Circolare INPS 22 maggio 1997 n°116
OGGETTO: Nuovo regime sanzionatorio: Enti locali (art. 1, comma 219, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).
1. ENTI LOCALI.
Come e' noto l'art. 1, comma 219, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui all'art. 1, comma 217, della Legge n. 662 menzionata, nonché degli interessi legali.
Al punto 3.4. della circolare n. 65 del 18 marzo 1997, trasmessa con la stessa data con messaggio n. 1031, e' stata illustrata l'anzidetta disposizione.
La questione della retroattività o meno della norma in argomento - che ha natura eccezionale, contemplando soggetti aventi natura pubblica ed e' stata emanata con il chiaro intento di contribuire a sanare la nota pesante situazione finanziaria in cui versano molti enti locali - ha formato oggetto di approfondimenti a seguito dei quali, su conforme avviso dell'Avvocatura centrale, tenuto conto della formulazione della norma, si e' pervenuti alla conclusione che la disposizione di cui trattasi e' applicabile con effetto retroattivo limitatamente all'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive.
Alla luce delle precisazioni sopra riportate potranno, quindi, essere definite le situazioni ancora pendenti in materia.
2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE " UNA TANTUM " IN CASO DI
EVASIONE (art. 1, comma 217, della L. n. 662/1996).
Con l'occasione, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle
Sedi, si precisa che ai fini della applicazione della sanzione in epigrafe,
i cui criteri attuativi sono contenuti nell'apposito decreto emanato dal
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro
del Tesoro, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29
marzo 1997 ( i cui contenuti sono stati resi noti con messaggio n. 2928 del
22 aprile 1997 )