

 

Capo I - Certificazione dei contratti di lavoro

 

Art. 75. - Finalità

  1.  Al  fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei  contatti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a  progetto  di  cui  al  presente  decreto, nonché dei contratti di associazione  in  partecipazione  di  cui agli articoli 2549-2554 del codice  civile,  le  parti  possono  ottenere  la  certificazione del contratto  secondo  la  procedura  volontaria  stabilita nel presente Titolo.

  1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo. (DLGS 251/2004)

 

Art. 76. - Organi di certificazione

  1.  Sono  organi  abilitati  alla  certificazione  dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

    a) gli enti  bilaterali  costituiti  nell'ambito territoriale di riferimento  ovvero  a  livello  nazionale  quando  la commissione di certificazione  sia  costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

    b) le Direzioni  provinciali  del  lavoro e le province, secondo quanto  stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

    c) le università  pubbliche  e  private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di  rapporti di collaborazione e consulenza attivati con  docenti  di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

    c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; (fin2006)

    c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (fin 2006)

   1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (fin 2006)

  2.  Per  essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le  università  sono  tenute  a  registrarsi presso un apposito albo istituito  presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali con  apposito  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali   di concerto con   il  Ministro  dell'istruzione,  della università  e  della  ricerca.  Per  ottenere  la  registrazione  le università  sono  tenute  a  inviare, all'atto della registrazione e ogni  sei  mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e criteri giurisprudenziali  di  qualificazione  dei  contratti  di  lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

  3. Le  commissioni  istituite  ai  sensi  dei  commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

   

Art. 77. - Competenza

  1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avviodella  procedura  di  certificazione  presso  le  commissioni  di cui all'articolo 76,   comma  1,  lettera  b),  le  parti  stesse  devono rivolgersi   alla  commissione  nella  cui  circoscrizione  si  trova l'azienda   o   una  sua  dipendenza  alla  quale  sarà  addetto  il lavoratore.  Nel  caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a  iniziativa  degli  enti  bilaterali,  esse  devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

     

Art. 78. - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche

  1.   La  procedura  di  certificazione  é  volontaria  e  consegue obbligatoriamente  a  una  istanza  scritta  comune  delle  parti del contratto di lavoro.

  2.  Le  procedure  di  certificazione  sono determinate all'atto di costituzione  delle  commissioni  di certificazione e si svolgono nel rispetto  dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:

    a) l'inizio   del   procedimento   deve  essere  comunicato  alla Direzione   provinciale  del  lavoro  che  provvede  a  inoltrare  la comunicazione  alle  autorità  pubbliche  nei  confronti delle quali l'atto   di  certificazione  é  destinato  a  produrre  effetti.  Le autorità  pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;

    b) il  procedimento  di  certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;

    c) l'atto  di  certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui é possibile ricorrere;

    d) l'atto  di  certificazione  deve  contenere esplicita menzione degli  effetti,  civili,  amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

  3.  I  contratti  di  lavoro  certificati, e la relativa pratica di documentazione,   devono   essere   conservati   presso  le  sedi  di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro  scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal  servizio  competente  di  cui  all'articolo 4-bis,  comma 5, del decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  oppure  dalle altre autorità  pubbliche   nei confronti   delle   quali   l'atto   di certificazione é destinato a produrre effetti.

  4.  Entro  sei  mesi  dalla  entrata in vigore del presente decreto legislativo,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con  proprio  decreto  codici  di buone pratiche per l'individuazione delle  clausole  indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di  lavoro,  con  specifico  riferimento  ai diritti e ai trattamenti economici  e  normativi.  Tali  codici  recepiscono, ove esistano, le indicazioni  contenute  negli  accordi  interconfederali stipulati da associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  5.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono   altresì  definiti  appositi  moduli  e  formulari  per  la certificazione  del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano  conto  degli  orientamenti  giurisprudenziali  prevalenti in materia  di  qualificazione  del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.

     

Art. 79. - Efficacia giuridica della certificazione

  1.  Gli    effetti    dell'accertamento   dell'organo   preposto   alla certificazione  del  contratto  di  lavoro  permangono, anche verso i terzi,  fino  al  momento  in  cui sia stato accolto, con sentenza di merito,   uno   dei   ricorsi  giurisdizionali  esperibili  ai  sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

     

Art. 80. - Rimedi esperibili nei confronti della certificazione

  1.  Nei  confronti  dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella  cui  sfera  giuridica  l'atto  stesso  é destinato a produrre effetti,  possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui  all'articolo  413  del  codice  di procedura civile, per erronea qualificazione  del  contratto  oppure  difformità  tra il programma negoziale  certificato  e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno  impugnare  l'atto  di  certificazione  anche  per  vizi del consenso.

  2.  L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin  dal  momento  della  conclusione dell'accordo   contrattuale.   L'accertamento  giurisdizionale  della difformità  tra  il  programma  negoziale  e  quello  effettivamente realizzato  ha  effetto  a  partire  dal  momento  in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.

  3.  Il  comportamento  complessivo  tenuto  dalle  parti in sede di certificazione   del  rapporto  di  lavoro  e  di  definizione  della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato  dal  giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.

  4.    Chiunque   presenti   ricorso   giurisdizionale   contro   la certificazione  ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi  obbligatoriamente  alla commissione di certificazione che ha  adottato  l'atto  di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  410  del codice di procedura civile.

  5.   Dinnanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale  nella  cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può  essere  presentato  ricorso  contro  l'atto  certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.

     

Art. 81. - Attività di consulenza e assistenza alle parti

  1.  Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia  in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma  negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

 

Capo II - Altre ipotesi di certificazione

                             

Art. 82. - Rinunzie e transazioni

  1.  Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a  certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a  conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.

    

Art. 83. - Deposito del regolamento interno delle cooperative

  1.  La procedura di certificazione di cui al capo I é estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la  tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La  procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.

  2.  Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve  essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di  certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e  sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori, comparativamente più rappresentative.

     

Art. 84. - Interposizione illecita e appalto genuino

  1.  Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo  1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra  somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.

  2.  Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto  codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa  verifica  della  reale  organizzazione  dei  mezzi  e della assunzione effettiva del rischio  tipico di impresa da  parte dell'appaltatore. Tali  codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

 

Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 85. - Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

    a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

    b) l'articolo  2,  comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

b) l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25; (DLGS 251/2004)

c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

    d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

    e) gli  articoli 9-bis,  comma  3  e  9-quater,  commi  4  e  18, quest'ultimo   limitatamente   alla   violazione  degli  obblighi  di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

    f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

    g) l'articolo  4,  comma  3,  del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;

    h) l'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

    i) tutte    le    disposizioni    legislative   e   regolamentari incompatibili con il presente decreto.

  2.  All'articolo  2,  comma  1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  61,  le  parole  da:  «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.

   

Art. 86. - Norme transitorie e finali

  1.  Le  collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della  disciplina  vigente,  che  non  possono essere ricondotte a un progetto  o  a  una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza  e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito  di  accordi  sindacali di transizione al nuovo regime di cui  al  presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali  dei  sindacati  comparativamente  più rappresentativi sul piano nazionale. (DLGS 251/2004)

  2.  Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto   collettivo,  in  caso  di  rapporti  di  associazione  in partecipazione  resi  senza  una  effettiva partecipazione e adeguate erogazioni  a  chi  lavora,  il  lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi,  economici  e  normativi  stabiliti  dalla  legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente  del  medesimo  settore di attività, o in mancanza di contratto  collettivo,  in  una  corrispondente  posizione secondo il contratto  di  settore  analogo,  a  meno  che il datore di lavoro, o committente,  o  altrimenti  utilizzatore  non  comprovi,  con idonee attestazioni  o  documentazioni,  che  la  prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un  contratto  di  lavoro  subordinato  speciale  o  con  particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.

  3.  In  relazione  agli  effetti  derivanti dalla abrogazione delle disposizioni  di  cui  agli  articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997,  n.  196,  le  clausole  dei  contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima  legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto,  mantengono,  in  via transitoria e salve diverse intese, la loro  efficacia  fino  alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro,  con esclusivo riferimento alla determinazione per  via  contrattuale  delle  esigenze  di  carattere temporaneo che consentono  la  somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti   collettivi   nazionali   di  lavoro  stipulate  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,  n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile  si  intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.

  5.  Ferma  restando  la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della  legge  28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della  legge  30 giugno  2000,  n.  186,  i riferimenti che lo stesso articolo 17  fa  alla  legge  24 giugno  1997,  n.  196, si intendono riferiti  alla  disciplina  della somministrazione di cui al presente

decreto.

  6.  Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del  personale,   ricollocamento   professionale   già autorizzate  ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria  e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  entro  trenta giorni dalla entrata  in  vigore  del presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

  7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del  decreto  legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

  8.  Il  Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali  maggiormente   rappresentative   dei   dipendenti   delle amministrazioni  pubbliche  per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti  alla  entrata in vigore del presente decreto legislativo entro  sei  mesi  anche  ai  fini  della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.

  9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo  27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche  amministrazioni  cui  la disciplina della somministrazione trova  applicazione  solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato.  La  vigente  disciplina in materia di contratti  di  formazione  e  lavoro,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo  59,  comma  3,  trova  applicazione esclusivamente nei confronti  della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di  cui  all'articolo  19  si  applicano  anche  nei  confronti della pubblica amministrazione.

  10.  All'articolo  3,  comma  8,  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la lettera b) é sostituita dalla seguente:

    «b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali   comparativamente  più  rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;

    b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

    «b-bis)  chiede  un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano  una  apposita  convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

    b-ter)  trasmette  all'amministrazione   concedente, prima dell'inizio  dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa  esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».

    b-ter. trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.». (DLGS 251/2004)

  10-bis.  Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. (DLGS 251/2004)

10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,   mediante documentazione avente data certa.  (Legge 248/2006)

10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 3. (DLGS 251/2004)

 11.  L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,  della  disciplina  dei  compiti  della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56,  non  si  intende riferita alle regioni a statuto  speciale  per  le  quali  non sia effettivamente avvenuto il trasferimento  delle  funzioni  in  materia  di  lavoro  ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

  12.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui  al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere  sperimentale.  Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla  base  delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una  verifica  con  le  organizzazioni  sindacali,  dei  datori e dei prestatori  di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale  degli  effetti  delle  disposizioni in esso contenute e ne riferisce  al  Parlamento  entro  tre  mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

  13.  Entro  i  cinque  giorni successivi alla entrata in vigore del presente  decreto,  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca  le  associazioni  dei  datori  di lavoro e dei prestatori di lavoro  comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale al fine  di  verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali  la  gestione  della  messa  a  regime  del presente decreto,   anche   con  riferimento  al  regime  transitorio  e  alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.

  14.  L'INPS  provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui  all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e   successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure  correttive  da assumere  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione   dei  predetti  provvedimenti  correttivi,  alle  eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede  mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  degli interventi  posti  a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n.   148,  convertito,  con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.