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Circolare INPS n.  94 del 29 Agosto 2006

 

   

OGGETTO:

Variazione del tasso di differimento, di  dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

  SOMMARIO:

Provvedimento della Banca Centrale Europea del 3 agosto 2006.  Innalzamento al 3% del tasso di riferimento  con decorrenza dal 9 agosto  2006  

 

 

La Banca Centrale Europea ha  fissato, nella misura del 3%, a decorrere dal 9 agosto 2006, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai   debiti  contributivi  dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L’interesse di differimento,  maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è  quindi pari al 9 % a decorrere dalla medesima data del 9 agosto 2006.

La modifica produce effetti  anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

 

1)  INTERESSI DI DILAZIONE

 

L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 9 agosto   2006,  dovrà essere calcolato al tasso del 9  % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

 

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

2)  INTERESSI DI DIFFERIMENTO

 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2006.

 

SANZIONI CIVILI

 

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 9 agosto 2006 si determina come segue:

 

-         per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal  1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR (3%)  maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8,50% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n 388 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;  

 

-         per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b) 

 

-         per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116 , la sanzione civile è pari al TUR  maggiorato di 5,5 punti e quindi all'8,50% annuo;  

 

-         per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello  al  tasso ufficiale di riferimento (3 %).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta  che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella  suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.