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Circolare INPS n.  42 del 14 Marzo 2006

 

OGGETTO:

Variazione del tasso di differimento, di  dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

 

SOMMARIO:

Provvedimento della Banca Centrale Europea 

Variazione del tasso di riferimento al 2,50% con decorrenza dall’ 8 marzo 2006  

 

 Sul  Bollettino mensile della Banca Centrale Europea pubblicato il 9 marzo 2006 è stato fissato, nella misura del 2,50% a decorrere dal 8 marzo 2006, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti  contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L’interesse di differimento,  maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 8,50 % a decorrere dalla medesima data dell'8 marzo 2006.

A proposito della decorrenza, si fa presente che il regime transitorio, previsto per 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1999 dal D.Lgs 24 giugno 1998 n.213, è ormai interamente trascorso e, di conseguenza, non è più necessaria un’autonoma determinazione della Banca d’Italia per rendere effettivo il tasso fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

La modifica produce effetti  anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

 

1)  INTERESSI DI DILAZIONE

 

L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dall'8 marzo 2006,  dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell' 8,50 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

 

 2)  INTERESSI DI DIFFERIMENTO

 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8,50  % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2006.

  

3)  SANZIONI CIVILI

 

La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:

 

-         per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal  1° ottobre 2000, è pari al TUR (2,50%)  maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art. 116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;  

 

-         per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art. 116 c.8 lettera b) 

 

-         per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116  e sempre con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2005, è pari al TUR  maggiorato di 5,5 punti e quindi all'8% annuo;  

 

-         per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello  al  tasso ufficiale di riferimento (2,50 %).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta  che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella  suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.