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Circolare INPS n° 314 del 27 dicembre 1995

Oggetto: Attività ispettiva - Legge 8 agosto 1995, n.335 - art.3, comma 9.

1. La legge 8 agosto 1995, n. 335, di Riforma del sistema pensionistico, prevede all'art. 3 comma 20 che "gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbano risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità".

La norma in questione, pertanto, a far tempo dal 17 agosto 1995, giorno della sua entrata in vigore, prevede espressamente, qualora ne ricorrano i presupposti, di notificare alle aziende ispezionate il previsto verbale anche quando non sono emerse inadempienze, e in questo modificando il comportamento fino ad oggi seguito che di norma limitava la compilazione del verbale solo nei casi di accertate irregolarità.

Al fine di inquadrare la portata del nuovo dettato legislativo e gli effetti che lo stesso potrà produrre sull’attività ispettiva occorre preliminarmente tener presente che la Corte di cassazione ha recentemente - e ancora una volta - riaffermato il principio, ormai consolidato, che "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art.2700 cod.civ., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto e' liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori." (Cass. Lav. n.3853/1995).

Alla luce di quanto esposto gli effetti giuridici della nuova normativa, che si limita a trascrivere l'obbligo di verbalizzazione ogni qual volta il datore di lavoro e' sottoposto a visita ispettiva con conseguente diritto dello stesso datore di lavoro a ricevere copia del verbale, non sembrano incidere sulla valenza probatoria dei verbali stessi come sancito dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte, con effetto di irretrattabilita' (salva la querela di falso) dei soli "fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza", oltre che ovviamente della documentazione esaminata.

Tutti gli altri "accertamenti" documentati nel verbale hanno valenza relativa e non certificativa e, come tali, possono essere successivamente rivisti nell'ambito dell'esercizio della potestà in materia della P.A., anche in sede di autotutela.

E' necessario pertanto che il verbale ispettivo rispecchi con precisione gli atti compiuti nel corso dell'ispezione e indichi analiticamente la documentazione esaminata. Si impone pertanto una puntualizzazione degli adempimenti da espletare in sede di accertamento già regolati con le circolari n.21 del 28.1.1991 e n.168 del 7 luglio 1992.

2. L'ispezione deve essere preceduta dalla preparazione del fascicolo aziendale ove dovranno essere indicati:

- eventuali debiti dell'azienda

- note di rettifica esistenti

- lista delle scoperture

- posizione contributiva del titolare dell'azienda se iscritto alle gestioni artigiani o commercianti

- confronto fra i monti retributivi risultanti dai modd. DM e dai modd. O1M.

Ciò consentirà un esame preliminare della situazione contributiva dell'azienda che dovra' poi essere verificata in sede di ispezione con particolare riferimento a quanto emerge dalla lista delle scoperture.

A quest'ultimo riguardo si richiamano le disposizioni di cui al messaggio n. 07174 del 7.6.1994 circa la necessita', qualora le aziende esibiscano denunce contributive a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dei periodi scoperti, di immediati riscontri con la documentazione di Sede e, nei casi dubbi sulla regolarità' delle quietanze, di tempestivi contatti, da parte degli Uffici di Sede, con gli Istituti bancari.

Dei riscontri effettuati e dei risultati delle verifiche sulla situazione debitoria dell'azienda dovra' essere fatta menzione nel verbale ispettivo, rinviando eventualmente agli uffici amministrativi gli ulteriori adempimenti.

3. Circa la metodologia dell'indagine si ribadisce che l'accertamento ispettivo deve articolarsi nei seguenti momenti:

a) accesso al posto di lavoro;

b) identificazione delle persone presenti;

c) acquisizione delle dichiarazioni;

d) rilevazione delle presenze;

e) riscontro di quanto sopra con i documenti di rito;

f) esame circa l'esatta applicazione dei contratti di lavoro;

g) esame della documentazione contabile e fiscale dell'azienda.

L'acquisizione delle dichiarazioni, qualora se ne ravvisi la necessita', deve riguardare tutto il personale presente in azienda. L'avvenuta escussione dei lavoratori e/o delle rappresentanze sindacali dovra' risultare nel verbale ispettivo.

Circa il potere e la validità delle dichiarazioni rese agli ispettori di vigilanza, oltre a quanto detto nella circ. 21 del 1991 e' opportuno richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3746 del 29.3.95 emessa in materia di dichiarazioni rilasciate a funzionari dell'Istituto ai fini di accertare il diritto alle prestazioni.

Essa ha riconosciuto all'Istituto, per la "sua natura di Ente autarchico", la legittimità di "svolgere le indagini ritenute opportune per accertare circostanze e presupposti del diritto del privato alla prestazione invocata, fermo restando che i risultati degli accertamenti svolti, avendo questi natura amministrativa e non giurisdizionale (per cui non sussiste alcun obbligo, a carico dell'INPS, di rendere possibile nel corso del loro espletamento, l'intervento del difensore della parte privata) sono liberamente apprezzabili dal giudice".

Ne deriva che ai fini "dell'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali, non sussiste alcuna preclusione rispetto all'utilizzazione, a fini probatori, delle dichiarazioni rese dall'interessato al funzionario dell'INPS incaricato di svolgere indagini attinenti agli scopi istituzionali dell'Ente".

Pertanto, ferma restando la necessita' di escussione del maggior numero possibile di lavoratori, appare importante far risaltare, specialmente nei casi di accertamento senza addebiti, l'impossibilita' totale o parziale di acquisire le dichiarazioni di tutti i lavoratori occupati compresi quelli non più in forza alla ditta. Ciò a tutela delle ragioni dell'Istituto in occasione di successivi accertamenti riguardanti gli stessi periodi.

Riguardo alla documentazione esaminata (modd. 770, 740, 750, 760, bilanci societari, contratti di lavoro ecc.) questa verra' indicata negli appositi riquadri della pag.1 del verbale con l'indicazione degli anni cui la stessa si riferisce.

L'impossibilita' da parte della ditta di esibire parte della documentazione richiesta dovra' risultare nel verbale di accertamento, ove verranno evidenziati gli atti eventualmente posti in essere dall'ispettore e le motivazioni addotte dall'azienda.

4. Riguardo al mandato assegnato e all'ampiezza dell'indagine si richiama quanto previsto ai pp. 2.4 e 3.3 della già citata circ. 168 del 7.7.1992 e in particolare sull’eccezionalità di mandati limitati, rimessi peraltro alla competenza della Direzione Generale o delle Direzioni Regionali, e sulla necessita', qualora dai primi esami degli atti emergessero comportamenti irregolari, di estendere i controlli a tutto il periodo prescrizionale, secondo i nuovi termini previsti dall'art. 9 della legge 335/1995.

Di tali circostanze dovra' risultare menzione oltre che nel Vig. 4 anche nel verbale di ispezione.

5. Va peraltro precisato che il verbale non può sostituire le certificazioni di correntezza e/o regolarità contributiva necessarie per la partecipazione a gare di appalto e per la liquidazioni di conti finali.

Tali dichiarazioni infatti presuppongono la conoscenza aggiornata dell'intera posizione contributiva dell'azienda, (eventuale contenzioso in atto, domande di condono, dilazioni contributive, ecc.), rientrano nella competenza dell'ufficio riscossioni contributi e debbono essere rilasciate direttamente agli Enti appaltanti con le modalità e le cautele previste dalle circolari emanate in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla circ.n.267 del 19 novembre 1992.

6. Al termine della visita ispettiva, qualora non siano state rilevate inadempienze, si procederà alla compilazione del relativo verbale, illustrando a pag.4 gli accertamenti effettuati, secondo quanto indicato ai punti precedenti, e riportando alla fine della descrizione la seguente dizione:

" Sulla base della documentazione esaminata, e per il periodo oggetto della ispezione, riportate entrambe a pag. 1 del verbale, non sono state riscontrate omissioni contributive, per cui non si procede alla rilevazione di addebiti.

Eventuali richieste di correntezza e/o di regolarità contributiva dovranno essere richieste, da parte degli enti interessati, alle competenti Sedi dell'INPS. Le stesse verranno rilasciate secondo le lettere tipo predisposte dall'Istituto.

Si fa espressa riserva a tutti gli effetti di legge, di recuperare eventuali differenze contributive che dovessero risultare esistenti a seguito di successivi controlli".