Torna a: Artigiani e Commercianti

INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Circolare n° 70 del 22 luglio 1997

Oggetto: imprese Artigiane - Esonero dalla registrazione sui libri paga e matricola per soci e familiari coadiuvanti.

QUADRO NORMATIVO

Articolo 4, nn. 6 e 7: "Familiari coadiuvanti e soci".

Articolo 23: "Obbligo di iscrizione dei familiari coadiuvanti e soci nei libri matricola e paga".

Articolo 195: "Sanzione amministrativa".

Articolo 2: "Obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga".

Articolo 2 bis: "Comunicazione dei datori di lavoro all'INAIL".

 

Nel quadro delle iniziative mirate alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti è stata esaminata la possibilità, per le aziende artigiane che non occupino personale dipendente, di estendere l'esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola, già previsto per il solo titolare dall'articolo 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 840, anche ai soci e familiari del datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al quale la questione è stata sottoposta, ha confermato tale esclusione, assimilando al titolare i familiari coadiuvanti e soci in quanto, come tali, non sono titolari di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Peraltro l'obbligo di registrazione sancito dall'articolo 23 del citato Testo Unico resta confermato nel caso in cui gli stessi soggetti siano da considerarsi eccezionalmente, in base alle concrete modalità di espletamento delle loro prestazioni, dipendenti ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.

Tale esclusione si giustifica anche in considerazione della circostanza che la iscrizione nei libri paga dei soci e dei familiari collaboratori è irrilevante ai fini della determinazione del relativo premio assicurativo che, come è noto è fissato in misura speciale unitaria.

Allo stesso modo, può ritenersi superata l'esigenza d’iscrizione sul libro matricola in quanto la legge 17 marzo 1993, n. 63 ha reso obbligatoria la denuncia nominativa richiesta sia all'apertura del rapporto assicurativo che nel corso delle variazioni intervenute.

Ne consegue che l'insussistenza dell'obbligo d’iscrizione dei soggetti in argomento sui libri regolamentari comporta la non applicabilità della sanzione amministrativa prevista all'articolo 195 del Testo Unico.