Circolare INPS n° 126 del 15 giugno 2001
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OGGETTO: |
Attività di vigilanza coordinata e congiunta. Circolare Ministero del Lavoro n° 60/2001 del 7 giugno 2001. |
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale – Divisione VII – Coordinamento Ispezioni del Lavoro, con circolare n° 60/2001 del 7 giugno 2001, che si allega, ha emanato alcuni indirizzi in materia di vigilanza coordinata e congiunta con gli Istituto previdenziali.
Obiettivo della circolare è principalmente quello di pervenire a forme di collaborazione e di coordinamento delle attività da svolgere da parte dei diversi Organismi preposti all’attività di vigilanza che, fermo restando gli obiettivi da ciascuno programmati e le diverse finalità dei controlli da ciascuno posti in essere, ottimizzi l’utilizzo delle risorse evitando pluralità di accertamenti nei confronti della stessa azienda, difformità di trattamento e intralci all’attività produttiva.
E’ di tutta evidenza che il conseguimento di tale obiettivo richiede un punto di raccordo ove compatibilizzare i programmi predisposti ed individuare, in relazione alle esigenze prospettate da ciascun Organismo, le linee di intervento che rispondano maggiormente ai criteri di efficacia e di economicità delle azioni ispettive.
Considerati i positivi risultati conseguiti in materia di vigilanza integrata è stato ritenuto idoneo a svolgere tale compito lo "staff di coordinamento regionale", istituito con la circolare n° 35/99 dello stesso dicastero, al quale partecipano tutti gli Enti e Amministrazioni che hanno competenza in materia di assolvimento degli adempimenti contributivi.
Il percorso delineato dalla circolare ministeriale, una programmazione a livello regionale e modalità operative sul territorio, corrisponde a quanto previsto dall’Istituto con la circolare n° 24 del 1° febbraio 2001 in materia di formulazione e realizzazione del budget delle attività.
Queste ultime disposizioni stabiliscono infatti che la Sede Regionale deve formulare il budget delle attività, articolato temporalmente per trimestre e territorialmente per Sede Provinciale e Sub Provinciale.
In questa fase, inoltre, vengono definiti i settori ove indirizzare l’attività ispettiva e le modalità di intervento, individuando le indagini che richiedono una regia regionale e riservando una quota delle attività ad iniziative promosse dalla Direzione Generale.
Ciò premesso, ciascuna Sede Regionale in sede di "staff di coordinamento" prospetterà, in relazione ai piani predisposti, la propria attività per l’intero anno 2001. In tale contesto verranno individuate e definite le attività da effettuare in congiunta o in integrata, in modo da dare piena operatività alle strutture periferiche su tutta l’attività da svolgere in via autonoma.
E’ di tutta evidenza che l’attività di coordinamento opererà nell’ambito degli obiettivi di budget fissati dal Consiglio di Amministrazione ed illustrati con la predetta circolare n° 24.
Le decisioni assunte a livello di "staff di coordinamento" specie per quanto riguarda le attività da espletare in congiunta o in integrata saranno ribaltate alle Sedi alle quali competerà la parte operativa.
A tale riguardo si richiama l’attenzione sull’ultima parte della circolare ministeriale che rinvia, a livello provinciale le intese, con le Direzioni del Lavoro, circa l’individuazione delle aziende, le tipologie operative e le modalità di informazione.
Riguardo ai primi due aspetti è evidente che questi riguardano essenzialmente l’attività da svolgere in congiunta o in integrata, mentre per il terzo aspetto è opportuno che siano concordati sistemi di comunicazione che non siano di ostacolo alla tempestività e all’efficacia dell’azione ispettiva nell’ottica sempre di evitare duplicazioni di indagini.
Circa le ispezioni "a vista" di cui parla la circolare ministeriale, che, considerata la strategia dell’Istituto basata essenzialmente sulla lotta al sommerso, costituiscono una leva fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del 2001, l’informazione di inizio ispezione verrà comunicata successivamente all’accesso nei termini stabiliti.
Relativamente, invece, alla comunicazione preventiva, occorre sottolineare, per i riflessi sull’attività di vigilanza dell’Istituto, che la circolare ministeriale introduce alcune novità sull’approvazione prevista dall’art.5 della legge n° 628/61, limitando i casi per i quali questa può non essere concessa alle situazioni in cui sussistono interventi di polizia giudiziaria o ispezioni già in corso da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.
Qualora invece l’ispezione sia stata programmata o sia in corso di programmazione da parte delle Direzioni del Lavoro o di altro Organismo, le Sedi prospetteranno le esigenze dell’Istituto, sia relativamente ai tempi dell’accertamento, sia alle motivazioni che sottostanno all’accertamento stesso, dando la propria disponibilità ad interventi in congiunta, sempre che i tempi di definizione siano coerenti con gli obiettivi da realizzare.
Ciascuna Sede infine assicurerà il normale flusso della completa documentazione da trasmettere alle Direzioni Provinciali del Lavoro per gli adempimenti di loro competenza secondo le consuete modalità.
A questo riguardo è opportuno che sia in sede di "staff di coordinamento" che in sede di Commissione provinciale, venga rappresentata l’esigenza affinché i verbali elevati dagli Ispettori del Lavoro e trasmessi all’Istituto contengano tutti gli elementi utili alla quantificazione degli addebiti da notificare alle aziende ispezionate.
E’ assolutamente da evitare, infatti, proprio nello spirito di non incorrere in una pluralità di accertamenti che di fatto vanificano l’ottimale utilizzo delle risorse, che le Sedi procedano ad una ripetizione dell’ispezione al solo fine di determinare gli importi evasi.
I Dirigenti Le Sedi Regionali avranno infine cura di comunicare alla Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa tutte le situazioni che eventualmente si verifichino sul territorio in contrasto con le disposizioni sopra illustrate, specie nei casi quando queste possono riflettersi sul conseguimento degli obiettivi o incidere sull’efficacia ed economicità dell’azione ispettiva.
Allegato n.1
Circolare Ministero del Lavoro n° 60 del 7 giugno 2001
OGGETTO: Vigilanza coordinata e congiunta con gli istituti previdenziali.
Questo Ministero è più volte intervenuto per regolamentare le modalità della programmazione degli accertamenti in materia contributiva effettuati dagli enti previdenziali e per disciplinare il coordinamento tra i diversi organi preposti all’attività di vigilanza.
In merito sono state emanate numerose circolari, tra le quali assumono particolare rilevanza la n° 113 dell’8/6/73 sulla istituzione delle Commissioni provinciali di coordinamento, la n° 129 del 29/1/76 contenente orientamenti per una maggiore efficacia e validità sociale della vigilanza e la n° 134 del 12/12/83 dettata in attuazione dell’art.3 comma 6 della legge 638/83.
Nel ribadire il contenuto delle circolari sopracitate, al fine di coordinare ancor più efficacemente l’attività accertativa autonomamente espletata dagli enti previdenziali, si rileva preliminarmente che, mentre la vigilanza svolta da questi ultimi è finalizzata al controllo del corretto adempimento da parte del datore di lavoro delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, quella esercitata dalle DPL ha carattere globale, in quanto concerne non solo gli aspetti contributivi, ma anche la tutela fisica ed economica del lavoratore.
In tema di coordinamento assumono particolare valenza l’art.5 della legge 628/61 – la cui ratio è dichiaratamente quella di evitare "pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell’attività produttiva"- e l’art.3 della legge 638/83 che, tra l’altro, attribuisce alla DPL il compito di redigere una relazione annuale, sentiti al riguardo gli istituti previdenziali, sulla programmazione dell’attività ispettiva. Relazione, questa, che naturalmente è suscettibile di tutte le modifiche e gli adattamenti che dovessero rendersi necessari a seguito delle periodiche verifiche dei risultati.
La stessa relazione annuale di cui si è fatto cenno in precedenza terrà inoltre debitamente conto dei programmi predisposti da ciascun ente previdenziale.
Riguardo in particolare alla fase di programmazione a livello regionale degli interventi congiunti in settori particolarmente a rischio in aree interprovinciali e per l’espletamento dell’attività di vigilanza integrata, è necessario che il coordinamento delle attività ispettive, in materia contributiva e di lavoro nero, proprio nell’ottica di migliorare i rapporti tra i diversi enti e ottimizzare al massimo l’utilizzo delle risorse, sia istituzionalizzato come metodo di lavoro e regolamentato nei suoi contenuti.
Al riguardo si ritiene che lo "staff di coordinamento regionale", istituito con la circolare 35/99, possa assolvere anche le funzioni sopra descritte. In tale sede, infatti - non appena ricevute, da parte di questa Direzione Generale, le direttive circa gli obiettivi programmatici individuati a livello nazionale - verranno esaminati i programmi annuali di vigilanza predisposti da ciascun Ente e riguardanti il territorio regionale, articolati temporalmente per periodi da concordare e indicanti i settori e le aree territoriali interessate agli accertamenti.
L’esame sarà principalmente finalizzato a rendere compatibili i singoli programmi, specie per quelle attività per le quali si deciderà di procedere congiuntamente ad azioni di vigilanza, ovvero a valutare, considerata la disponibilità delle risorse rispetto agli obiettivi da conseguire, l’opportunità di operare in via autonoma, evitando però duplicazioni o sovrapposizioni di interventi.
Così delineati a livello regionale i piani di intervento, l’individuazione delle aziende e la definizione delle modalità operative saranno attuate a livello provinciale, ove, per favorire la più ampia collaborazione tra le DPL e gli istituti previdenziali, non si potrà prescindere dall’osservanza dei seguenti adempimenti:
Nell’ambito delle commissioni provinciali di coordinamento – che, come è noto, si riuniscono con periodicità almeno trimestrale – si dovrà assicurare l’assolvimento dei compiti, già individuati con la circolare n° 113/73, ed in particolare, la realizzazione di intese sulla programmazione, e cioè sui criteri di selezione condivisi che, di volta in volta, in dipendenza dal contesto, debbono presiedere la individuazione delle aziende da sottoporre a controllo. Le stesse commissioni dovranno inoltre adoperarsi al fine di garantire una uniformità di interpretazione delle normative in tema di legislazione sociale, comunicando a questo Ministero ogni eventuale difformità di valutazione, che non trovino soluzione a livello locale.