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Circolare INPS n° 64 del 18 marzo 1999

OGGETTO: Nuove misure degli interessi di dilazione e di differimento e riflessi in materia sanzionatoria

SOMMARIO:

A) Art.14, L.23.12.1998 n.448 e Decreto ministeriale 15.2.1999.

B) Decreto ministeriale 28.12.1998.

Nella materia indicata in oggetto sono recentemente intervenute rilevanti novità, che concernono il meccanismo di determinazione della misura del tasso degli interessi di dilazione e i connessi riflessi sul regime sanzionatorio, che di seguito si illustrano.

  1. ART.14 DELLA L. 23/12/1998, N. 448 E DECRETO MINISTERIALE 15/2/1999.

L'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n.448, afferente la regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori, ha innovato la previgente normativa in tema di determinazione della misura del tasso degli interessi di dilazione e di differimento ed i connessi aspetti sanzionatori.

Detta norma, infatti, stabilisce che, con effetto dal 1 gennaio 1999, ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni, in caso di ritardato od omesso versamento degli stessi, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n.537, e successive modificazioni, e' preso a base il tasso ufficiale di sconto (TUS).

L'attuale misura del TUS e' pari al 3%.

A tale riguardo, per completezza di informazione, si rende noto che sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n.41 del 19 febbraio 1999, e' stato pubblicato il decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che recepisce quanto disposto dal più volte menzionato art. 14 della L. n.448/1998.

Da quanto precede consegue che dal 1 gennaio 1999, in base alla nuova disposizione, va rideterminato sia il tasso degli interessi di dilazione e di differimento, sia la misura delle somme aggiuntive, come segue.

A.1. INTERESSI DI DILAZIONE

L'interesse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dal 1° gennaio 1999 dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 9% (cioè il TUS maggiorato di 6 punti, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. 14/6/1996, n.318, convertito nella legge 29/7/1996, n.402).

A.2. INTERESSI DI DIFFERIMENTO

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 1999.

A.3. SOMME AGGIUNTIVE

La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione comporta anche un adeguamento dell'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive, per cui:

Per quanto concerne l'ambito temporale di efficacia della nuova disposizione, sempre con riferimento agli effetti sanzionatori, si rammenta che (cfr. Messaggio n. 10718 del 7 febbraio 1994, nel quale veniva richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n.2932/1993, pubblicata in "Informazione previdenziale", n.5 del maggio 1993, pag. 683 e, da ultimo, cfr. Circolare D.C. Vigilanza e recuperi contributivi ed Avvocatura centrale n.65 del 18 marzo 1997, già citata, e D.C. Vigilanza e recuperi contributivi e circolare n.178 del 1 agosto 1997, quest’ultima in "Atti ufficiali" 1997, pag. 5054), la misura delle somme aggiuntive, viene determinata sulla base del tasso dell'interesse di differimento e di dilazione vigente al momento del pagamento o della richiesta di pagamento dei contributi, con le maggiorazioni previste al momento del verificarsi dell'inadempienza.

Tanto premesso, considerato che la disposizione introdotta dall'art. 14 della legge n.448/1998 citata e', incontestabilmente, norma integrativa del regime sanzionatorio attualmente vigente, che risulta più favorevole ai debitori e che intento del legislatore della legge n.448/1998 e' stato quello di rendere meno oneroso il costo del denaro, si ritiene che il nuovo meccanismo di determinazione della somma aggiuntiva trova applicazione anche alle situazioni sanzionatorie pregresse ancora pendenti alla data di entrata in vigore dell'art.14 della L. n.448/1998, più volte menzionata.

B) DECRETO MINISTERIALE 28 DICEMBRE 1998.

Per completezza d'informazione, con l'occasione, si rende noto che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla G.U. n.303 del 30.12.1998, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è stato fissato nella misura del 13,25%, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto stesso (30.12.98). Quindi, considerata la nuova normativa illustrata, che ha decorrenza dal 1° gennaio 1999, detto Decreto ha validità di due soli giorni (30 e 31 dicembre 1998). Pertanto, per tutte le situazioni definite in tale ambito temporale, i tassi cui fare riferimento sono i seguenti:

- Dilazioni e differimenti 13,25%

- Somme aggiuntive: art.1, co.217, L. n.662/96 16,25%

art.1, co.218, L. n.662/96 13,25%.

Per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nella disciplina dell'art.4 della L. n.48/1988, (ai sensi del quale, come è noto, il tasso di dilazione in vigore, ai fini del calcolo delle sanzioni civili, va maggiorato di 5 punti) i tassi da applicare sono rispettivamente: 18,25% (art.1, co.217, L. n.662/96) e 15,25% (art.1, co.218, L. n.662/96).