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Circolare INPS n° 176 del 17 ottobre 2000

 

OGGETTO:

Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Recupero degli importi dovuti per gli anni 1992 e precedenti.

Reddito imponibile.

Le procedure in corso di attuazione per il recupero dei crediti contributivi dell’Istituto hanno dato adito a talune contestazioni sugli importi richiesti, per gli anni 1992 e precedenti, a titolo di contributi IVS, nelle fattispecie di coesistenza di una pluralità di redditi di impresa in capo ad un medesimo titolare iscritto alle Gestioni degli artigiani o degli esercenti attività commerciali.

Si rammenta, a tal proposito, che soltanto a decorrere dall’anno 1993, per effetto di quanto disposto dall’art.3 bis della legge 14/11/1992, n.438, il contributo IVS in questione è calcolato sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF. Per gli anni precedenti il 1993, viceversa, a mente di quanto precisato dall’art.6, comma 27, della legge n.48/1988, la base imponibile é costituita esclusivamente dal reddito derivante dall’attività che qualifica professionalmente il titolare di impresa e dà, pertanto, titolo all’instaurazione del rapporto assicurativo con l’Istituto.

In riferimento agli anni 1992 e precedenti, conseguentemente, si rende necessario individuare, nell’eventuale esistenza di una pluralità di redditi percepiti dallo stesso soggetto, il reddito che deriva dall’attività dalla quale discende l’obbligo assicurativo e, quindi, l’attività che viene svolta con carattere di abitualità e prevalenza (e con il requisito della manualità in riferimento agli artigiani) e che dovrebbe consentire, in linea di massima ed almeno con il protrarsi del tempo, la produzione del maggior reddito.

Si tratta di accertamenti da effettuare caso per caso, al fine di appurare se all’esistenza di una pluralità di redditi corrispondano attività distinte, in relazione alle quali una soltanto si configura come attività che qualifica professionalmente, anche ai fini previdenziali, l’imprenditore. In tale ipotesi, soltanto il reddito derivante da tale attività, svolta dall’imprenditore con i caratteri di cui sopra, costituisce imponibile contributivo.

A tale conclusione può pervenirsi anche nelle fattispecie nelle quali, ancorché si tratti di attività appartenenti al medesimo comparto e, nell’ambito di questo, con identica classificazione, l’apporto del titolare risulti presentare, a seguito di puntuali accertamenti, i requisiti di iscrivibilità in riferimento ad una sola tra le imprese da cui derivano i vari redditi.

Non appare superfluo evidenziare, al riguardo, come l’accertamento in argomento possa anche suscitare dubbi sulla legittimità dell’iscrizione, ad esempio nelle ipotesi nelle quali il reddito d’impresa "principale" risulti notevolmente inferiore rispetto ad altri redditi di impresa, percepiti per altre attività svolte in forma individuale o societaria. In tali fattispecie potrebbero individuarsi, professionalità od attività diverse, costituenti, queste ultime, oggetto della tutela assicurativa, ovvero motivo di esclusione dalla stessa.

Nella definizione delle singole controversie le Sedi si atterranno ai suesposti criteri, che non modificano, del resto, le direttive impartite dalla scrivente Direzione sin dalla entrata in vigore della legge n.48/1988.