Codice penale
Articolo 496, in vigore dal 1 luglio 1931
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Libro 2 - Dei delitti in particolare Titolo 7 - Dei delitti contro la fede pubblica Capo 4 - Della falsità personale
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.