Circolare INAIL n. 30 del 14 giugno 2006
Oggetto: Codice di comportamento degli
ispettori di vigilanza dell’INAIL.
QUADRO NORMATIVO
• Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”.
• Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 24 giugno 2004: “D.lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative”.
• Circolare Inail n. 86 del 17 dicembre 2004: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”.
• Circolare Inail n. 61 del 7 novembre 2003: “Regolamento di disciplina e Codice di comportamento dei dipendenti dell’I.N.A.I.L.: entrata in vigore 8 novembre 2003”.
• Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
• Protocollo di intesa del 7 aprile 2005 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL.
• Protocollo di intesa del 24 marzo 2006 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL.
Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro hanno sottoscritto un protocollo d’intesa1finalizzato alla “razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro” 2.
In tale documento si è preso atto anche della necessità di uniformare il comportamento degli organi ispettivi delle singole Amministrazioni. A tal fine sono stati individuati i principi e le regole comportamentali comuni che devono presiedere al corretto svolgimento dell’attività ispettiva, pur nella diversità e specificità di competenze, poteri e modelli organizzativi.
Il codice di comportamento integra, specificatamente per gli ispettori di vigilanza, le norme di carattere deontologico e comportamentale già presenti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici3 e nel vigente codice di comportamento dei dipendenti dell’Inail 4.
La rilevanza interna del codice esclude che l’eventuale inosservanza delle disposizioni comporti conseguenze sul piano della legittimità degli atti emessi dal personale ispettivo.
Modalità di adozione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inps e l’Inail hanno convenuto di adottare5 - ognuno con proprio atto e nel rispetto dell’autonomia di ciascuna Amministrazione - specifici codici di comportamento del personale ispettivo ispirati ai principi, alle modalità operative ed ai contenuti condivisi.
Contenuti
Il
Codice è strutturato in quattro capi, riguardanti:
- le definizioni, la finalità e le disposizioni di carattere generale
- i principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro
- le procedure e modalità ispettive
- i profili deontologici.
Si illustrano di seguito le principali disposizioni.
Capo I - Parte generale
Descrive l’ambito di applicazione nonchè le finalità del codice di comportamento, che nasce dall’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto ed uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni.
Capo II - Principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro
Particolare
rilievo assumono:
• lo spirito di collaborazione che deve guidare gli ispettori di vigilanza nei
confronti dei datori di lavoro, principio peraltro già contenuto nel codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, quale criterio informatore generale nei
rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini
• il principio secondo cui, tenuto conto delle finalità e delle esigenze
dell’accertamento, le ispezioni devono essere condotte in modo da arrecare la
minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti
ispezionati
• le disposizioni che riconfermano l’impegno per il personale di vigilanza a
fornire ampia e corretta informazione ai datori di lavoro in occasione degli
accertamenti.
Capo III - Procedure e modalità ispettive
Contiene le indicazioni di carattere più strettamente operativo, alle quali gli ispettori di vigilanza devono attenersi per assicurare la completezza e l’accuratezza degli accertamenti, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e giudiziario.
Capo IV - Profili deontologici
Le ultime disposizioni del codice richiamano i principi deontologici, che devono guidare gli ispettori nella loro attività, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità stabiliti dalla Costituzione.
Diffusione
Questa circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale con le modalità indicate nella circolare n. 3/1973.
Note
1.Protocollo di intesa del 7 aprile
2005.
2.Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004.
3.D.P.C.M. 28 novembre 2000 del Dipartimento della Funzione
Pubblica.
4.Delibera commissariale n. 841/2003 e Circolare Inail n. 61
del 7 novembre 2003.
5.Protocollo di intesa del 24 marzo 2006.
Allegato n. 1
CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI DI VIGILANZA DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUIL LAVORO
CAPO I
PARTE GENERALE
ART. 1
DEFINIZIONI
1. Nel presente Codice:
a) per personale ispettivo si
intende il personale inquadrato nel profilo di ispettore di vigilanza
dell’INAIL. Detto personale è dotato di apposita tessera di riconoscimento che
deve essere restituita al momento della sospensione o cessazione per qualsiasi
motivo dalle funzioni ispettive;
b) per vigilanza si intende
l’attività svolta dall’Istituto per garantire la corretta osservanza delle
norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e di altre disposizioni normative connesse.
ART. 2
FINALITÀ
1. Il presente Codice risponde all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni.
ART. 3
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. I principi di
comportamento dettati nel presente Codice integrano le disposizioni in materia
di obbligo di diligenza, lealtà e imparzialità già contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni emanato con
D.P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 e nel Codice di
comportamento dei dipendenti dell’INAIL adottato con Delibera Commissariale n.
841 del 4 novembre 2003.
2. Le disposizioni di carattere operativo costituiscono specificazioni e
integrazioni delle disposizioni di legge e delle circolari emanate
dall’Istituto per disciplinare l’attività di vigilanza svolta dal proprio
personale ispettivo.
CAPO II
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI
CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO
ART. 4
PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE
1. I rapporti tra il
personale ispettivo ed i soggetti ispezionati sono improntati ai principi di
collaborazione e rispetto reciproco.
2. Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile
allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle
finalità e delle esigenze dell’accertamento.
ART. 5
PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ
1. Il personale ispettivo
osserva il programma di lavoro formulato secondo le specifiche modalità
impartite dall’Istituto ai vari livelli di competenza.
2. Il programma può essere modificato previa autorizzazione e con le modalità
fissate al riguardo dall’Istituto.
3. Le indicazioni del programma sono da considerarsi formale disposizione nonché
atto di assoluta riservatezza.
ART. 6
PREPARAZIONE DELL’ISPEZIONE
1. Al fine di evitare
inutili rallentamenti durante l’accertamento ed in rapporto alla tipologia di
intervento da effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una
fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la
documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo.
2. Tale fase preparatoria è espletata dagli ispettori e/o dal personale
amministrativo utilizzando anche le tecnologie informatiche a supporto
dell’attività di vigilanza.
3. In linea generale gli elementi necessari per l’avvio dell’indagine
riguardano:
a) la tipologia di intervento e le motivazioni che l’hanno determinata;
b) l’attività svolta dal soggetto ispezionato e le lavorazioni dallo stesso
dichiarate, con indicazione di eventuali appalti pubblici affidati e
individuazione del C.C.N.L. applicabile;
c) il comportamento contributivo, comprensivo delle informazioni relative alle
regolarità contributive e assicurative rilasciate e a eventuali procedure di
riscossione coattiva in corso;
d) le denunce obbligatorie effettuate, le autorizzazioni concesse e gli
eventuali contratti certificati;
e) i precedenti provvedimenti sanzionatori e verifiche ispettive espletate.
ART. 7
OBBLIGO DI QUALIFICARSI
1. Contestualmente
all’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da
ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento.
2. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.
ART. 8
PROCEDURA ISPETTIVA
1. Gli accertamenti
ispettivi curano, tra l’altro, l’identificazione delle persone presenti,
l’acquisizione delle dichiarazioni, la rilevazione delle presenze e l’esame dei
libri matricola e paga, la descrizione delle lavorazioni svolte, anche in
relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla sicurezza sul lavoro,
il riscontro di quanto sopra con i documenti di rito, come denunce
obbligatorie, registro infortuni, ecc.;
2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari,
tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del
soggetto sottoposto a controllo.
3. Ove il procedimento ispettivo abbia inizio a seguito di richiesta di
intervento, al fine di agevolare i successivi accertamenti sui fatti oggetto
della segnalazione, la richiesta deve essere circostanziata, con dettagliata
descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso
l’indicazione di eventuali testi e documentazione cartacea.
ART. 9
OBBLIGO DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA
ALL’ISPEZIONE
1. Nel dare inizio alla
sua attività, il personale ispettivo ha l’accortezza, innanzitutto, di
conferire con il datore di lavoro o con chi ne fa le veci, qualora ciò sia
compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo.
2. Il personale ispettivo, ove si riveli necessario, informa il soggetto
sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla
legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle funzioni ispettive e del
potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a
impedire l’esercizio della attività di vigilanza o comportamenti da cui si
deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa.
3. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di
farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ai
sensi dell’articolo 1 della Legge n. 12/1979 affinché presenzi alle attività di
controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 7. L’assenza
di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività
ispettiva, né inficia la sua validità.
4. Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il soggetto ispezionato si
avvalga di consulenza esterna, che il professionista sia in possesso di
abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo. In
particolare i professionisti diversi dai consulenti del lavoro devono aver dato
comunicazione alle DD.PP.LL. dell’esercizio dell’attività svolta, trasmettendo
l’elenco dei soggetti assistiti. Eventuali collaboratori dei professionisti
abilitati devono essere muniti di apposita delega.
5. In caso di constatato esercizio abusivo delle professioni di cui all’art. 1
della Legge n. 12/1979, il personale ispettivo provvede a darne immediata
comunicazione alle autorità competenti. In tal caso il personale ispettivo
vieta al soggetto non abilitato di assistere all’ispezione in corso.
ART. 10
CORRETTA INFORMAZIONE
1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dall’INAIL, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004.
CAPO III
PROCEDURE E MODALITÀ ISPETTIVE
ART. 11
ACQUISIZIONE ED ESAME DI DOCUMENTI
1. Nel corso
dell’accertamento, il personale ispettivo acquisisce tutti gli elementi
probatori utili per l’esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti
accertati, anche al fine del successivo confronto con eventuali memorie
difensive in sede di contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
2. Il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire gli
eventuali verbali rilasciati nel corso di precedenti accertamenti condotti
anche da altre Amministrazioni, qualora non sia stato possibile acquisire tale
documentazione nella fase di preparazione dell'ispezione.
3. L’esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto
ispezionato e, ove funzionale alle esigenze dell’accertamento, anche presso gli
studi dei professionisti abilitati o l’ufficio di appartenenza dell’ispettore di
vigilanza.
4. Qualora, presso il soggetto ispezionato non sia tenuta la prevista
documentazione obbligatoria, il personale ispettivo, oltre ad adottare i
relativi provvedimenti sanzionatori, richiama il predetto soggetto a tenere
tale documentazione sul luogo di lavoro.
ART. 12
ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI
1. Le dichiarazioni rese
dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove
necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi
conoscitivi l’accertamento in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, e, quando
richiesto dalla specifica natura dell’accertamento, dalle Rappresentanze dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
2. Il personale ispettivo valuta l'opportunità di estendere l'acquisizione
delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo
consenso degli stessi.
3. Del consenso acquisito ai sensi del comma precedente deve essere fatta
menzione nel verbale di accertamento.
4. In relazione alla tipologia dell'azienda, l'acquisizione delle dichiarazioni
può essere effettuata da più unità ispettive, mentre il prosieguo e la
definizione dell'accertamento può essere demandato anche ad una sola unità
ispettiva. Tale circostanza deve risultare dal verbale di accertamento.
5. Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai
quali vanno rivolte domande chiare e comprensibili, tali da non dar luogo a
dubbi interpretativi.
6. Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni
vanno riportati nel verbale di accertamento, indicando anche, se sussistono, le
relative motivazioni.
7. In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la
presenza del datore di lavoro e/o del professionista.
8. Le dichiarazioni e le notizie possono essere rese anche direttamente dai
dichiaranti con un atto scritto, a forma libera, recante la sottoscrizione.
9. Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di
acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché
ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo
sottoscriva.
10. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi
oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni
rese da prestatori di lavoro o da terzi.
11. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o
al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli
accertamenti. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il
richiedente che l’eventuale domanda di accesso alle dichiarazioni può essere
rivolta alla Sede INAIL competente.
ART. 13
ATTO INTERLOCUTORIO
1. Qualora l’accertamento si riveli complesso e prolungato nel tempo, il personale ispettivo valuta l’opportunità di rilasciare al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata, un atto interlocutorio contenente la descrizione delle attività compiute, la documentazione esaminata nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso.
ART. 14
MODELLO UNIFICATO DI VERBALE DI
ACCERTAMENTO
1. A conclusione della visita
ispettiva il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, utilizzando
il modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il
relativo processo verbale di contestazione/notificazione.
2. Il verbale di accertamento deve riportare gli elementi di fatto acquisiti e
documentati e contenere l’indicazione dei dati necessari per l’adozione dei
provvedimenti di competenza anche di altre Amministrazioni, nonché gli Organi
amministrativi ai quali vanno inoltrati eventuali ricorsi.
3 Il verbale di accertamento vale anche ai fini dell’assolvimento del principio
del contraddittorio qualora contenga le osservazioni e le deduzioni del
soggetto ispezionato in ordine ai fatti accertati.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
ART. 15
PROCESSO VERBALE
1. Il processo verbale
deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e
circostanziata dei fatti e ad assicurare la possibilità di difesa del presunto
trasgressore.
2. Con riferimento ad alcuni elementi del processo verbale è possibile rinviare
al verbale di accertamento di cui all’articolo precedente.
3. In caso di assenza del trasgressore, il processo verbale può essere
consegnato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 6, 3° comma della
Legge n. 689/1981.
4. Solo nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la contestazione
immediata a tutti i destinatari o anche ad uno soltanto di essi, è ammessa la
possibilità di procedere alla notificazione dell’illecito amministrativo.
ART. 16
MOTIVAZIONE DEL VERBALE
1. Le conclusioni finali del verbale d’accertamento alle quali è pervenuto l’ispettore devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.
ART. 17
TRASMISSIONE DEI VERBALI DI
ACCERTAMENTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI
1. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente il verbale di accertamento alla propria sede di appartenenza affinché questa provveda ad inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 18
RILEVAZIONE DI ILLECITI PENALI E
VIOLAZIONI FISCALI
1. In caso di rilevazione di illeciti
penali, il personale ispettivo riferisce in maniera compiuta alla Procura della
Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione costituente
fonte di prova del reato, secondo le modalità disciplinate dal codice di
procedura penale.
2. Il personale ispettivo è tenuto a comunicare alla Guardia di finanza i fatti
che possono configurarsi come violazioni tributarie ai sensi dell’art. 19, 1°
comma, lettere d) e f) della Legge n. 413/1991.
ART. 19
STRUMENTI CONCILIATIVI
1. Al fine di promuovere i percorsi innovativi della riforma dell’attività di vigilanza, il personale ispettivo dà informazione circa gli strumenti conciliativi introdotti dal D.Lgs. n. 124/2004.
CAPO IV
PROFILI DEONTOLOGICI
ART. 20
VALORI FONDAMENTALI
1. Il personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità.
ART. 21
IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO
1. Il personale ispettivo
è imparziale e si astiene da qualsiasi azione arbitraria nei confronti dei
datori di lavoro e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. Il suo operato non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni
indebite di qualsiasi tipo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da
interessi personali e finanziari.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, il personale ispettivo garantisce il
principio della parità di trattamento dei soggetti ispezionati.
ART. 22
OBBLIGO DI ASTENSIONE E DICHIARAZIONE
DI INCOMPATIBILITÀ
1. Il personale ispettivo
si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive
ogni volta che possano essere coinvolti direttamente o indirettamente interessi
personali o sussistano ragioni di convenienza.
2. Il personale ispettivo si attiene all'obbligo di astensione ed effettua la
dichiarazione di incompatibilità qualora sussistano, con il soggetto
ispezionato, relazioni di parentela o di affinità entro il 4° grado.
3. La dichiarazione di incompatibilità deve essere effettuata anche nel caso in
cui l’attività da svolgere abbia come destinatari soggetti la cui
documentazione di lavoro sia tenuta da professionisti che siano legati al
personale ispettivo incaricato da rapporto di parentela o affinità entro il 4°
grado.
4. La dichiarazione deve essere effettuata anche qualora tale relazione emerga
nel corso dell’accertamento.
ART. 23
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO
PROFESSIONALE
1. Il trattamento dei
dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di
tutela della riservatezza.
2. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio, comprese quelle fornite dalle Banche dati cui è
autorizzato ad accedere.
3. Nel corso dell’ispezione, nonché nelle fasi successive, il personale
ispettivo garantisce la segretezza della fonte della denuncia e/o degli atti
che hanno dato origine all’accertamento.
4. Il personale ispettivo conserva il segreto sulle informazioni inerenti i
processi produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle
proprie funzioni secondo le vigenti disposizioni.
ART. 24
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI
1. Il personale ispettivo si riconosce nei valori e nelle strategie dell’Istituto e finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all’evasione contributiva ed all’elusione contributiva, utilizzando a tal fine l’autonomia operativa riconosciuta dall’INAIL, curando il proprio aggiornamento professionale e partecipando alle iniziative formative organizzate dallo stesso Istituto.
ART. 25
CUSTODIA ED USO DEI BENI IN DOTAZIONE
1. Il personale ispettivo è responsabile della corretta tenuta del materiale e delle attrezzature di cui dispone per ragioni d’ufficio.
ART. 26
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI
INFORMAZIONE
1. Il personale ispettivo
si astiene da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente
autorizzati.
2. Qualora venga a conoscenza di notizie inesatte riportate da organi di
stampa, ne informa il proprio superiore gerarchico.