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Sentenza Corte di Cassazione, Sezione lavoro,

n. 9111 del 17 aprile 2007

 

 

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NON FA LA DITTA ARTIGIANA

L'ente previdenziale può contestare la qualità di impresa artigiana

anche se l'azienda è nel relativo albo?

 

La Cassazione risponde affermativamente. Una ditta iscritta all'Albo artigiani ha chiesto l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano, anziché di quelli previsti per il settore industriale.

La sentenza della Cassazione ha affrontato il problema se, ai fini contributivi, sia sufficiente, per ottenere il riconoscimento del livello previsto per gli artigiani, produrre i documenti che attestano l'iscrizione all'albo. La ditta in questione ha infatti sottolineato che l'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane.

Inoltre l'iscrizione ha effetto costitutivo come attestato dalla legge 443/1985 ai fini della concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo quanto disposto dalla legge 63/1993.

L'iscrizione all'albo è impugnabile con ricorso alla commissione regionale e, eventuale, successiva impugnazione del relativo provvedimento davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La mancata impugnazione e quindi comunque la conclusione favorevole del procedimento di iscrizione non è vincolante per il giudice, il giudice del merito se la qualifica di artigiano viene contestata dall'ente previdenziale può decidere in merito senza essere vincolato all'iscrizione.

Il giudice deve, infatti, vagliare le prove offerte dall'ente previdenziale e verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana. Se si convince dell'insussistenza della qualifica il giudice può disapplicare l'atto di iscrizione, anche se non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura sopra riportata.

 

GLI EFFETTI PRATICI

 

L'impresa che agisce in giudizio per ottenere l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano, contestando di dover pagare quelli per il settore industriale, ha l'onere di dimostrare di possedere i requisiti propri delle imprese artigiane. La prova può essere fornita con il documento che attesti l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.

Il giudice del merito, se l'ente previdenziale fornisce prove contrarie, non può decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione nell'albo. Si devono prendere in considerazione tutte le prove ed eventualmente negare la qualifica artigiana, disapplicando l'atto di iscrizione all'albo.

Il potere di accertamento da parte del giudice non è neppure preluso nel caso in cui la commissione provinciale, adita dall'INPS per ottenere la cancellazione dall'albo dell'impresa interessata, abbia disatteso la richiesta e che contro tale provvedimento l'INPS non abbia coltivato alcuna impugnativa. L'iscrizione all'apposito albo ha quindi valore meramente indiziario circa la natura artigiana di un'impresa.

Tratto da “Italia Oggi”