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Circolare INPS n° 58 del 22 marzo 1988

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali.

- Contribuzione 1988.

1. Contribuzione 1988

Per le categorie in esame la contribuzione dovuta per l'anno 1988 e' la seguente:

1.1 Contribuzione I.V.S.

a) quote fisse:

- il contributo base e' confermato nella misura di L. 390 mensili, ai sensi dell'art. 6, u.c., del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

- il contributo per l'adeguamento delle pensioni, previsto dall'art.22, comma 1, della legge n. 41/1986 ed incrementato nella misura prevista dall'art. 22 della legge n. 160/1975, ammonta per il corrente anno a Lire 82.290 mensili;

- il contributo capitario aggiuntivo di cui al citato art. 22, comma 1 lettera b) e' confermato nella misura di L. 250.000 annue (pari a L. 20833,33 mensili);

- il contributo di risanamento, ai sensi dell'art. 25, 2 comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 resta fissato nella misura di L. 5.458,33capitarie mensili per gli artigiani, e di L. 5.166,67 capitarie mensili per i commercianti.

Ne consegue che il contributo capitario fisso dovuto mensilmente per il 1988 ai fini dell'assicurazione IVS e di L. 109.017,06 per gli artigiani e di lire 108.725,40 per i commercianti.

I predetti importi sono comprensivi della quota dovuta per l'assistenza agli orfani dei lavoratori nella misura costante di lire 45,40 mensili.

b) Quota aggiuntiva aziendale:

e' stata confermata dall' art. 6, comma 2 della legge n. 48/1988 nella misura del 4% per gli artigiani, e del 4,20% per i commercianti, sul reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF, intendendosi per tale, secondo la interpretazione autentica riportata nel comma 27 dello stesso articolo 6, il reddito relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione negli elenchi di categoria (v. successivo punto 2).

1.2 Contribuzione per le prestazioni di maternità

La legge 29 dicembre 1987, n. 546 ha istituito, ai fini della corresponsione delle prestazioni in epigrafe, un contributo capitario, per ciascun soggetto iscritto negli elenchi IVS, pari a lire 18.000 annue.

La disciplina di tale contributo sotto gli aspetti che attengono le modalità e scadenze dei versamenti, degli oneri accessori applicabili, il contenzioso ed i termini prescrizionali resta quella contenuta nell'art. 12, 5 comma della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Il contributo stesso, in quanto non più determinabile secondo i criteri di cui all'art. 25 della legge n. 1204/1971 - esplicitamente abrogato - ed in quanto ancorato dal 1988 all'assicurazione IVS, segue i criteri vigenti per tale assicurazione e diviene frazionabile in ragione dei mesi di effettiva attività.

Pertanto, nei bollettini in corso di emissione il contributo in questione e' stato aggiunto agli importi dovuti per contribuzione IVS.

1.3 Contribuzione per l'assistenza sanitaria

L'art. 13 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 3 ha determinato il contributo per le prestazioni del SSN nella misura del 6,50% del reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente (v. ora art. 10, commi 3 e segg. L. finanziaria 1988, n. 67 dell'11 marzo 1988 - Suppl. G.U. 14 marzo 1988, n. 61 -).

La stessa norma ha ridotto l'onere contributivo anche per l'anno 1987 autorizzando la detrazione di una quota pari al 15% dell'importo versato per il 1987 - in base all'applicazione dell'aliquota del 7,5% da quanto dovuto per il 1988. Ha previsto altresì il rimborso, a domanda, della predetta eccedenza del 15% per quanti non abbiano possibilità di operare tale compensazione o per cessazione dell'obbligo contributivo o per limiti di capienza del contributo 1988. Non sono perciò consentiti rimborsi o compensazione per le fasce di contribuzione calcolate al 4% per l'anno 1987.

Con effetto dal 1986, infine, i minimali già previsti dall'art. 31 della legge n. 41/1986 non sono dovuti, ma sia i rimborsi per il 1986 che le compensazioni consentite tra le competenze 1987 e 1988 sono subordinate, per quanti hanno versato il minimale, alla prova del reddito effettivo.

Tal e' l'interpretazione che scaturisce dalla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo in esame, il quale ricalca il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 431 del 28 ottobre 1987 (G.U. n. 52 del 9 dicembre 1987), ed introduce, in un ambito sempre disciplinato dal rinvio alla normativa fiscale, la definizione di "reddito effettivo".

Per la novità della formulazione e per accertare se la volontà del legislatore sia effettivamente quella di rendere più rigorose le operazioni di rimborso per le situazioni in cui non e' più consentito presumere la produzione di un reddito medio - in tal senso presuntivo era secondo la Corte Costituzionale il significato da attribuire al minimale di contribuzione previsto dall'art. 31 legge n. 41/1986 - e' stato necessario interpellare i Ministeri vigilanti e soprattutto il Ministero del Tesoro, destinatario della contribuzione in esame.

Sara' cura di questi Uffici dare tempestiva notizia dei criteri che saranno forniti dai Ministeri stessi, anche per quanto concerne le modalità concrete attraverso le quali gli interessati possono documentare la loro situazione reddituale.

2. REDDITO D'IMPRESA.

L'art. 6, comma 27 della legge n. 48/1988 ha riportato la definizione di reddito d'impresa già contenuta nei vari decreti legge succedutisi nel 1987, secondo la quale il reddito imponibile - ai fini della contribuzione aggiuntiva aziendale per l'IVS, dal 1982 e per l'assistenza sanitaria dal 1980 fino al 1985 - e' solo quello derivante dall’attività che qualifica professionalmente il titolare d'impresa e da' pertanto titolo alla instaurazione del rapporto assicurativo con l'Istituto.

Come già rilevato al punto 3.3.2 della circolare n. 51080 R.C.V. del 28 maggio 1987, si tratta d'individuare, nell'eventuale esistenza di una pluralità' di redditi d'impresa percepiti dallo stesso soggetto, quello ricavato dall’attività assicurabile che, com’è noto, deve essere quella svolta con carattere di abitualità e di prevalenza e che perciò dovrebbe consentire, almeno in linea di massima, la produzione del maggior reddito.

Da queste ultime considerazioni che risalgono alle norme istitutive della assicurazione delle categorie in esame, e' scaturita la necessita' di approfondire anche presso il Ministero delle Finanze le modalità di individuazione del reddito d'impresa, come sopra determinato, allo scopo di proseguire nei controlli incrociati e verificare quindi la congruità dei versamenti non solo nell'interesse delle Gestioni destinatarie della contribuzione, ma anche delle stesse categorie, interessate alla riforma del sistema pensionistico che dovrebbe attuare un regime contributivo e di prestazioni rapportate a fasce di reddito.

Comunque, l'attuazione di una codificazione uniforme delle varie attività, da riportare già nella delibera d'iscrizione da parte delle competenti Commissioni, si rileva come strumento indispensabile per la individuazione del reddito che interessa.

A tal fine, sono allo studio le iniziative necessarie.

Nel frattempo, occorre esaminare le singole situazioni evidenziate dai contribuenti che hanno contestato i criteri di determinazione seguiti dallo Istituto prima che intervenisse la nuova definizione del reddito, che e' d'interpretazione autentica ed ha, perciò, effetto retroattivo.

A tal fine, potrebbe rendersi necessaria la valutazione preliminare della legittimità dell'iscrizione degli interessi negli elenchi di categoria per quelle situazioni in cui sia riscontrabile, con assoluta evidenza, che il reddito d'impresa, per cosi' dire, principale, e' notevolmente inferiore o inesistente rispetto ad altri redditi d'impresa, percepiti per altre attività

svolte in forma individuale o in partecipazione societaria.

Infatti, un rapporto sproporzionato tra i vari redditi d'impresa e' accettabile solo se presenta carattere di eccezionalità (ad esempio, per un solo anno); se risulta invece continuativo, costituisce un chiaro elemento di individuazione di altre professionalità che, ai sensi di legge, potrebbero costituire o l'effettivo oggetto di tutela assicurativa o motivo di esclusione della tutela stessa.

Una volta risolto - se si presenta - l'aspetto evidenziato, la richiesta di rimborso sarà definita dalle SAP attraverso l'analisi dei diversi redditi di impresa via via che vengono verificati dal Fisco.

Saranno perciò resi disponibili gli opportuni supporti per la visualizzazione dei dati in possesso del Centro (attualmente, fino al reddito dell'anno 1983) per l'individuazione, tra i vari redditi d'impresa imponibili ai fini IRPEF, di quello che rileva ai fini previdenziali.

3. SANZIONI - ART. 4 LEGGE 29 FEBBRAIO 1988, N. 48.

Il regime sanzionatorio introdotto dalla norma in esame sostituisce quello di cui alla legge n. 11/1986 che deve intendersi completamente superato anche per quanto concerne le norme transitorie da essa previste e, naturalmente, per le partite che non siano state già definite anche con il versamento delle sanzioni in base alle norme stesse.

L'abrogazione implicita della citata legge n. 11 comporta che per tutte le inadempienze contributive, indipendentemente dal periodo o dalla scadenza di versamento cui si riferiscono, sono previste le sanzioni graduate a seconda dei comportamenti omissivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 4.

Solo per le inadempienze intervenute in ordine ai versamenti imposti fino alla scadenza del 25 ottobre 1987 e alle condizioni di cui ai commi 6 e seguenti e' previsto un regime agevolato (v. successivo punto 3.2).

3.1 Nuovo regime sanzionatorio

In attuazione delle disposizioni dettate dal citato comma 1 dell'art. 4 vengono diversamente sanzionate le inadempienze appresso indicate consistenti rispettivamente nelle situazioni di cui:

alla lett. a), nell'omesso o ritardato versamento di contributi alle scadenze di cui all'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, da parte di soggetti già presenti negli archivi ed in possesso dei prescritti bollettini.

La sanzione e' pari al tasso di dilazione maggiorato di 3 punti (*) attualmente. 26,50%);

alla lett. b), nell'omesso o ritardato versamento determinato da obiettive incertezze, intendendo per tali, secondo la norma, quelle connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e perciò - e' da ritenersi - solo a questioni di principio controverse sulla ricorrenza dello obbligo assicurativo. La sanzione e' pari al tasso degli interessi di dilazione (attualmente: 21%) (**) semprechè vengano rispettati i termini assegnati per il versamento di quanto dovuto. L'inadempienza, ulteriore, riconduce i debitori nella situazione di cui al punto a);

alla lett. c), nell'evasione connessa all'omissione di denunce obbligatorie o a denunce non veritiere. Tale disposizione, per le categorie in esame, e' riferibile alle omissioni della denuncia di inizio di attività cui i titolari di impresa sono obbligati, per loro stessi e per i familiari coadiuvanti. E' altresì riferibile alle inadempienze totali o parziali della contribuzione a percentuale per l'I.V.S. e per l'assistenza sanitaria, nei casi in cui l'omissione riguardi anche le denunce fiscali dei rispettivi redditi imponibili. La sanzione e' pari al 50% annuo. E' prevista la riduzione del predetto tasso nella misura di cui alla lettera a) in tutti i casi di adempimento spontaneo entro il termine di 12 mesi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei contributi. Come già evidenziato al punto 3.1 della circolare n. 51080 R.C.V. del 28 maggio 1987, la disposizione comporta l'irriducibilità della sanzione nei casi di iscrizione d'ufficio e nei casi di presentazione della domanda di iscrizione dopo il decorso dei 12 mesi dalla data di scadenza teorica dei contributi dovuti

In tutti i casi considerati, le sanzioni non possono superare la misura del 200% dei contributi omessi.

I debitori che siano incorsi nell'irrogazione delle sanzioni nella misura edittale, sono peraltro tenuti a versare anche gli interessi al tasso legale sull'importo globale determinato dai contributi e dalle sanzioni.

3.2 Regime sanzionatorio transitorio

L'attuazione del regime agevolato delle sanzioni previsto dai commi 6, 7 e 8 bis dell'art. 4 non presenta modifiche di rilievo rispetto alle norme scaturite dai precedenti decreti legge ed illustrate con le circolari via via emanate per la generalità dei contribuenti e con circ. n. 1910 R.C.V. e n. 1200 E.A.D. del 7 dicembre 1987 (7).

Infatti, come già precisato nel messaggio n. 07272 del 4 marzo 1988, integrato, con riguardo alle categorie in esame, del msg. n. 24162 dell'11 marzo 1988, la legge n. 48 ha soltanto prorogato al 16 marzo 1988 il termine entro il quale deve essere effettuata la regolarizzazione in unica soluzione - con irrogazione successiva delle sanzioni al 13% - o, presentata la domanda di condono, alle due rate uguali del 31 marzo e del 31 maggio 1988 con irrogazione, successiva, delle sanzioni al 16%.

In entrambe le situazioni il tetto e' pari al 100% dei contributi.

3.2.1 Regime sanzionatorio transitorio per i nuovi iscritti

Riguardo ai soggetti cosiddetti "nuovi iscritti", vanno richiamati in primo luogo i criteri di principio che determinano il titolo degli oneri accessori applicabili e che sono stati riassunti sinteticamente nella parte V della circolare n. 51070 R.C.V. del 5 febbraio 1987 (8).

La situazione debitoria di tali soggetti, già con disposizione amministrativa (v. punto 3.1.2 della circolare n. 51080 del 28 maggio 1987), era stata ritenuta sanabile nell'ambito e agli effetti del condono.

Tali criteri hanno trovato conferma nel comma 14 dell'art. 4 il quale impone, ai fini del beneficio in parola, la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi di categoria entro il termine del 16 marzo 1988 ed il rispetto delle scadenze in seguito assegnate per il versamento dei contributi oggetto della regolarizzazione.

Per quanto superfluo, si rileva che l'agevolazione e' riferibile anche alle regolarizzazioni conseguenti a domande di riconoscimento della qualifica per periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi, già conseguita, o, comunque per periodi rimasti privi di contribuzione nei confronti di soggetti non più iscrivibili per intervenuta cessazione dell’attività alla data della domanda .

L'agevolazione stessa sarà inoltre riconosciuta anche per le iscrizioni d'ufficio intervenute entro il 16 marzo 1988.

Per quanto concerne in concreto il tasso delle sanzioni applicabili sui contributi oggetto delle regolarizzazioni ex comma 14, va considerato che lo articolo 12 della legge n. 155/1981 - comma 6 - prevede un sistema permanente di riscossione dei contributi, anche pregressi, in quattro rate trimestrali.

Il sistema, che non avrebbe mai consentito di effettuare le regolarizzazioni alle scadenze diverse fissate dalle norme sul condono, non può peraltro pregiudicare l'interesse - benché' economicamente immotivato - di quanti, disposti alla regolarizzazione in unica soluzione, non sono stati posti in grado di effettuarla alla scadenza del 16 marzo 1988, per le ragioni obiettive sopra richiamate.

Una attenta valutazione del combinato disposto delle norme ha portato a consentire in occasione della prima emissione dei bollettini contenenti i contributi pregressi e le relative sanzioni al 16%, la riduzione delle sanzioni stesse al 13% purché gli interessati provvedano ad effettuare la regolarizzazione completa del pregresso entro la prima scadenza di cui al predetto art. 12 L. n. 155 (25 aprile).

Tale precisazione e' espressamente contenuta già nei bollettini in corso di emissione.

 

(*) Leggasi 5 punti, come da errata corrige del 15 aprile 1988.

(**) Leggasi 21,50%, come da errata corrige del 15 aprile 1988.

(8) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 246.