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Circolare INPS n° 131 del 14 giugno 1999

OGGETTO: Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali e gestione separata di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95: compilazione del quadro "RR" del modello UNICO 99.

 

Con circolare n. 103 del 12 maggio 1999 sono state fornite istruzioni in ordine alle modalità di pagamento, rateizzazione e compensazione dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

A tal riguardo, in considerazione dei quesiti formulati dagli assicurati e da talune sedi, con particolare riferimento alle modalità di compilazione del quadro "RR" del modello UNICO99, si forniscono le seguenti istruzioni.

1) COMPILAZIONE DEL QUADRO RR

1.1 - Generalità

Il quadro "RR" del modello "UNICO99 persone fisiche" deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Il predetto quadro deve essere riferito esclusivamente ai redditi conseguiti nell'anno 1998 e ai relativi contributi.

1.2 - Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

La sezione I deve essere compilata, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).

I soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'INPS, non hanno ancora avuto la comunicazione dell'avvenuta iscrizione con la conseguente attribuzione del "codice azienda" sono esonerati dalla compilazione del predetto quadro.

Diversamente i soggetti che non hanno ancora ricevuto i modelli di pagamento, ma hanno già avuto la comunicazione dell'avvenuta iscrizione e del relativo "codice azienda", dovranno compilare il quadro "RR". In questo caso l'intero importo dei contributi dovuti deve essere riportato nel rigo RR11, sia per quanto attiene l'importo dei contributi dovuti sul minimale di reddito che per quanto riguarda i contributi dovuti sul reddito eccedente detto minimale.

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1998 con un minimo di L. 21.979.984 (reddito minimale) ed un massimo di L. 106.876.667, entrambi rapportabili a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella dei Commercianti.

Il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, è pari a L. 139.480.000.

Quest’ultimo massimale non può essere rapportato ai mesi di attività.

Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri RR, ognuno riferito alla singola gestione. Lo stesso dicasi in ogni caso nel quale cambi il "codice azienda".

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

• per la Gestione Artigiani:

- 15,80 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 21.979.985 e L. 64.126.000 (rapportabile ai mesi di attività soltanto per i soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995);

- 16,80 per cento per i redditi compresi tra L. 64.126.001 e L. 106.876.667 (L. 139.480.000 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995);

• per la Gestione Commercianti:

- 16,19 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 21.979.985 e L.64.126.000(rapportabile ai mesi di attività soltanto per i soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995);

- 17,19 per cento per i redditi compresi tra L. 64.126.001 e L. 106.876.667 (L. 139.480.000 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995).

ATTENZIONE: Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 12,80 e al 13,80 per cento per gli Artigiani; al 13,19 e al 14,19 per cento per i Commercianti.

Sono, inoltre, dovuti, per ciascun iscritto alle Gestioni, i contributi per la tutela della maternità ed i contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, fissati nella misura mensile di L. 1.578 (maternità) e di L.45,40 (ex ENAOLI).

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).

Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

1.3 - Come si compila la sezione.

Nel rigo RR1 riportare il codice azienda attribuito dall’INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici), indicato sulla lettera di accompagnamento dei modelli di pagamento F24, alla voce "COD. azienda".

Nel caso in cui il contribuente svolga l’attività di affittacamere occorre barrare la relativa casella.

Il rigo RR2 è riservato all’indicazione dei dati contributivi del titolare dell’impresa.

Nei righi da RR2 a RR8 della sezione I devono essere riportati:

• a colonna 1, il codice fiscale di ognuno dei componenti il nucleo aziendale (ad esclusione di quello del titolare);

• nelle colonne 2 e 3, il periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 1998 indicandone l’inizio e la fine (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell’iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);

• a colonna 4, uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall’INPS:

A = Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;

B = Art. 4, comma 16, L. 449/97. Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1998;

C = Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l’aliquota del 16,80 si riduce al 13,80);

D = Qualora spettano contemporaneamente le riduzioni di cui ai punti B e C.

Nel caso in cui non spettino agevolazioni, nella colonna 2 non va indicato alcun dato.

Se nel corso dell’anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, dovranno essere compilati distinti righi relativi ai periodi di validità delle agevolazioni. Qualora la modifica riguardi il titolare, nell’ulteriore rigo dovrà essere indicato il codice fiscale dello stesso;

• nelle colonne 5 e 6, il periodo di spettanza delle riduzioni (ad es. per l'intero anno dal 01 al 12);

• a colonna 7, i redditi di impresa 1998, così come attribuiti ai singoli iscritti, assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 14 novembre 1992, n. 438. Qualora il reddito d’impresa sia di importo inferiore al minimale di reddito imponibile (ad esclusione di quello derivante dall’attività di affittacamere), in tale colonna va indicato l’importo corrispondente al predetto minimale, eventualmente rapportato ai mesi di attività. Qualora il reddito superi il massimale imponibile, va indicato l'importo del massimale, eventualmente rapportato ai mesi di attività (si ricorda che il massimale per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 non è rapportabile ai mesi di attività);

• a colonna 8, l’importo complessivo dei contributi Ivs dovuti per l’anno 1998, al netto di eventuali riduzioni applicate a norma di legge con riferimento ai codici indicati a colonna 4;

• a colonna 9, le altre somme, diverse dai contributi IVS, rilevabili dai bollettini ovvero dalla lettera di accompagnamento dei modelli F24 inviati dall’INPS (contributo per le prestazioni di maternità, per l’assistenza agli orfani dei lavoratori, nonché, in corrispondenza del solo rigo RR2, la quota associativa eventualmente dovuta);

• a colonna 10, l’importo complessivo dei contributi dovuti (somma degli importi indicati a colonna 8 e a colonna 9).

Nei righi da RR9 a RR12 devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare, indicare:

• nel rigo RR9 il totale di tutti i contributi, determinato sommando gli importi indicati nella colonna 10;

• nel rigo RR10 l’ammontare complessivo di tutti i versamenti effettuati per l’anno 1998 (contributi in scadenza trimestrale, primo e secondo acconto 1998) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1998 dovuti all’INPS (per oneri accessori si intendono gli importi dovuti per interessi e sanzioni);

• nel rigo RR11 l'importo delle rate trimestrali per contributi sul minimale di reddito relativi all’anno 1998 i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all’atto della presentazione del modello UNICO 99 (emissioni di modelli di pagamento per nuove iscrizioni successive al mese di aprile 1998) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1998 dovuti all’INPS;

• nel rigo RR12 l’importo dell’eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all’anno 1997 e già portato in diminuzione dei contributi dovuti per l’anno 1998 in base alle previgenti disposizioni in materia di "autoconguaglio". Dal corrente anno, infatti, le somme a credito del contribuente possono essere solamente compensate nel modello F24 o chieste a rimborso. In caso di compensazione nessuna comunicazione è dovuta alla sede dell'INPS, in quanto l'Istituto rileverà direttamente le predette operazioni dai dati del modello F24.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, è necessario calcolare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RR9 e la somma degli importi indicati nei righi RR10, RR11 e RR12. Se la differenza risulta uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR13; se tale differenza, invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR14.

Gli importi da indicare nei righi RR13 e RR14 sono complessivi rispetto a tutti i soggetti indicati nel quadro "RR" e possono quindi non trovare corrispondenza negli importi indicati nei modelli F24.

Infatti i versamenti o le compensazioni tramite modello F24 devono essere effettuati con riferimento ad ogni singolo soggetto elencato nel quadro "RR", ai fini di gestire correttamente le rispettive posizioni assicurative. Si ricorda che vanno utilizzate distinte righe nel modello F24 anche per i versamenti o le compensazioni relative al saldo 1998 e al primo acconto 1999.

Ad esempio, se un assicurato per l'anno 1998 ha un credito di Lire 500.000 e deve versare il primo acconto 1999 pari a Lire 900.000, nel modello F24 dovranno essere compilate due righe: una con periodo di riferimento 1998 e l'indicazione dell'importo del saldo a proprio credito nella colonna "importi a credito compensati" (500.000) e una con periodo di riferimento 1999 e l'importo dell'acconto nella colonna "importi a debito versati" (900.000) effettuando il versamento di Lire 400.000. In questo modo l'Istituto provvederà a rettificare in diminuzione di Lire 500.000 l'importo accreditato per l'anno 1998 e ad attribuire l'intero importo dell'acconto (900.000) all'anno 1999.

Si precisa che i crediti risultanti dai calcoli effettuati nel quadro "RR" possono essere utilizzati in compensazione di qualsiasi versamento debba essere effettuato con il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Qualora i righi previsti nella sezione I del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore quadro, compilando i righi da RR9 a RR14 solo nel primo quadro.

2: Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals, ecc.).

La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce.

Per l’anno 1998 il contributo, entro il massimale di L. 139.480.000, deve essere calcolato applicando all’imponibile le seguenti aliquote:

– 12 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;

– 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel rigo RR15 devono essere riportati i seguenti dati:

• a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo;

• nelle colonne 2 e 3, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";

• a colonna 4, l’aliquota applicata;

• a colonna 5, il contributo dovuto;

• a colonna 6, il contributo versato.

Qualora si modifichi in corso d’anno la misura dell’aliquota contributiva da applicare (dal 12% al 10% o viceversa) per l’inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo RR15 sia il rigo RR16.

Proseguendo nell’esempio, nel rigo RR15 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell’anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l’aliquota, nella misura del 12%.

Nel rigo RR16 saranno riportati l’imponibile relativo alla restante parte dell’anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l’aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a L. 139.480.000, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell’esempio, il reddito da indicare nei righi RR15 ed RR16 sarà pari, rispettivamente, a L. 46.493.000 ed a L. 92.987.000.

Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l’intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di L. 139.480.000.

Nel rigo RR17 deve essere indicato l’eventuale credito relativo all’anno 1997 portato in diminuzione del contributo dovuto per il 1998, qualora non sia stato chiesto il rimborso all’INPS.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, calcolare la differenza tra la somma degli importi indicati a colonna 5 dei righi RR15 e RR16 e la somma degli importi indicati a colonna 6 dei righi RR15, RR16 e RR17.

Se la differenza risulta maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR18; se tale differenza, invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR19.

Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo quadro, compilando i righi da RR17 a RR19 solo nel primo quadro.