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Circolare INPS n° 190 del 17 novembre 2000

 

Riduzione del contributo per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex C.U.A.F.) ai sensi dell’articolo 20, primo comma, punto 1) della legge n. 114 del 1974: applicabilità alle imprese commerciali costituite in forma di s.r.l. ed agli altri soggetti iscritti negli elenchi nominativi della Gestione speciale commercianti ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell’articolo 1, commi 202 e 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

PREMESSA

L’articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti che esercitino, in qualità di lavoratori autonomi, le attività di cui all’articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti e degli artisti.

Il successivo comma 203 del predetto articolo 1, che ha sostituito il primo comma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ha parzialmente modificato i requisiti richiesti per l’individuazione dei soggetti obbligati all’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di tale norma, alle condizioni ivi indicate, sono assoggettati all’obbligo assicurativo in trattazione anche i soci di imprese costituite nella forma giuridica di società a responsabilità limitata.

In relazione alle predette disposizioni è stato preso in esame il problema dell’applicabilità, ai nuovi soggetti assicurati, della contribuzione dovuta per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) nella misura ridotta prevista dall’articolo 20, comma 1, numero 1) della legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1974, n. 30.

In tale norma sono indicati, oltre all’aliquota stabilita per la determinazione del contributo dovuto alla CUAF, successivamente modificata, i due requisiti richiesti congiuntamente per la fruizione del predetto beneficio: i datori di lavoro devono essere "commercianti" ed essere iscritti negli elenchi nominativi per l’assicurazione contro le malattie della propria categoria.

Il primo requisito non è mai stato modificato rispetto al testo originale, mentre il secondo requisito, a seguito della soppressione delle Casse mutue di malattia, è stato sostituito dalla iscrizione negli elenchi della Gestione speciale dei commercianti per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Poiché la legge n. 662 del 1996 non ha modificato la legge n. 114 del 1974, l’applicazione dell’aliquota CUAF ridotta continua ad essere subordinata alla verifica delle condizioni richiamate nei periodi precedenti.

Premesso quanto sopra, a scioglimento della riserva espressa col messaggio n. 19417 del 4.8.1997 (allegato 4), si impartiscono le seguenti istruzioni.

ISTRUZIONI OPERATIVE

  1. Individuazione dei soggetti destinatari della riduzione del contributo per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF).
  2. L’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, riportato in allegato 3, stabilisce che "nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore", pertanto, nella fattispecie, la riduzione contributiva in oggetto deve ritenersi destinata ai soli soggetti indicati con il termine "commercianti".

    Al fini dell’applicazione delle presenti istruzioni rientrano in tale categoria coloro che esercitano le attività già disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Norme sull’esercizio dell’attività di vendita di merci e sull’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande", in vigore alla data di promulgazione della legge n. 114 del 1974, nonché gli intermediari del commercio che svolgono le attività ausiliarie di importazione ed esportazione di merci e gli agenti e rappresentanti di commercio, con o senza deposito, iscritti nel ruolo di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (abrogativa della precedente legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio), istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano l’incarico rispettivamente di promuovere o di concludere contratti riguardanti la vendita di merci (sono pertanto esclusi i soggetti che esercitano le attività ausiliarie della intermediazione finanziaria).

    Qualora l’attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, devono essere iscritti nel ruolo i legali rappresentanti delle società stesse.

    La citata legge n. 426 del 1971, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinava le attività di vendita all’ingrosso o al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed aveva istituito il Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) in cui dovevano essere iscritti, obbligatoriamente, coloro che intendevano esercitare tali attività.

    Alle predette attività è stata aggiunta, a decorrere dal 1° giugno 1983, quella ricettiva di cui all’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i cui titolari sono stati inseriti, a norma del medesimo articolo, in una sezione speciale del R.E.C.

    L’articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", ha abrogato la legge n. 426 del 1971, nonché il Decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", a esclusione del comma 9 dell’articolo 56, istitutivo di speciali tabelle merceologiche per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio ed i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed all’attività ricettiva.

    Poiché l’articolo 4 del citato D.Lgs. n. 114 del 1998 limita l’ambito di applicazione del medesimo decreto agli esercenti le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, anche a mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza o presso il domicilio dei consumatori, i criteri sopra indicati per l’individuazione dei destinatari del beneficio in oggetto sono integralmente confermati.

    Per quanto sopra esposto possono beneficiare della riduzione dell’aliquota CUAF solo le imprese esercenti le attività specificate nella seguente tabella compilata con riferimento al manuale allegato alla circolare n. 65 del 25.3.1996, recante "Nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali, aggiornata in base all’art. 49 della legge 88/89 ed alla classificazione delle attività economiche ISTAT 91":

    Descrizione

    C.s.c. attuale

    Codice ISTAT 91

    Commercio all’ingrosso

    7.01.XX

    50.10.0

    50.30.0

    da 50.40.1 a 50.40.2

    da 51.21.1 a 51.70.0

    Intermediari del commercio

    Agenti e rappresentanti di commercio

    idem

    da 51.11.0 a 51.19.0

    Commercio al dettaglio

    7.02.XX

    50.10.0

    50.30.0

    da 50.40.1 a 50.40.2

    50.50.0

    da 52.11.1 a 52.61.0

    Commercio ambulante

    7.03.01

    da 52.62.1 a 52.63.5

    Attività ricettiva

    7.05.01

    da 55.11.0 a 55.23.2

    55.23.4

    55.23.6

    Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

    7.05.02

    7.05.04

    da 55.30.1 a 55.40.4

    52.24.2

    Bar aziendali

    7.07.05

    55.51.0

  3. Requisiti richiesti alle imprese costituite in forma di s.r.l.

L’articolo 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996 ha espressamente escluso, per i soci di società a responsabilità limitata, il requisito della "piena responsabilità dell’impresa e dell’assunzio-ne di tutti gli oneri e dei rischi connessi alla sua gestione", assimilando, di fatto, ai fini dell’iscrizio-ne nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, i predetti soci a quelli delle società in nome collettivo.

Pertanto, analogamente a quanto già disposto per tali società, anche le s.r.l. esercenti le attvità individuate secondo i criteri indicati al precedente punto 1, possono beneficiare, a decorrere dal 1° gennaio 1997, della riduzione in oggetto, qualora la maggioranza dei soci sia iscritta negli elenchi nominativi della gestione speciale dei commercianti, in qualità di titolare.

Nel caso di s.r.l. unipersonali deve ovviamente essere iscritto l’unico socio.

Nel caso di s.r.l. costituite da due soci è richiesta l’iscrizione di entrambi i soci.

Per l’applicazione della riduzione del contributo ex CUAF gli operatori delle Agenzie dovranno chiedere alle società interessate una copia autenticata del libro dei soci (il libro è obbligatorio ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile) e verificare, per ciascun socio, l’avvenuta iscrizione, in qualità di titolare, negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti; tale iscrizione deve risultare effettuata in relazione alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, pertanto non può essere riconosciuta, ai fini dell’applicazione del beneficio in trattazione, l’iscrizione effettuata per l’esercizio contemporaneo di altra impresa, sia in qualità di titolare di ditta individuale sia in qualità di socio di società.

La s.r.l. che eserciti l’attività, con personale dipendente, in più sedi operative, anche situate in province diverse, qualora sia in possesso dei prescritti requisiti, può beneficiare della riduzione dell’aliquota CUAF per tutte le dipendenze; nel caso di esercizio di attività diverse, il predetto beneficio potrà essere riconosciuto, ovviamente, solo per le dipendenze in cui sono esercitate le attività indicate al precedente punto 1.

Alle imprese ammesse al beneficio in oggetto dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione 3V con decorrenza dalla data, ovviamente non anteriore al 1° gennaio 1997, dalla quale risulterà il possesso dei requisiti sopra indicati.

Le Sedi che abbiano riconosciuto la predetta riduzione ad imprese che, alla luce dei criteri sopra esposti, non risultino in possesso dei requisiti richiesti, dovranno invitare tali imprese a versare le differenze contributive dovute nei limiti della prescrizione quinquennale. Qualora il riconoscimento del beneficio in trattazione sia dovuto ad errata valutazione da parte delle Agenzie, non dovranno essere applicate le sanzioni previste per il ritardato versamento dei contributi, ma solo gli interessi legali nella misura vigente del 2,5 per cento annuo.

I datori di lavoro interessati potranno regolarizzare le rispettive posizioni contributive entro il terzo mese dalla data di emanazione della presenti istruzioni, ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, con le modalità vigenti in materia di regolarizzazioni contributive.

 

 

Allegato 1

Il testo dell’articolo 1, commi 202 e 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è il seguente:

Art. 1. - Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza:

202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.

203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

Allegato 2

Il testo dell’articolo 20, primo comma, punto 1), della legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione con modificazioni del decreto-legge 2 aprile 1974, n. 30, è il seguente:

Art. 20. - Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, l’aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

  1. 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;

Allegato 3

L’articolo 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale", di cui al Preambolo al testo del Codice civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, è il seguente:

Art. 12. - Interpretazione della legge

1. Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

2. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Allegato 4

Messaggio INPS n° 19417 del 04/08/97

 

OGGETTO: L. 23.12.96, n. 662, art. 1, commi 202 e 203.

Beneficio aliquota ridotta CUAF.

Le disposizioni contenute nei commi 202 e 203 della legge in oggetto estendono dal 1.1.1997 l’assicurazione obbligatoria IVS dei commercianti a soggetti esercenti attività del terziario in precedenza esclusi ed ai soci di società a responsabilità limitata.

È stato chiesto se questi nuovi soggetti rientrino fra i destinatari della disciplina di cui all’art. 20, co. 1, punto 1) del D.L. 2.3.1974, n. 30, convertito nella legge 16.4.1974, n. 114, se cioè, in qualità di datori di lavoro, possano beneficiare dell’aliquota ridotta relativa alla CUAF.

Al riguardo sono in corso approfondimenti, per cui nel frattempo le Sedi inviteranno le imprese ad effettuare il versamento della contribuzione in argomento secondo l’aliquota ordinaria.