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Circolare INPS n.  1 del 3 gennaio 2006

 

 

 

OGGETTO:

variazione del tasso di differimento, di  dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

SOMMARIO:

 Provvedimento della Banca Centrale Europea 

Variazione del tasso di riferimento al 2,25% con decorrenza dal 6 dicembre 2005  

 

Sul Bollettino Mensile della Banca Centrale Europea pubblicato l’8 dicembre 2005 è stato fissato, nella misura del 2,25% a decorrere dal 6 dicembre 2005, il tasso ufficiale di riferimento da prendere a base  per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti  contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Si fa presente in proposito che il regime transitorio, previsto per 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1999 dal D. Lgs 24 giugno 1998 n. 213, è ormai interamente trascorso e, di conseguenza, non è più necessaria un’autonoma determinazione della Banca d’Italia per rendere effettivo il tasso fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

 

A decorrere dal 6 dicembre 2005, quindi, l’interesse di differimento,  maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996 n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402 è pari al 8,25 % .

La modifica produce effetti  anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.

 

1) INTERESSI DI DILAZIONE

 

L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 6 dicembre 2005, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 8,25 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

 

 

2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO

 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8,25  % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2005.                       

 

3) SANZIONI CIVILI

 

La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:

 

-         per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal  1° ottobre 2000, è pari al TUR (2,25%)  maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7,75% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b) secondo periodo;  

 

-         per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b); 

 

-         per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116  e sempre con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2005, è pari al TUR  maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,75% annuo;  

 

-         per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello  al  tasso ufficiale di riferimento (2,25 %).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta  che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella  suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.