Torna a: Nuove forme di rapporti di lavoro

 

Circolare INPS n. 9 del 22 gennaio 2004

 

 OGGETTO: D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro  a  progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio

 

 

A) IL LAVORO A PROGETTO.

 

1) La nuova disciplina.

 

Il capo primo del titolo settimo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge delega n. 30/2003, sotto il titolo “lavoro a progetto”, detta una nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

 

In particolare il primo comma dell’art. 61 stabilisce che:

 

“ Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n.3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.”

 

Sebbene sul versante previdenziale le collaborazioni coordinate e continuative sono individuate dall’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, (gia 47, comma1, lettera c-bis)* la nuova configurazione di dette collaborazioni introdotta dall’art. 61 del decreto legislativo N.276/2003 esplica la sua efficacia anche ai fini previdenziali.

 

Pertanto, a decorrere dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore della norma, anche ai fini dell’iscrizione nella Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e del pagamento dei relativi contributi, i rapporti in argomento devono essere connotati dai requisiti di cui all’art. 61 citato.    

 

Le finalità antielusive che la norma persegue sono realizzate tramite il necessario inquadramento dell’attività del lavoratore in un progetto, programma o fasi di esso, in mancanza dei quali non è giuridicamente configurabile il rapporto di collaborazione quale delineato dal decreto legislativo n.276/2003.

 

La definizione del progetto, del programma  o della fase di esso nonché i requisiti qualificanti della fattispecie sono dettagliatamente illustrati nella circolare n.1 dell’8 gennaio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla quale, pertanto, si fa integrale rinvio.(all.n.1).

 

 2) Le esclusioni.

 

In considerazione delle finalità della nuova disciplina, la stessa esclude dalla sua applicazione una serie di fattispecie nelle quali il rischio di comportamenti irregolari o elusivi deve intendersi insussistente e per le quali, quindi, non è necessario ricorrere al progetto o al programma di lavoro o alle fasi di esso.

 

In particolare, ai sensi del secondo comma dell’articolo 61 in esame, le disposizioni di cui al comma uno che precede non si applicano alle prestazioni occasionali, intendendosi per tali quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5000 euro. Superati detti limiti, tornano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’intero capo.    

 

A tal riguardo si precisa che i limiti dei trenta giorni e dei cinquemila euro annui devono essere entrambi riferiti a ciascun singolo committente. Conseguentemente il superamento di detti limiti annui per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti, non rende necessaria l’esistenza del progetto o del programma di lavoro.

 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, come per le collaborazioni occasionali e per gli stessi motivi, sono esclusi dal nuovo regime i professionisti iscritti negli albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003, i pensionati di vecchiaia e le collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, nonché i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni.

 

Alla luce delle precisazioni contenute nella citata circolare ministeriale tutte le predette fattispecie, sebbene escluse  dal nuovo regime, continuano ad essere disciplinate, nell’ambito dell’ordinamento previdenziale, come per il passato.    

 

Conseguentemente, in presenza dei requisiti già previsti dalla disciplina fiscale e previdenziale,  il versamento dei contributi previdenziali continua ad essere obbligatorio in riferimento alle collaborazioni dei professionisti iscritti agli albi, dei pensionati di vecchiaia, dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, dei membri dei comitati e commissioni nonché in riferimento alle collaborazioni con le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

 

Parimenti sono soggette a contribuzione previdenziale le prestazioni “occasionali”, di durata inferiore a trenta giorni e per un compenso non superiore a 5000 euro, in riferimento al medesimo committente, sempre che sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all’art.50, comma1, lettera c-bis) del TUIR  e non ci si trovi in presenza di un rapporto di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 del Codice civile. 

 

In ordine alle associazioni e società sportive dilettantistiche preme evidenziare che la nuova previsione normativa in nulla modifica l’attuale disciplina previdenziale e che, conseguentemente, nelle fattispecie nelle quali gli emolumenti ed i compensi conseguiti siano fiscalmente inquadrabili nei “redditi diversi” di cui all’art.67, comma 1, lettera m, del TUIR,( già art.81, comma1, lettera m)* non è configurabile l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata di cui alla legge n.335/1995.   

 

Sempre in materia di esclusioni si sottolinea che, ai sensi dell’art.1, comma 2, del Decreto legislativo n. 276/2003 in argomento, le disposizioni nello stesso contenute non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale. E ciò in attesa dei provvedimenti che saranno adottati, in sede di determinazione dei profili di armonizzazione conseguenti dall’entrata in vigore del decreto legislativo più volte citato, dal Ministro per la funzione pubblica.

 

Allo stato, pertanto, i rapporti di collaborazione instaurati o che saranno instaurati da tutte le Amministrazioni pubbliche continueranno ad essere disciplinati, in ogni loro aspetto, come per il passato.

         

3) La forma

 

L’articolo 62 del decreto prescrive i requisiti di forma del contratto di collaborazione a progetto.

 

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (ai fini della prova) e deve necessariamente indicare:

 

·        la durata della prestazione, determinata o determinabile;

·        il progetto o programma di lavoro o le fasi dello stesso individuati nel loro contenuto caratterizzante;

 

·        il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi delle spese;

 

·        le modalità nelle quali si esplica il coordinamento del lavoratore con il committente che, in ogni caso non possono pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione;

 

  • le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

 

 4) Le sanzioni.

 

L’articolo 69 dispone, in linea con le finalità della nuova disciplina, il divieto di stipulare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ferme restando le eccezioni previste dall’articolo 61 che precede, senza l’individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro o fasi di esso. L’inosservanza di tale divieto comporta che i rapporti in questione sono considerati, sin dalla loro costituzione, quali rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 

La norma va intesa, sempre ad avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel senso di una presunzione iuris tantum dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, salvo la facoltà del committente di dimostrare, con inversione dell’onere della prova, che si tratti di rapporto di diversa natura.

 

Inoltre, qualora in sede giudiziaria venga accertato che un rapporto, ancorché instaurato nel rispetto formale delle condizioni previste dall’articolo 61, venga a configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, lo stesso si trasforma nella tipologia contrattuale di fatto realizzatasi tra le parti.

  

5) Il periodo transitorio.

 

Le disposizioni transitorie e finali contenute nell’art. 86 del decreto prevedono che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della previgente disciplina, qualora non siano riconducibili ad un progetto,ad un programma di lavoro o a fasi di esso, continuano ad esplicare i loro effetti sino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il 24 ottobre 2004.

 

Periodi di vigenza ulteriori dei rapporti in questione potranno essere stabiliti esclusivamente nell’ambito di accordi sindacali stipulati in sede aziendale  con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, secondo i criteri enunciati nell’allegata circolare ministeriale.  

 

 6) Conferma delle procedure in atto.

 

Discende da tutto quanto precede che la nuova disciplina civilistica delle collaborazioni coordinate e continuative non comporta modifiche in ordine alle modalità e termini di versamento dei contributi, alla  individuazione della base imponibile, all’accredito della contribuzione ed alle prestazioni previdenziali dei collaboratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.  

 

Non sussistono, pertanto, motivi per intervenire sulle procedure in atto.

 

 

B) IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ED I VENDITORI A DOMICILIO.

 

L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dispone  che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte  dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

 

Trattasi di disposizione, di contenuto prettamente previdenziale e contributivo, con la quale il legislatore interviene direttamente sull’assetto della Gestione separata di cui alla legge n.335/1995.

 

E’ noto, a tal riguardo, che i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR (già art. 49, comma 1)* ed i venditori a domicilio di cui all’art.19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 sono già tenuti all’iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n.335/1995.     

 

Peraltro la legge istitutiva non pone alcun limite di reddito per gli incaricati alle vendite a domicilio e non prende in considerazione il lavoro autonomo “occasionale”.

 

Conseguentemente, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal primo gennaio del corrente anno saranno assoggettati all’obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall’esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d’impresa (i c.d. “professionisti privi di cassa”), come per il passato, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i “redditi diversi” di cui all’ art.67, comma 1, lettera l, del TUIR  (già art. 81, comma 1, lettera l)*. 

 

Si rammenta, al riguardo, che lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio della attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità.

 

Per tali soggetti, come per i venditori a domicilio (ma a differenza di quanto previsto per i “collaboratori occasionali” di cui al punto 2 che precede), l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati, è subordinato al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da dette attività, superiore a 5000 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali. 

 

Considerato che il verificarsi di tale condizione è accertabile soltanto a consuntivo, a chiusura dell’esercizio finanziario, suscita talune perplessità il riferimento operato dalla disposizione in esame alle modalità ed ai termini di versamento previsti, non per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (responsabili dell’intero pagamento del contributo dovuto, nei termini e con le modalità di cui all’art.1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.662), ma a quelli vigenti per i collaboratori coordinati e continuativi (responsabilità del pagamento a carico dei singoli committenti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione  degli emolumenti). 

 

Sulla questione si fa riserva di fornire le necessarie indicazioni dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.                                                          

 

In attesa della predisposizione della nuova modulistica le Sedi metteranno in evidenza le domande di iscrizione eventualmente presentate dagli interessati. 

 

 

 

 (*) a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.vo 12 dicembre 2003, n. 344.

 

 

  

Allegato n.1

  

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 CIRCOLARE N. 1/2004