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Circolare INPS n° 107 del 21 maggio 2001

 

OGGETTO:

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

SOMMARIO:

Provvedimento della Banca d’Italia del 10 maggio 2001.

Variazione del tasso di riferimento al 4,50% con decorrenza dal 15 maggio 2001.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2001 è stato pubblicato il provvedimento del 10 maggio 2001 con il quale la Banca d’Italia, visto l’art. 2 comma 1 del D.Lgv.24 giugno 1998 n.213 e la Delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 10 maggio 2001, ha fissato nella misura del 4,50% a decorrere dal 15 maggio 2001, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 10,50 % a decorrere dalla medesima data del 15 maggio 2001.

La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

  1. INTERESSI DI DILAZIONE
  2. L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 15 maggio 2001, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,50 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

  3. INTERESSI DI DIFFERIMENTO
  4. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,50 % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2001.

     

  5. SANZIONI CIVILI

La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 65) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

Per una compiuta trattazione del regime sanzionatorio introdotto dalla legge finanziaria 388/2000, si rimanda ad una apposita circolare di prossima emanazione.