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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE N. 48 del 15 dicembre 2004

 

 

Oggetto: Commissioni di Certificazione – Istituzione – Regolamenti interni – D.M. 21 luglio 2004 - Artt. 75 e segg. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Chiarimenti operativi

 

  

In relazione alla pubblicazione del DM 21 luglio 2004, con riferimento specifico alle problematiche inerenti alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni di Certificazione da istituirsi all'interno delle Direzioni Provinciali del Lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.

 

Costituzione e composizione – La Commissione, come noto, deve essere costituita all'interno del Servizio Politiche del Lavoro, mediante decreto del Dirigente.
Quanto alla sua composizione va in primo luogo evidenziato che la presidenza da parte del Dirigente è funzionale ad assicurare una elevata e qualificata attenzione da parte dell'ufficio all'attività in esame.

 

Per quel che riguarda i membri che compongono la Commissione, l'individuazione di "due funzionari addetti al Servizio Politiche del Lavoro" (art. 1, comma 2, D.M. 21 luglio 2004), nei casi di assoluta necessità derivante dalla carenza in organico di tali figure professionali, può avvenire anche mediante la scelta di altri funzionari dell'ufficio da adibire temporaneamente al Servizio Politiche del Lavoro.

 

Al fine dell'emanazione del decreto di costituzione, il Dirigente provvede a richiedere ai Dirigenti delle sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL, un elenco di rappresentanti da nominare quali membri di diritto della Commissione di certificazione; ferma restando la partecipazione di un solo rappresentante di ciascun Istituto.

 

Infine, per quanto concerne la rappresentanza degli ordini professionali di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e della Agenzia delle Entrate, considerata la natura consultiva della partecipazione alla Commissione di certificazione, tenuta presente l'esigenza di ottenere il più ampio e qualificato apporto di tutte le componenti professionali in materia giuslavoristica e valutato altresì l'impegno richiesto per la partecipazione ai lavori della Commissione, si ritiene che il Dirigente della Direzione provinciale del lavoro debba richiedere a ciascun ordine professionale e alla sede territorialmente competente della Agenzia delle Entrate un elenco di nominativi dei professionisti o funzionari da individuare per la partecipazione alle riunioni della Commissione. L'individuazione del professionista e del rappresentante della Agenzia delle Entrate che interviene alla singola seduta della Commissione di certificazione è effettuata, rispettivamente, da ciascun ordine professionale e dalla sede territorialmente competente della Agenzia delle Entrate.

 

Sottocommissioni – Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 21 luglio 2004 si ritiene che il Dirigente, valutato il carico di lavoro della Commissione di certificazione, secondo le previsioni del Regolamento interno adottato, possa procedere, mediante proprio decreto, alla costituzione di una o più sottocommissioni, con funzioni istruttorie. Ai lavori delle sottocommissioni partecipano con compiti consultivi anche i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e dei Consigli Provinciali degli Ordini professionali.

 

Procedimento – Nelle more dell'emanazione del D.M. di cui all'art. 78, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, l'istanza di certificazione, sottoscritta da entrambe le parti, può essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato alla presente.

Qualora nell'istanza non siano espressamente indicati gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, D.M. 21 luglio 2004, l'istanza deve ritenersi improcedibile.

L'audizione di cui all'art. 5 del D.M. 21 luglio 2004 può essere effettuata con l'assistenza dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria ovvero da un professionista regolarmente abilitato, ai sensi dell'art. 5, comma 4. Si ricorda che tale assistenza è necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.

Particolarmente rilevante risulta essere la fase dell'audizione delle parti in quanto, così come previsto dall'art. 4 del D.M. 21 luglio 2004 che riprende i contenuti dell'art. 81 del D.Lgs n. 276/2003, la Commissione svolge altresì i compiti di consulenza e assistenza per la stipula del contratto e del programma negoziale.
 
Si sottolinea, inoltre, che tale attività si inquadra in un indirizzo del Legislatore ben più ampio; vedasi al riguardo, il D.Lgs. 124/2004 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in base al quale le articolazioni periferiche del Ministero assumono sempre di più la funzione, particolarmente qualificata, della promozione e prevenzione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale che si affianca a quella tradizionale di vigilanza. Tale orientamento rappresenta, poi, una valorizzazione di quanto previsto dall'art. 5, comma e) della legge n. 30/2003 laddove si parla di "programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione".

 

Ai sensi del citato art. 81, D.Lgs. 276/2003, inoltre, l'attività di consulenza e assistenza da parte dell'organo collegiale deve essere "effettiva" e non può esplicarsi in un' attività meramente burocratica; la stessa, pertanto, pur non assumendo un valore giuridico di natura vincolante come è, invece,  il compito certificatorio, deve essere finalizzata ad evidenziare sia la esatta qualificazione del rapporto di lavoro che la disponibilità dei diritti eventualmente negoziabili.

 

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni; peraltro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultima parte, del D.M. 21 luglio 2004, poiché il concetto "documentazione" utilizzato nella norma va inteso in senso funzionale e non meramente materiale, il termine dei trenta giorni decorre nuovamente dal momento in cui la Commissione acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente richiesta ad integrazione, necessaria a dare seguito all'istanza, ivi compresa la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella sede documentati.

Si chiarisce che sia con riferimento allo svolgimento della attività di assistenza e consulenza di cui all'art. 4 del D.M., sia con riguardo alla più complessa attività istruttoria della Commissione, la nomina del relatore di cui all'art. 4, comma 2 può riguardare indistintamente ciascuno dei membri di diritto, individuato nel calendario dei lavori predisposto dal Presidente della Commissione.

 

Si precisa a tal fine che la comunicazione del calendario dei lavori a INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate deve necessariamente contenere l'indicazione esatta delle istanze di certificazione che verranno esaminate nelle singole sedute (nominativo delle parti, tipologia contrattuale ed effetti richiesti), al fine di soddisfare la previsione di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 1, comma 6 D.M.). Analoga comunicazione deve essere effettuata nei riguardi di autorità pubbliche o di altri Enti ed Istituti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatoria nei casi in cui il contratto da certificare attenga ad effetti che operano nei loro riguardi, al fine di consentire la loro partecipazione alla seduta della Commissione a titolo consultivo o comunque la presentazione di eventuali osservazioni.

 

Provvedimento – Il provvedimento di certificazione deve essere redatto in triplice originale: uno rimane agli atti d'ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall'art. 7 del D.M. 21 luglio 2004, mentre gli altri due devono essere consegnati alle parti che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione. In conformità alla previsione normativa che stabilisce l'obbligo il presentare l'istanza in bollo, anche il relativo provvedimento di certificazione, nei due originali consegnati o trasmessi alle parti, deve essere redatto in bollo. Al contrario il provvedimento di diniego dovrà essere redatto in carta libera.  Il verbale di audizione, redatto separatamente dalla Commissione o dalla sottocommissione, va allegato, quale parte integrante, al provvedimento di certificazione, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del D.M.

 

Quanto alla regolare costituzione della Commissione all'atto di redazione del provvedimento di certificazione, deve intendersi ritualmente costituita quando risultino presenti tutti i membri di diritto della stessa (art. 1, comma 5, D.M.). Conseguentemente, per quel che concerne il quorum deliberativo, si ritiene che il provvedimento di certificazione debba essere necessariamente deliberato a maggioranza dai membri di diritto, i quali devono comunque sottoscriverlo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 21 luglio 2004, ai fini della validità.
Gli effetti della certificazione, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 276/2003, decorrono a far data dalla sottoscrizione del provvedimento di certificazione da parte dei membri di diritto della Commissione.

 

Regolamento interno e c.d. "buone pratiche" – La Commissione opererà secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella prima seduta e predisposto secondo la bozza che si allega alla presente circolare.
 
Peraltro, nelle more della emanazione del D.M. di cui agli artt. 78, comma 4, e 84, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 21 luglio 2004, il regolamento interno che deve essere trasmesso alla Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e alla Direzione Generale per l'attività ispettiva contiene linee guida per la certificazione delle diverse tipologie dei contratti di lavoro.
A tal fine nella bozza di regolamento interno, che si propone a codesti Uffici, sono state elaborati apposite linee guida e procedure codificate per l'espletamento della attività di certificazione.