Circolare Ministero del lavoro n° 149 del 9 novembre 1996
Oggetto: Attestato di regolarità contributiva ex art. 3, comma 20, legge n. 335 dell'8 agosto 1995 integrato dal D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito con legge n. 402 del 29 luglio 1996.
Il comma 20 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come integrata dal D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito con legge n. 402 del 29 luglio 1996,
recita:
"Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale ed assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali da notificare anche nei casi di constatata regolarità.
Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente
all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e
contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data
dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di
contestazione in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a
denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti
e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di
accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del
Lavoro in materia previdenziale ed assicurativa. I funzionari preposti
all’attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno
cagionato per dolo o colpa grave".
Dalla lettera e dalla "vis legis" della surriferita norma (chiaramente finalizzata ad evitare, anche alla luce dei principi informatori della legge n. 241 del 1990 - la quale esige la massima correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa - una ripetitività di accertamenti ispettivi e, di conseguenza, anche una eccessiva dilatazione nel tempo della possibile contestazione di eventuali irregolarità afferenti adempimenti amministrativi e contributivi relativi a periodi precedenti all'accertamento ispettivo, nel corso del quale dette presunte irregolarità avrebbero potuto e quindi dovuto essere evidenziate e, di conseguenza, represse) e` dato trarre in via preliminare una prima, elementare ma fondamentale deduzione, vale a dire
che i verbali di così detta regolarità che devono essere redatti e notificati dai funzionari accertatori sono essenzialmente quelli mirati alla verifica di adempimenti amministrativi e contributivi che attengano alla specifica materia previdenziale ed assicurativa e che non comportano decisioni di indole diversa o più generale, quali, ad esempio, quelle relative all'esistenza di sottostanti rapporti di lavoro ed alla loro conseguente qualificazione.Accertamenti, questi, che in quanto ridondano sulla sfera giuridica di soggetti (prestatori di lavoro) che sono terzi rispetto al mero rapporto assicurativo previdenziale che intercorre tra datore di lavoro ed istituto assicuratore ed incidono su aspetti giurislavoristici non necessariamente riconducibili a detto rapporto, non sono di esclusiva pertinenza del singolo funzionario accertatore e sono quindi sottratti a sue valutazioni di natura e portata definitoria.
E` da escludere, pertanto, a titolo esemplificativo che verifiche relative a particolari situazioni contrattuali (si pensi alle cosi` dette collaborazioni coordinate e continuative, all'associazione in partecipazione ex art. 2549 e seguenti del cod. civ. ed al contratto d'opera ex art. 2222 cod. civ.) possano costituire oggetto di definizione in sede di accertamento ispettivo svolto da funzionari di istituti previdenziali, atteso che neppure al funzionario dell'Ispettorato del Lavoro, Organo cui espressamente spettano valutazioni di ordine più generale compete, "uti singuli", di pronunciarsi in via definitiva in "subiecta materia".
Una riprova, del resto, della validità dell'assunto sopra enunciato e`
fornita proprio dal testo della norma in considerazione, che attribuisce
valore preclusivo ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del
Lavoro in materia previdenziale ed assicurativa nonché agli atti e
documenti esaminati nel corso dell'accertamento ispettivo, relativi sempre
ad aspetti assicurativi presidenziali vale a dire limitatamente alle
situazioni o circostanze di fatto o agli adempimenti che potevano e quindi
dovevano essere oggetto di contestazione, da parte di chi usando la normale
richiesta diligenza, era in grado di rilevarne l’irregolarità e, di
conseguenza, la non conformità al disposto di legge.
Non a caso e` infatti anche prevista una responsabilità patrimoniale del singolo funzionario che potrà essere chiamato personalmente a rispondere, dall'Amministrazione o dai terzi, dei danni cagionati per dolo o colpa grave, cioè a seguito di comportamenti censurabili posti in essere intenzionalmente o conseguenti a gravi inadempienze dovute a negligenza, imperizia, inosservanza di leggi o regolamenti.
Circoscritto cosi` il campo di applicazione della normativa in esame
, ne consegue che il funzionario accertatore dovrà avere particolare cura, sia per elidere personali responsabilità sia per non precludere all'Amministrazione la possibilità di esigere la regolarizzazione di posizioni debitorie o la sanatoria di situazioni non conformi al diritto, nel rendicontare l’attività di verifica svolta in sede di accertamento ispettivo, che dovra` essere, pertanto, puntuale, particolareggiata e, quanto più possibile, circostanziata.Col verbale di accertamento, redatto con i criteri, in linea di massima, enunciati nel documento allegato,
si dovra` conseguentemente dare contezza degli atti e documenti debitamente verificati e comunque delle situazioni di fatto che hanno costituito oggetto di valutazione, in quanto solo in rapporto alla documentazione o agli adempimenti che hanno costituito oggetto di completa verifica potrà essere rilasciato un attestato di regolarità che potrà assumere valenza giuridica ai particolari fini prefigurati dalla norma di legge in considerazione.Viceversa,
nei casi in cui la verifica, in occasione del sopralluogo ispettivo, necessiti di ulteriori approfondimenti o comporti valutazioni che non sono rimesse alla soggettiva interpretazione del funzionario accertatore, detta circostanza dovra` essere espressamente menzionata nel relativo verbale, con l'avvertenza per il datore di lavoro o di che per esso, che l'attestazione di regolarità in detti casi non può che competere all'ente od Ufficio preposto al controllo dell’attività ispettiva.Tutto quanto sopra premesso, atteso comunque che scopo della disposizione di cui all'art. 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e` quello di evitare, come già si e` avuto modo di far rilevare, ripetitività degli accertamenti ispettivi e comunque quello di eliminare una disomogenea applicazione della normativa in materia previdenziale ed amministrativa, e` evidente che dette finalità potranno essere conseguite solo attraverso un maggiore e più razionale coordinamento dell’attività di vigilanza svolta dai vari Organi ed Uffici a ciò preposti, privilegiando ed incentivando innanzi tutto le cosi` dette visite congiunte che, esperite con il contestuale impiego di unita` ispettive, in possesso di adeguata e specifica diversa professionalità, consentano rilevazioni e controlli di vasta portata in grado di interpretare nel modo più compiuto le varie e complesse situazioni aziendali in rapporto ai molteplici adempimenti richiesti dalla normativa assicurativa previdenziale.
Codesti Uffici, pertanto, in quanto preposti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone la vigente normativa al coordinamento dell’attività di vigilanza per l'attuazione della legislazione sociale, sono invitati a dare massimo impulso a detta azione di coordinamento esigendo che l'azione di verifica e di controllo sia svolta nell'ambito della regione o provincia di competenza in armonia e nel rispetto dei principi informatori soprarichiamati.
Si resta, pertanto, in attesa di conoscere le iniziative che saranno adottate al riguardo, in modo da consentire a questo Ministero, anche in relazione alle circostanze e problematiche che saranno evidenziate, di dare corso agli ulteriori interventi di competenza.
ALLEGATO
Preliminarmente l'ispettore evidenzierà nel verbale se il datore di lavoro ha esibito precedenti verbali ispettivi inerenti la materia contributiva (dell'ispettorato o degli Istituti) dando atto dei loro contenuti essenziali ovvero della mancanza di tali documenti.
Il verbale di ispezione si ritiene debba contenere, di norma, i seguenti elementi:
1) periodo esaminato;
2) lavoratori occupati;
3) documenti verificati;
3.1 relativi alla prestazione (indennità di malattia, maternità, assegno nucleo familiare, etc.);
3.2 relativi alle agevolazioni contributive (apprendistato, contratti di formazione lavoro, contratti part time, ecc.);
3.3 relativi alle riduzioni contributive (fiscalizzazione, sgravi contributivi, assunzioni agevolate, etc.);
3.4 libri di matricola e di paga;
3.5 modelli relativi alle operazioni contributive e al conguaglio (denuncia di esercizio di esercizio INAIL, autoliquidazione premi INAIL, immatricolazione INPS, modd. DM, ecc.)
In assenza di addebiti il verbale potrà concludersi dando atto che dall'esame della documentazione ivi indicata non sono emerse irregolarità in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Sara` infine evidenziato che, quanto precede, non potrà pregiudicare eventuali successive valutazioni da parte degli organi competenti in materia, per questioni dalle quali possano derivare lesioni di diritti soggettivi dei lavoratori, nonché per comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denuncia dei lavoratori.
Ferma restando la possibilità per il dirigente di stabilire modalità diverse per la redazione del "verbale di regolarità", ove l'ispettore riscontri situazioni complesse, si ritiene possa procedersi all'inoltro d'ufficio del predetto verbale dopo la verifica della pratica da parte del funzionario preposto al riscontro.