Circolare INPS n. 4 del 15 gennaio 2004
OGGETTO: Variazione del tasso dell’
interesse legale dal 1° GENNAIO 2004. Riflessi sul calcolo delle somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 è stato pubblicato il Decreto
del 1 dicembre 2003 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha
fissato nella misura del 2,5% in ragione dell’anno, a decorrere dal 1° gennaio
2004, il saggio dell’interesse legale.
Si
rammenta che la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per
gli interessi legali, può essere concessa nei casi previsti
dall’art. 116, comma 15 della legge n. 388/2000, a condizione che siano stati
integralmente versati i contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali e sulla base delle delibere adottate dai Consigli di
Amministrazione degli enti interessati, in applicazione di direttive
ministeriali, nonché nei casi previsti dall’art. 4, comma 21 della legge 24
dicembre 2003 n.350 ( finanziaria 2004).
Le
direttive cui si deve fare riferimento sono state
emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed, in
base ad esse, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la delibera n.1 dell’8 gennaio 2002 che disciplina dettagliatamente la
materia ( cfr. circolare n. 88 del 9 maggio 2002).