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Circolare INPS n° 80 del 3 aprile 1993

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali:

- Contribuzione per l'anno 1993;

- Utilizzabilità ai fini pensionistici dei contributi mensili IVS relativi all'anno 1993;

- Obbligo assicurativo per alcune categorie di lavoratori.

(All. 2)

1) CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO.

Per l'anno 1993, il reddito minimo annuo, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e' pari a L. 18.424.432. Tale valore e' stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 (1) - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1 gennaio 1993 (L. 54.886) ed aggiungendo al prodotto l'importo di L. 1.300.000, cosi' come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415 (2).

La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle aliquote percentuali del 14% e dell'11%.

In particolare, per i soggetti con qualifica di titolare, il contributo IVS sarà pari al 14%. Sulla base della stessa aliquota deve essere determinato il contributo dovuto per i coadiuvanti e coadiutori di età superiore ai 21 anni.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l'aliquota contributiva e' ridotta all'11%. La riduzione e' applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo e' pari a L. 2.579.420,5 annue per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo e' ridotto a L. 2.026.687,5 annue.

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a L. 214.951,70 e a L. 168.890,60.

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

2) CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo e' dovuto sul reddito d'impresa che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione, prodotto nel 1992, per la quota eccedente il predetto minimale di L. 18.424.432 annue.

Per l'anno 1993 il contributo e' pari:

1) al 14% del reddito compreso fra L. 18.424.433 e L. 53.475.000;

2) al 15% del reddito eccedente L. 53.475.000 e fino al massimale di L. 89.125.000.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente all'11% e al 12%.

L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a L. 53.475.000 annue e' stato disposto dall'art.3 ter della legge 14 novembre 1992 n.438.

Il pagamento del contributo in argomento deve essere effettuato con le consuete modalità ed alle note scadenze, utilizzando i primi due bollettini a fondo giallo contenuti nel blocchetto recentemente trasmesso agli interessati. Il contributo stesso - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sui redditi prodotti nel 1993 (si veda in proposito il seguente punto 5).

3) REDDITO IMPONIBILE MASSIMO.

Il comma 4 dell'art.1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite - per il 1993 L. 53.475.000 - viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

Per l'anno 1993, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e' pari a L. 89.125.000 (L. 53.475.000 più L. 35.650.000).

Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto 2).In conseguenza, il contributo massimo e' pari a L. 12.834.000 annue per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (14% di L. 53.475.000 più 15% di L. 35.650.000); per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, il contributo e' ridotto a L. 10.160.250 annue (11% di L. 53.475.000 più 12% di L. 35.650.000).

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese. Gli importi contributivi massimi sono pertanto di L. 1.069.500 mensili per i soggetti tenuti al versamento secondo le aliquote del 14% e del 15% e di L. 846.687,5 mensili per quelli ai quali si applicano le aliquote ridotte dell'11% e del 12%.

Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa.

4) TERMINI PER IL PAGAMENTO

Ai sensi dell'art.2 della legge n.233/1990 citata, i contributi sul reddito minimo debbono essere versati in quattro rate uguali alle scadenze del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1993 e 20 gennaio 1994; i contributi sulla parte di reddito eccedente il suddetto minimale ed entro il massimale indicato al punto 2) debbono essere versati in due rate uguali entro le scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre 1993.

5) CONTRIBUZIONE A SALDO

La legge n.438/92 citata ha stabilito che, dall'anno 1993, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

1) e' calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall’attività che da' titolo all'iscrizione alla gestione di appartenenza);

2) e' rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi ai redditi 1993, da denunciare al fisco nel 1994).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze indicate al precedente punto 4) sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 1993, e' dovuto un ulteriore contributo a saldo, per il versamento del quale deve essere utilizzato l'ultimo bollettino a banda gialla. Il pagamento di quest'ultimo contributo deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF per l'anno 1993 (presumibilmente, entro il 10 luglio 1994).

Il rinvio ricettizio contenuto nell'art. 3 bis della legge n. 438/92 alle norme fiscali ("...il contributo ... e' rapportato alla totalità dei redditi d'impresa...") con- sente la determinazione dei suddetti redditi che vanno individuati in quelli "d'impresa" propriamente detti (capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22 dicembre 1986,n. 917 - artt. 51 / 80) ed in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato Testo unico.

6) IMPRESE CON COLLABORATORI

Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi vanno determinati nella seguente maniera:

a) Imprese familiari legalmente costituite: il titolare deve calcolare il contributo sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali. I collaboratori verseranno sul reddito denunciato da ciascuno di essi ai fini fiscali.

b) Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali . In ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa. I collaboratori verseranno sul reddito attribuito a ciascuno di essi dal titolare, che deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione sul retro di ciascun bollettino a fondo giallo.

7) UTILIZZABILITA' AI FINI PENSIONISTICI DEL CONTRIBUTO IVS

Con circolari n. 274 del 21 dicembre 1990 (3) e 94 del 24 marzo 1992 (4), e' stato precisato che i contributi sul minimale e quelli sul reddito eccedente costituiscono un contributo unico, anche se il relativo versamento, per espressa disposizione di legge, viene effettuato con modalità e in tempi diversi.

Nel calcolo del contributo mensile dovuto per il 1993 debbono pertanto essere compresi i contributi a saldo di cui al precedente punto 5).Considerato peraltro che il versamento di questi ultimi contributi verra' effettuato nel giugno 1994 ed allo scopo di evitare che la liquidazione delle pensioni da calcolare anche sulla base della contribuzione 1993 subisca in ogni caso un notevole differimento, si dispone quanto segue.

a) Contributi non determinanti

Qualora i contributi relativi all'anno 1993 non siano determinanti ai fini del diritto a pensione, si procederà alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tener conto di tali contributi. Dopo il versamento del saldo di cui al precedente punto 5, la pensione dovra' essere liquidata in via definitiva. L'operazione può essere anticipata rispetto al versamento dei contributi, qualora venga presentata - dopo la fine dell'anno 1993 - una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che per l'anno 1993 non sono dovuti contributi a saldo. Si richiamano in proposito, per analogia, le istruzioni contenute nel punto 6 della circolare n. 274/1990 e nel punto 1.4 della circolare n. 94/1992 citate.

b) Contributi determinanti

Qualora i contributi relativi all'anno 1993 siano determinanti ai fini del diritto alla prestazione richiesta, si dovra' procedere

- alla liquidazione provvisoria del trattamento sulla base dei presupposti indicati nella citata circolare n. 94/1992 (versamento dei contributi sul minimale, eventualmente integrati da quelli sul reddito d'impresa eccedente tale minimale, maturato nel 1992); nel comunicare all'interessato il carattere provvisorio della liquidazione, dovra' essere fatto presente che nel caso in cui, in relazione all'ammontare dei redditi 1993, sia dovuta una contribuzione a saldo, la continuazione dell'erogazione del trattamento pensionistico sarà subordinata al pagamento del contributo residuo;

- alla liquidazione del trattamento in via definitiva, dopo il versamento dei contributi a saldo. L'operazione può essere anticipata rispetto al versamento, qualora venga presentata la dichiarazione di responsabilità di cui alla precedente lett. a).

Delle pensioni liquidate in via provvisoria con i criteri di cui al presente punto dovra' essere tenuta particolare evidenza.

8) CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA' E PER L'ENAOLI

I contributi in epigrafe restano fissati, per ciascun misura mensile di L. 1.578 (maternità) e di L. 45,40 (Enaoli).

9) CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA

Ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991,n.413 (5), a decorrere dal 1993 (redditi 1992), i contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale sono riscossi direttamente dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito.

10) QUESTIONI PARTICOLARI CONCERNENTI L'OBBLIGO ASSICURATIVO

a) collaboratori operanti nell'impresa artigiana

La Corte Costituzionale, con sentenza n.485 del 29 dicembre 1992,ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art.2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959,n.463 - estensione dell'assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari - (6) nella parte in cui non considera familiari agli effetti dell'obbligo assicurativo nella gestione artigiani i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa.

La stessa Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo articolo 2,secondo comma, della citata legge n.463 nella parte in cui non considera assicurabili nella gestione suddetta i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

La sentenza e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1993. Pertanto, a decorrere dal gennaio 1993, i soggetti in precedenza indicati debbono essere considerati soggetti all'obbligo assicurativo, sempreche', ovviamente, sussistano tutti gli altri requisiti previsti ai quali la legge subordina la nascita dell'obbligo assicurativo.

Sulla base del costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza, l'esistenza dell'obbligo assicurativo in questione va riconosciuta anche per i periodi anteriori al gennaio 1993, quando si sia in presenza di situazioni non definitive, ossia quando il caso può ancora essere definito in modo diverso. Si fa riferimento, in particolare, ai provvedimenti non ancora assunti e a quelli già assunti ma suscettibili di impugnazione in via amministrativa o giudiziaria. In linea generale dovranno essere recuperati i contributi nel limite della prescrizione. Al riguardo si ricorda che, se non sono stati effettuati atti interruttivi, sono attualmente recuperabili i contributi relativi all'anno 1982 e seguenti.

Data la genericità del dispositivo della sentenza, la nuova situazione di assicurabilita' dei soggetti sopra indicati non deve essere limitata ai casi - dai quali ha preso lo spunto la Corte - in cui i soggetti stessi operino od abbiano operato nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, ma deve estendersi a tutti i casi in cui i familiari stessi abbiano lavorato - ovviamente con i requisiti di legge - nell'azienda artigiana.

Considerato che la mancata assicurazione dei familiari in argomento non e' dipesa da violazione di legge, ma da circostanze rigorosamente oggettive, indipendenti dalla volontà del titolare dell'impresa, i contributi da recuperare vanno maggiorati dei soli interessi compensativi.

Non essendo ipotizzabile una ricerca sistematica di tutte le posizioni interessate dalla disposizione in esame, la regolarizzazione delle posizioni assicurative degli interessati sarà effettuata a domanda oltreche', ovviamente, nei casi in cui la situazione si evidenzi in occasione della lavorazione di una qualsiasi pratica d'ufficio.

b) affittacamere

Si ricorda che i soggetti che svolgono l’attività di affittacamere sono tenuti ai versamenti contributivi nella gestione commercianti per espressa disposizione dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975,n. 160 (7). Ovviamente, l’attività in parola deve essere svolta con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza previsti dalla legge. Ai fini assicurativi, i soggetti stessi debbono inoltre essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 108 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza - che, ai sensi della legge 24 luglio 1977, n. 616, deve essere rilasciata dal Sindaco - e dell'iscrizione nella sezione speciale del REC di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (8). Sull'argomento, si veda la circolare n. 106 del 14 maggio 1988 (9).

Il contenuto della presente circolare - con particolare riferimento alle precisazioni riportate nel punto 10) - deve essere portato a conoscenza delle Associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di informazione.

Allegato 1

Oggetto: Controlli incrociati.

A seguito delle operazioni di incrocio fra i dati di modd.740 relativi agli anni di imposta 1985/1989 e le risultanze degli archivi INPS, si e' provveduto ad inviare lettere-invito a tutti i soggetti che pur avendo denunciato per i predetti anni un reddito di lavoro autonomo all'Amministrazione finanziaria non risultavano iscritti alle Gestioni artigiani e Commercianti.

A seguito di tale iniziativa sono pervenuti da alcune Sedi numerosi quesiti in merito a particolari fattispecie rappresentate dai diretti interessati a chiarimento della loro posizione contributiva.

Nel merito si forniscono i seguenti indirizzi:

Impresa familiare

La costituzione della "Impresa familiare" presuppone - ai sensi e per effetto delle vigenti discipline civilistica (art. 230 bis C.C.) e fiscale (art. 5 DPR 29 settembre 1973 n. 597 ed ora art. 5 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 - T.U.I.R.) - che i "familiari" iscritti nella impresa stessa svolgano la loro attività con carattere di abitualità e di prevalenza.

In particolare dalla precisa disposizione normativa sopra richiamata - i cui principi vanno recettiziamente accolti anche per i conseguenti riflessi previdenziali sui destinatari della norma stessa - discende l'obbligo, per i suddetti "familiari", dell'iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi contributi.

Le Sedi pertanto daranno corso all'azione di recupero - anche in via coattiva - di quanto dovuto per contributi ed accessori: il tutto - ovviamente - sulla base dei dati risultanti - ed attinti - dalle dichiarazioni rese nel mod. 740.

Le procedure di cui sopra trovano piena legittimazione dallo stesso comportamento già assunto dal dichiarante nel sottoscrivere lo specifico mod. 740 nel quale era ulteriormente vincolato a firmare una particolare attestazione circa il puntuale rispetto delle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare.

La consapevolezza del dichiarante dell'applicazione delle disposizioni sanzionatrici penali (art. 3, 14 comma del D.L. n. 853/84 convertito nella legge n. 17/1985) nei casi di falsità nelle attestazioni prescritte per l'impresa familiare (casi, questi ultimi, sui quali le stesse istruzioni ministeriali dei vari modd. 740 richiamavano espressamente l'attenzione del dichiarante stesso), induce a propendere per la veridicità di siffatte dichiarazioni che, nel confermare da un lato l'esistenza della "impresa familiare", evidenziano - di converso - la omissione della discendente obbligatoria iscrizione negli elenchi di categoria.

In particolare, ai fini del recupero di cui sopra, le Sedi terranno in apposita evidenza le lettere-invito inviate in applicazione del messaggio n. 14543 del 14.10.92 fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di condono, attualmente fissato al 31 marzo prossimo dall'art. 4 del D.L. 14.11.92, n. 435.

Qualora il titolare dell'impresa familiare nella quale ha prestato la sua attività il soggetto che ha ricevuto la lettera invito presenti allo sportello polifunzionale, secondo quanto previsto dall'art.1 del D.L. 435/92 la domanda di iscrizione alla gestione di competenza per il familiare stesso, dovra' essere compilato d'ufficio un mod. 503/M o un mod. B-ORG, da acquisire con le normali procedure su sottosistema periferico.

Nel caso il titolare suddetto attesti - con dichiarazione debitamente sottoscritta - la non sussistenza dell'impresa familiare, la Sede, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge (art.19, 1 comma lettera d) della legge n.413/91 e artt.331 e 332 C.p.p.), dovra' denunciare - senza indugio - la fattispecie, corredandola dell'idonea documentazione, al competente Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza.

Di tali pratiche dovra' essere tenuta apposita evidenza in attesa delle decisioni che i competenti Organi riterranno di adottare.

Qualora infatti l'impresa familiare venga giudicata non validamente costituita e, in conseguenza, l'Amministrazione finanziaria attribuisca al titolare i redditi originaria- mente denunciati dai familiari, si procederà al recupero dei contributi non versati dal titolare stesso con le modalità che si fa riserva di indicare.

Nell'ipotesi, invece, il titolare non aderisca all'invito, le Sedi, scaduto il termine per la presentazione della domanda di condono, provvederanno all'iscrizione d'ufficio del familiare interessato e notificheranno il provvedimento al titolare dell'impresa. All'atto dell'acquisizione su sottosistema periferico del mod. 503/M o B-ORG, da compilare a cura della Sede, dovra' essere evidenziato che si tratta di iscrizione d'ufficio.

Si fa riserva di istruzioni per quanto riguarda l'emissione dei bollettini di conto corrente postale necessari per il pagamento dei contributi omessi.

Nel caso l'interessato proponga ricorso contro il provvedimento di cui sopra, adducendo la non sussistenza dell' "Impresa familiare", le SAP provvederanno ad effettuare, anche in questo caso, la denuncia alla Guardia di Finanza, attenendosi alle indicazioni precedentemente illustrate. I ricorsi altrimenti motivati dovranno essere trasmessi, adeguatamente istruiti e corredati da tutti i necessari elementi di valutazione, a questa Direzione Generale, Direzione Centrale per i contributi.

Si sottolinea l'esigenza che l'istruttoria dei ricorsi sia completa e tempestiva, per consentire al Comitato adito di assumere le decisioni di competenza con la necessaria urgenza.

Nel caso di reiezione del ricorso, le Sedi, qualora l'interessato non provveda al pagamento di quanto dovuto nel termine che, allo scopo, dovra' essere assegnato, cureranno il recupero in via legale.

Per quanto riguarda l'obbligo assicurativo nei confronti dei collaboratori si ricorda che i soggetti assicurabili sono quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (artigiani) e nell'art. 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613 (commercianti).

Obbligo dell'iscrizione in relazione all’entità del reddito

La modesta entità del reddito non può costituire di per se' motivo di esclusione dall'obbligo assicurativo che, ai sensi delle leggi n.463/1959 e 613/1966 sopra citate, discende invece, in presenza degli altri requisiti di legge, da una prestazione d'opera svolta con carattere di abitualità e prevalenza.

Contemporaneo svolgimento di altra attività autonoma

I casi più frequentemente segnalati riguardano la posizione di soggetti che risultano assicurati come CD/CM e che hanno denunciato redditi di impresa derivanti dallo svolgimento di attività artigianale o commerciale.

In tali casi la Sede accerterà la sussistenza del requisito della prevalenza con i criteri indicati nella circ.58 del 22 marzo 1988, provvedendo ad avviare l'azione di recupero solo nell'ipotesi in cui si accerti che le attività artigianali o commerciali rivestano il carattere di abitualità e prevalenza richiesto dalla legge.

Restano ovviamente confermate le disposizioni relative alla riscossione del contributo al S.S.N.

Allegato 2

OGGETTO: Gestioni Art/Comm. Controlli incrociati, obbligo assicurativo, accreditamento contributi.

Con riferimento ai quesiti posti da alcune Sedi ed a seguito del messaggio n.29990 del 16 dicembre 1992, si precisa quanto segue.

1) Socio di una S.n.c. operante nel campo commerciale, che ha lavorato nella società con carattere di abitualità e prevalenza: e' iscrivibile negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali previo accertamento - da effettuare presso la Camera di commercio - dell'esistenza dei necessari requisiti di iscrizione al R.E.C. e del possesso dell'autorizzazione amministrativa o della licenza (nell'ipotesi in cui ciò sia richiesto: v. in proposito anche la circ n.1875 del 17.3.86).

2) Mancanza di licenza: i commercianti abusivi non sono soggetti all'obbligo assicurativo.

3) Agenti o rappresentanti di commercio non iscritti all'apposito albo e privi di lettera d'incarico: non sono assicurabili nemmeno come procacciatori d'affari.

4) Artigiani non iscritti all'Albo: sono soggetti all'obbligo assicurativo dalla data d'inizio dell’attività. L'obbligo sussiste, ovviamente, se sono presenti tutti i requisiti previsti dagli artt.2,3 e 4 della legge 2.8.85, n.443.

5) Soci accomandanti di una S.a.s.: non sono assicura- bili come artigiani (art. 3 legge n. 443 citata); nel campo commerciale, se non sono iscrivibili come coadiutori, potrebbero essere assicurati come dipendenti. La sussistenza del rapporto di lavoro deve peraltro essere valutata con attenzione, visto che il datore di lavoro e' una società di persone della quale l'interessato e' socio. Si veda in proposito la circ. n.179 dell'8.8.1989.

6) Soci accomandatari di una s.a.s.: non sono assicurabili come artigiani (art.3 legge n.443 citata). Sono invece assicurabili come commercianti, purché la società eserciti un’attività commerciale e i soci svolgano i compiti di amministrazione stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale.

7) Venditori porta a porta di cui all'art.36 della legge 11 giugno 1971, n. 426: sono iscrivibili come procacciatori d'affari, se muniti della lettera d'incarico dell'azienda preponente e della partita IVA. Anche per tali soggetti l'obbligo contributivo sorge nell'ipotesi in cui l’attività venga svolta con carattere di abitualità e prevalenza. Al riguardo, si precisa che:

- l’abitualità non deve essere ricercata nella continuità delle prestazioni (che per loro natura sono occasionali e saltuarie), ma nella continuità dell'incarico. Qualora la lettera di attribuzione non contenga limitazioni dell'incarico stesso ad alcuni singoli affari o a particolari e determinate manifestazioni (fiere convegni ecc.), deve essere considerato esistente il requisito dell’abitualità;

- la prevalenza deve essere valutata in relazione ad una eventuale altra attività svolta con fine di lucro.

Non e' richiesta ai fini dell'assicurazione nella gestione commercianti l'iscrizione al Registro ditte, il cui obbligo deve essere valutato dalla Camera di Commercio, che gestisce tale Registro.

8) Soggetti che hanno cessato l’attività: le Commissioni provinciali di categoria non possono effettuare le iscrizioni di propria competenza nell'ipotesi in cui, alla data della domanda, gli interessati non svolgano più la loro attività. Qualora vengano trasmesse dalle Commissioni domande di iscrizione prive del parere circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la nascita dell'obbligo assicurativo, le Sedi dovranno effettuare direttamente gli accertamenti ritenuti necessari.

9) Versamenti parziali: l'art 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.413 ha attribuito ai contribuenti - per i crediti contributivi dell'Istituto dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette - particolari agevolazioni (pagamento di un sesto dei contributi e di un decimo delle sanzioni). Al riguardo si precisa che il pagamento parziale del debito determina una conseguente riduzione dell'accredito contributivo.

Anche ai fini di un eventuale ricorso alle disposizioni sulla regolarizzazione agevolata delle pendenze contributive,(art. 4 del D.L. 15 gennaio 1993,n. 6) il contenuto del presente punto dovra' essere portato con urgenza a conoscenza delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di informazione.