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Circolare INPS n.  22 del 8 Febbraio 2005

 

 

OGGETTO: Articolo 74 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276: prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura

 

 1. PREMESSA

 

Con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30”, all’articolo 74, intitolato “Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, è stata normativamente definita l’attività prestata a titolo occasionale in agricoltura:

 

 “Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione di lavori”.

 

 

 2. NORMATIVA PREGRESSA

 

Come è noto, le prestazioni in esame erano state disciplinate dal Legislatore attraverso l’articolo 122 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) e l’articolo 45 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), ma si trattava di norme sperimentali ad efficacia temporale limitata.

 

In particolare, l’articolo 122 della legge 388/2000 era destinato a regolamentare le prestazioni in oggetto per un periodo non superiore a due anni e riconosceva la possibilità ai coltivatori diretti di avvalersi, per la sola raccolta dei prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi.

 

Come chiarito con circolare 18 ottobre 2001 n. 184, il citato articolo 122 configurava i rapporti in esame, purché intervenuti a titolo gratuito, come mere collaborazioni occasionali non produttive di obbligazioni contributive, escludendone l’inquadramento sia nello schema del lavoro subordinato, sia in quello del lavoro autonomo.

 

L’articolo 45 della Legge 289/2002 ha regolamentato la materia limitatamente all’anno 2003, riconoscendo ai coltivatori diretti, ancora una volta per la sola raccolta dei prodotti agricoli, la possibilità di avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90 giorni. Tale disposizione richiedeva, ai fini dell’applicazione, un decreto Ministeriale attuativo non ancora emanato.

 

 3. ARTICOLO 74

 

Con l’articolo in argomento il Legislatore ha individuato una nuova definizione di prestazioni occasionali, attraverso una disciplina che, a differenza delle precedenti norme, è diretta, cioè non richiede provvedimenti attuativi ed è, altresì, priva di precostituiti limiti di efficacia temporale.

 

Sotto il profilo soggettivo, le prestazioni devono essere svolte da parenti e affini sino al terzo grado.

La disposizione legislativa, a differenza delle precedenti, non fa esplicito riferimento alla figura del coltivatore diretto quale soggetto in relazione al quale deve sussistere il grado di parentela o affinità. Tuttavia la norma in esame implicitamente cristallizza una disciplina già esistente, contenuta nell’art. 122 legge 388/2000 e nell’art. 45 legge 289/2002 e che richiamava espressamente la figura del coltivatore diretto quale soggetto destinatario delle collaborazioni occasionali di parenti e affini.

Da quanto in premessa, anche l’articolo 74 deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di cui trattasi devono provenire da parenti e affini, entro il terzo grado, di coltivatori diretti

 

Con riguardo all’oggetto delle prestazioni, la norma, a differenza delle precedenti discipline, non lo limita alla sola raccolta dei prodotti agricoli, ma lo individua genericamente nelle “...prestazioni svolte da...”.

Ne consegue che, mentre in passato le prestazioni occasionali potevano avere ad oggetto esclusivamente attività di raccolta dei prodotti agricoli,  con l’articolo 74 qualunque attività definibile agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile può, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, integrare una prestazione occasionale.

 

Le prestazioni devono avere tre caratteri fondamentali:

 

 

Rispetto al primo punto, si ritengono sussistere l’occasionalità o la ricorrenza di breve periodo quando l’attività è resa senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell’anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo.

In mancanza di precise indicazioni legislative sul limite temporale massimo entro cui deve contenersi l’attività per essere considerata occasionale o di breve periodo, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, in attesa della risposta in merito ad un apposito quesito rivolto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Con riferimento al secondo punto, le prestazioni devono essere fornite a titolo di aiuto, unilaterale o reciproco, o in adempimento di un dovere esclusivamente morale; qualora la prestazione sia fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica, non sussistono gli estremi del lavoro occasionale.

 

In merito al terzo punto, le prestazioni devono essere gratuite; l’imprenditore non deve corrispondere alcun compenso a titolo di retribuzione o corrispettivo per l’attività prestata.

Non alterano la gratuità della prestazione i rimborsi delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (es. vitto, alloggio, spese per l’acquisto di mezzi, ecc.), che l’imprenditore può pertanto corrispondere ai prestatori, senza che ciò comporti modifica del titolo della prestazione.

 

Ai sensi dell’articolo in esame, ricorrendo tutti i requisiti sopra descritti, le attività prestate dal parente o affine sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo.

Ne consegue che le stesse non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali e pertanto non sussiste obbligo di denuncia all’Istituto, come si desume, tra l’altro, dal principio di cui alla legge delega n. 30/2003, articolo 4 lettera f): “configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale, senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole”.