Torna a Regime sanzionatorio

Circolare INPS n.  81 del 14 Giugno 2006

  

OGGETTO:

variazione del tasso di differimento, di  dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

La Banca Centrale Europea ha  fissato, nella misura del 2,75%, a decorrere dal 15 giugno 2005, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti  contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L’interesse di differimento,  maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 8,75 % a decorrere dalla medesima data del 15 giugno 2006.

 

La modifica produce effetti  anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

  

1) INTERESSI DI DILAZIONE

 

L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 15 giugno  2006,  dovrà essere calcolato sulla base dell’8,75  % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

 

 2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO

 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’ 8,75  % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2006.

 

 SANZIONI CIVILI

 

La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:

 

 

 

 

A tale riguardo si rammenta, ad ogni buon fine, che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella  suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.