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Circolare INPS n.  54 del 30 Aprile 2008

 

 

OGGETTO:

classificazione, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei datori di lavoro del settore Terziario. Chiarimenti.

Attività di “Phone center” e “Internet point”. Modalità di classificazione. Obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali dei titolari/soci delle suddette imprese

 

SOMMARIO:

i datori di lavoro che svolgono le attività di “Phone center” e “Internet point” sono classificati, ai fini previdenziali ed assistenziali, nel settore Terziario.

I titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, le medesime attività sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali      

 

  

1. Classificazione, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei datori di lavoro del settore Terziario

 

 I processi tecnologici sempre più avanzati hanno favorito lo sviluppo della terziarizzazione dell’economia, attraverso l'espansione delle attività di produzione dei servizi alle persone ed alle imprese. 

Queste nuove realtà economiche hanno assorbito quantità sempre maggiore di manodopera grazie alla rapidità della circolazione delle informazioni ed al miglioramento dei mezzi e delle vie di comunicazione. 

In simmetria con l’ampliamento del concetto economico di servizio, la formulazione dell’art. 49, comma 1, lett. b) della legge n. 88/1989 “produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari” piuttosto che “di servizi”, esprime un concetto onnicomprensivo, nel senso che rientrano nel settore terziario tutti i servizi non diversamente classificati in base allo stesso art. 49 o in base a leggi speciali (si ricordi i servizi dei trasporti, delle comunicazioni e delle spettacolo, qualificati industriali; quelli di natura artigianale; quelli connessi all’agricoltura che pur non mutando la loro natura ontologica sono assimilati al settore agricolo; le attività dei servizi bancari, assicurativi, creditizi e tributari appaltati rientranti espressamente nel settore del credito assicurazione e tributi).

Infatti, il comma 1 lett. a) della norma in esame, nel fissare i criteri per la classificazione delle attività nel settore industria, ha individuato, con una elencazione tassativa, le attività tradizionali di produzione e modificazione dei beni materiali e naturali nelle attività “manifatturiere, estrattive, impiantistiche, di produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, dell’edilizia, dei trasporti e comunicazioni, delle lavanderie industriali, della pesca, dello spettacolo nonché per le relative attività ausiliarie”.

Appare evidente che il legislatore, pur considerando la specificità di alcune attività, ha inteso estrapolare dal settore industria i comparti di produzione, intermediazione e prestazioni di tutti i servizi anche finanziari che, invece, sono stati assegnati al settore terziario in ragione del carattere di espansività dello stesso.

In relazione a ciò, tutte le attività comunque riguardanti servizi, sono classificabili nel settore terziario. In tale settore rientrano sia i servizi personali, sia quelli reali e, indistintamente, sia il terziario tradizionale dei servizi commerciali, cui è riconducibile lo scambio e l’intermediazione nello scambio degli stessi servizi prodotti da terzi, che il terziario avanzato dei servizi che utilizzano i sistemi di informazione e telecomunicazione ed i sistemi telematici, se non diversamente classificati in base a quanto sopra esposto.

  

2. Classificazione delle attività di “Phone center” e “Internet point”

 

Il fenomeno della c.d. globalizzazione ha determinato, con riferimento in particolare ai servizi connessi alle telecomunicazioni, una sempre maggiore diffusione di attività quali “Phone center” e “Internet point”, spesso svolte anche in forma integrata, con la finalità di rendere più facilmente accessibile l’erogazione di servizi di accesso telefonico e ad internet in strutture aperte al pubblico.

In relazione alle modalità con le quali l’attività viene svolta e considerato il quadro normativo sopra descritto, anche al fine di uniformare le diverse classificazioni attribuite alle attività in esame dalle strutture periferiche, a parziale modifica di quanto contenuto nel manuale di classificazione allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, successivamente aggiornato con messaggio n.5 del 9 aprile 2001, le attività di “Phone center” e “Internet point”, devono essere classificate, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore terziario con c.s.c. 70708 - codice Ateco 1991: 64.20.0 – codice Ateco 2002: 64.20.6 – codice Ateco 2007: 61.90.20.

Le attività in esame, infatti, non sono qualificabili come manifatturiere, in quanto tale definizione si riferisce alle attività che si concretizzano nella trasformazione e o modificazione di materie prime dalle quali sono escluse le attività produttive di beni immateriali, come ad es. le opere di ingegno, o i prodotti costituiti dai servizi. Le attività dei “Phone center” e “Internet point” non possono, infine, rientrare nei servizi di telecomunicazione che, in quanto caratterizzati dall’utilizzo generale e quotidiano si differenziano da tutti gli altri servizi ad utenza non “universalizzata”.

Le U.d.p. Aziende con dipendenti che non abbiano già proceduto alla classificazione delle attività dei “Phone center” e “Internet point” nel settore terziario provvederanno alla revisione della classificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, con effetto dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente messaggio.

 

 3. Iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali dei titolari/soci

 

I titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, le attività di servizi di “Phone center” e “Internet point”, classificate nel settore terziario con codice Ateco 1991: 64.20.0 – codice Ateco 2002: 64.20.6 – codice Ateco 2007: 61.90.20, sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.